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Sentenza — n. 33212/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33212/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33212/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione degli artt. 474 e 648 c.p., essendo stato ritenuto esistente il fumus commissi delicti, pur in carenza di una contraffazione dei marchi e, di conseguenza, quanto alla ricettazione, in difetto di un reato presupposto; violazione dell'art. 517 c.p., essendo stata omessa la disamina sul punto;

Regesto Legislator

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art. 517 c.p, art. 474 c.p, art. 517 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 33212/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è privo di specificità. Dalla lettura del decreto impugnato emerge che la ricorrente deteneva per la vendita calzature di modello e con segni distintivi contraffatti. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, deve rilevarsi che correttamente il Tribunale del riesame ha ravvisato il fumus commissi delicti con riguardo alle tre fattispecie incriminatrici prospettate. Dalle indagini svolte da personale qualificato era risultato, infatti, che i marchi erano contraffatti e ciò integra il reato di cui all'art. 474 c.p.; reato presupposto della contestata ricettazione (Sez.

Parole chiave

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contraffazione di merci difficoltà linguistiche grave deficienza del procedimento all'estero convalida del sequestro diritto di traduzione difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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art. 517 c.p
violazione dell'art. 517 c.p., essendo stata omessa la disamina sul punto;
art. 474 c.p
Dalle indagini svolte da personale qualificato era risultato, infatti, che i marchi erano contraffatti e ciò integra il reato di cui all'art. 474 c.p.; reato presupposto della contestata ricettazione (Sez.
art. 517 cod. pen
è ipotesi prevalente rispetto a quella di cui all'art. 517 cod. pen.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la medesima ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LIA0 YINGMEI, nata a Zhejiang il 12 luglio 1964 avverso l'ordinanza emessa il 15 ottobre 2020 dal Tribunale del riesame di Pisa; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 25 maggio 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 15 ottobre 2020 il Tribunale del riesame di Pisa ha rigettato la richiesta di riesame proposta da LIA0 YINGMEI contro il decreto di sequestro probatorio, emesso di iniziativa della Guardia di Finanza e convalidato dal Pubblico ministero il 24 settembre 2020 nell'ambito del procedimento penale a carico della ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 474, 517 e 648 c.p. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di LIA0 YINGMEI, che ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 474 e 648 c.p., essendo stato ritenuto esistente il fumus commissi delicti, pur in carenza di una contraffazione dei marchi e, di conseguenza, quanto alla ricettazione, in difetto di un reato presupposto;

2) violazione dell'art. 517 c.p., essendo stata omessa la disamina sul punto;

3) omessa valutazione dell'eccezione di nullità del decreto di convalida del sequestro, notificato all'indagata ma privo della traduzione in lingua cinese, pur essendo noto agli accertanti e al Pubblico ministero che la medesima non si esprime in italiano, avendo nominato un interprete durante le operazioni che hanno condotto al sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è privo di specificità. Dalla lettura del decreto impugnato emerge che la ricorrente deteneva per la vendita calzature di modello e con segni distintivi contraffatti. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, deve rilevarsi che correttamente il Tribunale del riesame ha ravvisato il fumus commissi delicti con riguardo alle tre fattispecie incriminatrici prospettate. Dalle indagini svolte da personale qualificato era risultato, infatti, che i marchi erano contraffatti e ciò integra il reato di cui all'art. 474 c.p.; reato presupposto della contestata ricettazione (Sez.

V, n. 13322 del 23.1.2009, Rv. 243937). Sul punto, peraltro, è da tempo assolutamente pacifico - e neppure la ricorrente lo contesta - il principio secondo cui il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi (ari::. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771;

Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wnag Jianping, Rv. 276326; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Altobello, Rv. 239745). 1.2 Quanto al reato di cui all'art. 517 c.p., oggetto del secondo motivo, va detto che, nei casi considerati di mendacio sull'originalità del marchio o segno distintivo, il delitto di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen. è ipotesi prevalente rispetto a quella di cui all'art. 517 cod. pen. - così da impedire l'applicazione di quest'ultima, giusta la clausola di riserva in essa contenuta. Se, però, il prodotto industriale non ha segno distintivo contraffatto o alterato, ma semplicemente "realizzato con tecnica ad imitazione idonea a trarre in inganno l'acquirente", ovvero se ricorre il caso previsto dall'art. 474, terzo comma, cod. pen., non è ravvisabile tale fattispecie, nelle sue alternative ipotesi del primo o del secondo comma, ma quella, sussidiaria, di cui all'art. 517 cod. pen.Uno spazio di possibile concorso tra le diverse ipotesi delittuose rimane nel caso in cui, oltre ad esservi contraffazione o alterazione del marchio o segno distintivo, il prodotto industriale rechi ulteriori segni di mendacio idonei ad indurre in inganno il compratore anche su altri aspetti concernenti origine, provenienza o qualità del prodotto (v.

Sez. 3, n. 17187 del 5/3/2020, Rv. 279235). Ipotesi che ricorre nel caso in esame, essendo risultato oggetto di imitazione anche i modelli delle calzature. La doglianza sulla carenza di motivazione in ordine all'art. 517 c.p. si scontra, quindi, con la lettura del provvedimento impugnato che, sia pure in modo sintetico, ha dato atto che era stata accertata la detenzione di calzature non solo con marchi ma anche di modelli contraffatti. 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte (Sez. 5, n. 22065 del 6/7/2020, Rv. 279447) ha già avuto modo di affermare che la mancata traduzione nella lingua nota all'indagato straniero, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale impugnazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento.

Stante l'identità di ratto, il principio è applicabile anche nel caso in esame, in cui viene in rilievo un provvedimento cautelare reale. Tale conclusione non muta, nel caso in disamina, anche laddove si aderisse all'orientamento (Sez. 4, n. 33802 del 18/5/2017, Rv. 270610), secondo cui, qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità (a regime intermedio) solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare.

Nel caso in esame, al momento della notifica del provvedimento di convalida del sequestro si poteva desumere la conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagata da plurimi elementi. Se è vero, infatti, che nel corso delle operazioni di sequestro è stato nominato un interprete, è altresì vero che nello stesso verbale di sequestro non si dà contezza dell'effettivo ausilio prestato dal medesimo all'indagata, la quale ha reso spontanee dichiarazioni in italiano, è titolare di permesso di soggiorno, rilasciato sin dal 2018 ed è titolare di un negozio di vendita di prodotti al pubblico.

Tale conclusione risulta corroborata dal rilievo che la ricorrente ha rilasciato in lingua italiana la procura speciale al difensore, per proporre il presente ricorso.Giova ricordare che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana (Sez. 2, n. 30379 del 19/6/2018, Rv. 273246;

Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693, in una fattispecie in cui, avendo il ricorrente lamentato la mancata traduzione, nella lingua madre o in inglese, del decreto di sequestro preventivo, la Corte ha ritenuto congruamente accertata in sede di merito la sua dimestichezza con l'idioma italiano, sottolineando, peraltro, che la non recente acquisizione della cittadinanza italiana per effetto di matrimonio gli avrebbe imposto l'onere, non assolto, della prova contraria alla presunzione stabilita nell'art. 143, comma primo, cod. proc. pen.).

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la medesima ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzioni pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 25 maggio 2