Sentenza — n. 33210/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GUARIGLIA ANDREA, nato a Salerno il 10 aprile 1993 avverso la sentenza emessa 1'11 giugno 2020 dalla Corte d'appello di Salerno Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 15 giugno 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Giulio Romano, che ha chiesto di rigettare il ricorso RITENUTO IN IFATTO Con sentenza dell'Il giugno 2020 la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia emessa il 29 ottobre 2019 dal locale Tribunale, con cui GUARIGLIA ANDREA è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina, aggravata anche dalla circostanza delle più persone riunite, e lesioni personali aggravate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 33210/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GUARIGLIA ANDREA, nato a Salerno il 10 aprile 1993 avverso la sentenza emessa 1'11 giugno 2020 dalla Corte d'appello di Salerno Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 15 giugno 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Giulio Romano, che ha chiesto di rigettare il ricorso RITENUTO IN IFATTO Con sentenza dell'Il giugno 2020 la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia emessa il 29 ottobre 2019 dal locale Tribunale, con cui GUARIGLIA ANDREA è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina, aggravata anche dalla circostanza delle più persone riunite, e lesioni personali aggravate.
Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, per essere stata applicata l'aggravante delle più persone riunite, nonostante la presenza di queste ultime fosse stata avvertita dalla persona offesa solo al momento della fuga delle stesse, mentre l'art. 628, comma 3 n. 1, c.p. farebbe espresso riferimento alla violenza o alla minaccia, commesse da più persone. CONSIDERATO Ibll DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo del ricorso, volto a contestare il riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite, è manifestamente infondato.
Al di là del rilievo che, per quanto dedotto nello stesso ricorso, nel caso in disamina la persona offesa ha percepito la presenza di due soggetti, sia pure al momento della fuga, giova ricordare che, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, Rv. 278521), la circostanza aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto, poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione, esercitata simultaneamente sulla vittima, ma dalla maggiore potenzialità criminosa, correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto.
Né può giovare al ricorrente la deduzione difensiva secondo cui la complice lo attendeva in macchina e non ha esercitato alcuna costrizione, atteso che, ai fini dell'esistenza dell'aggravante in parola, è necessaria la simultanea, effettiva presenza delle più persone nel luogo in cui la wolenza e la minaccia si realizzano ed è del tutto irrilevante che il fatto venga commesso materialmente da una sola persona, qualora l'altra si trovi a brevissima distanza a fare "da palo" e così contribuisca attivamente alla realizzazione del crimine (Sez. 2, n. 12958 del 26/3/1987, Rv. 177288).
2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 15 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il dente Giuseppina Anna Rosari q Pacilli Gi ni D'otalle