Sentenza — n. 33478/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACarrubba Andrea ricorre avverso la sentenza in data 26/10/2018 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 12/11/2015 del Tribunale di Velletri che lo aveva condannato per il reato continuato di ricettazione e di utilizzo indebito di carta di credito, con la recidiva reiterata e infra-quinquennale.A,-- Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 648; cod.pen. e all'art. 12 della Legge n. 197 del 1991. Con il primo motivo si deduce la mancanza del requisito della provenienza delittuosa del bene ricevuto da Carrubba, in quanto la carta di credito oggetto materiale del reato era stata smarrita e non era stata rubata, così che essa deve considerarsi di provenienza illecita, ma non di provenienza delittuosa, sicché viene a configurarsi la fattispecie prevista dall'art. 12 della legge n. 197 del 1991. 1.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 591 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33478/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ricettazione del decoder SKY, per la mancanza del reato presupposto. In questo caso si osserva che le dichiarazioni testimoniali non danno certezza circa l'esistenza di un furto del decoder, con la conseguente inconfigurabilità della ricettazione. 1.6. Omessa motivazione sulla richiesta di ricondurre la ricettazione del decoder all'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. Con l'ultimo motivo la difesa sostiene che le modalità del fatto avrebbero dovuto portare la Corte di appello a ritenere configurato l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, con riguardo alla ricettazione del decoder.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARRUBBA ANDREA nato a VITTORIA il 20/08/1983 avverso la sentenza del 26/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Carrubba Andrea ricorre avverso la sentenza in data 26/10/2018 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 12/11/2015 del Tribunale di Velletri che lo aveva condannato per il reato continuato di ricettazione e di utilizzo indebito di carta di credito, con la recidiva reiterata e infra-quinquennale.A,-- Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 648; cod.pen. e all'art. 12 della Legge n. 197 del 1991. Con il primo motivo si deduce la mancanza del requisito della provenienza delittuosa del bene ricevuto da Carrubba, in quanto la carta di credito oggetto materiale del reato era stata smarrita e non era stata rubata, così che essa deve considerarsi di provenienza illecita, ma non di provenienza delittuosa, sicché viene a configurarsi la fattispecie prevista dall'art. 12 della legge n. 197 del 1991. 1.2.
Violazione di legge in relazione all'art. 648, cod.pen. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla testimonianza della persona offesa. Con il secondo motivo vengono risaltate le contraddizioni insite nelle dichiarazioni della persona offesa, che lasciano il dubbio circa la provenienza delittuosa ovvero illecita della carta di credito usata dall'imputato, nel quale ultimo caso verrebbe a configurarsi il reato di cui all'art. 493-ter, cod.pen., ma non quello di ricettazione. 1.3. Violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, per la sua riconducibilità all'ipotesi di cui all'art. 624, cod.pen., trattandosi di carta smarrita.
Anche in questo caso il ricorrente pone l'accento sul fatto che la carta di credito era stata smarrita dal suo titolare, con la conseguenza che non può ritenersi configurata una ricettazione, ma -al più- un'indebita appropriazione di cosa smarrita oppure un furto. 1.4. Contraddittorietà della motivazione in relazione alla ricettazione della carta di credito. Il quarto motivo fa presente come la motivazione sia incoerente con il dispositivo, in quanto la prima sembra escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 493-ter, cod.pen. mentre con il dispositivo si condanna sia per la ricettazione, sia per l'indebito utilizzo della carta di credito. 1.5.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ricettazione del decoder SKY, per la mancanza del reato presupposto. In questo caso si osserva che le dichiarazioni testimoniali non danno certezza circa l'esistenza di un furto del decoder, con la conseguente inconfigurabilità della ricettazione. 1.6. Omessa motivazione sulla richiesta di ricondurre la ricettazione del decoder all'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. Con l'ultimo motivo la difesa sostiene che le modalità del fatto avrebbero dovuto portare la Corte di appello a ritenere configurato l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, con riguardo alla ricettazione del decoder.2.
Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico. 1.1. I primi tre motivi sono manifestamente infondati, perché con essi si sostiene che dallo smarrimento della carta di credito non possa derivare il reato di ricettazione. Tale convincimento del ricorrente è contrastato dall'insegnamento della Corte di cassazione, che ha già avuto modo di spiegare che «nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori», (Sez. 2 - , Sentenza n. 4132 del 18/10/2019 Ud., dep. 31/01/2020, Slavov, Rv. 278225 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 46991 del 08/11/2013, Zaitì Rv. 257432 - 01). Tanto è ciò che viene contestato nel caso concreto, dove l'imputato è accusato di avere acquistato o ricevuto (evidentemente da qualcuno che se ne era precedentemente impossessato, rubandola) la carta di credito oggetto di una denuncia di smarrimento. Quanto esposto dimostra altresì come le argomentazioni spese circa il delitto configurabile per l'impossessamento della carta di credito smarrita riguardino il delitto presupposto, ma non anche il fatto contestato a Carrubba, al quale non è contestato di avere lui stesso rinvenuto la carta e di essersene impossessato furtivamente. 1.2.
Va ancora rilevata la non conferenza delle argomentazioni intese a opporre in un rapporto di inconciliabilità il reato di ricettazione con quello dell'indebito utilizzo della carta di credito, attesa la pacifica possibilità di concorso tra i due reati, per come così chiarito (sin dal 2001) dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui: «le condotte criminose, distintamente contemplate dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197, di possesso e successiva utilizzazione, al fine di profitto proprio o altrui, di carte di credito di provenienza illecita, integrano - attesa l'eterogeneità, sotto l'aspetto fenomenico, dei rispettivi caratteri - differenti ipotesi di reato, tra le quali è configurabile il concorso», (Sez.
U, Sentenza n. 22902 del 28/03/2001, Rv. 218871 - 01). Da quanto esposto consegue la manifesta infondatezza dei primi tre motivi di ricorso e la loro conseguente inammissibilità. 1.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché si fonda su una lettura soggettiva e orientata della motivazione, dalla cui lettura -diversamente da quanto sostenuto dalla difesa- non può trarsi alcun dubbio circa la precisa volontà della Corte di appello di confermare la responsabilità di Carrubba per entrambi i reati contestatigli, in coerenza con il dispositivo. 1.4.
Il quinto e il sesto motivo di ricorso sono inammissibili in ragione della inammissibilità dei correlati motivi di appello, del tutto privi del requisito della specificità. Invero, il motivo di gravame relativo alla ricettazione del DECODER SKY si risolve nella mera descrizione di fatti ed è del tutto privo di rilievi critici alla sentenza di primo grado; il motivo relativo alla possibile configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. si sostanzia in una mera richiesta, anch'essa priva di rilievi critici. A tal proposito va richiamato il condiviso orientamento di questa S.C. secondo cui «L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Può, pertanto, essere rilevata nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 591 c.p.p., l'inammissibilità dell'appello, estensibile anche ai motivi nuovi, se l'atto di impugnazione contenga semplici richieste, senza nessuna enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggerle, non rilevata dal giudice di merito», Sez. 6, Sentenza n. 6383 del 09/03/1998, Lo Presti, Rv. 210904 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 7838 del 29/05/2000, Torri, Rv. 220638 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 13261 del 06/02/2003, Valle, Rv. 227195 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 1770 del 18/12/2012 Ud., dep. 15/01/2013, Lombardo, Rv. 254204 - 01).
2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.