Sentenza — n. 33209/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI ricorsi sono inammissibili, perché proposti per motivi manifestamente infondati. 1.1 Deve innanzitutto rilevarsi che non \d è contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata, atteso che la Corte territoriale ha confermato la sentenza di condanna ed ha indicato in motivazione il 9 maggio 2020 quale data di maturazione della prescrizione, calcolando anche il periodo di sospensione, pari a 147 giorni. Considerato che la sentenza d'appello è stata pronunciata il 3 febbraio 2020, è di tutta evidenza che il reato non era ancora estinto per prescrizione a quella data e che la frase, contenuta nella motivazione, secondo cui il reato "si è estinto" il 9 maggio 2020, è un mero lapsus del Collegio del merito, che ha erroneamente usato il verbo estinguere al passato anziché al futuro, dovendosi correttamente affermare che il reato "si estinguerà" il 9 maggio 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 33209/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da STRAFACE FRANCESCA, nata ad Acri il 24 aprile 1940 FUOCO MASSIMO, nato in Warstein (Germania) il 15 novembre 1974 avverso la sentenza n. 305/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 3 febbraio 2020 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 25 maggio 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 febbraio 2020 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari il 12 giugno 2018, con cui STRAFACE FRANCESCA e FUOCO MASSIMO sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di appropriazione indebita ai danni della Reale Mutua Assicurazioni s.p.a.. Avverso la sentenza d'appello ha proposto distinti ricorsi per cassazione il difensore degli imputati, che ha dedotto l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per essere stata affermata la responsabilità per il reato contestato, in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, invertendo l'onere della prova e senza dare risposta ai rilievi difensivi e disporre la perizia richiesta.
Inoltre, la rinuncia ai testi, effettuata dal Pubblico ministero, non era stata accettata dalla difesa ma il giudice avrebbe revocato l'ammissione degli stessi senza alcuna motivazione. La querela, poi, sarebbe stata proposta oltre il termine di legge e da soggetto non legittimato e sarebbe stata inflitta una pena eccessiva. Infine, la sentenza sarebbe contraddittoria perché in motivazione rileverebbe l'estinzione del reato per prescrizione mentre in dispositivo condannerebbe gli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti per motivi manifestamente infondati. 1.1 Deve innanzitutto rilevarsi che non \d è contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata, atteso che la Corte territoriale ha confermato la sentenza di condanna ed ha indicato in motivazione il 9 maggio 2020 quale data di maturazione della prescrizione, calcolando anche il periodo di sospensione, pari a 147 giorni. Considerato che la sentenza d'appello è stata pronunciata il 3 febbraio 2020, è di tutta evidenza che il reato non era ancora estinto per prescrizione a quella data e che la frase, contenuta nella motivazione, secondo cui il reato "si è estinto" il 9 maggio 2020, è un mero lapsus del Collegio del merito, che ha erroneamente usato il verbo estinguere al passato anziché al futuro, dovendosi correttamente affermare che il reato "si estinguerà" il 9 maggio 2020.
In altri termini, la Corte d'appello non ha affermato in motivazione che il reato si era estinto per prescrizione ma ha solo errato nella coniugazione del verbo. 1.2 Per il resto, deve rilevarsi che la Corte territoriale, anche rinviando alle argomentazioni del primo giudice, ha dato risposta ai motivi d'appello (invero generici, come rilevato dalla stessa anzidetta Corte) in ordine alla irritualità della querela, alla richiesta di perizia nonché agli elementi costitutivi del reato contestato, da attribuire agli imputati, e alla congruità della pena.
La Corte d'appello, nel ritenere che l'appellante si era limitato a riproporre le stesse doglianze già formulate in primo grado ed espressamente disattese, ha compiuto una corretta lettura dell'atto d'appello, effettivamente contenente una reiterazione di rilievi difensivi a cui il giudice di primo grado aveva già dato adeguata risposta. Anche nei ricorsi per cassazione proposti gli imputati hanno reiterato le stesse doglianze, già sollevate in appello.Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che il ricorso per cassazione è inammissibile «non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568).
Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, difettanti di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal Giudice. Giova infine precisare - quanto alla revoc:a dei testi, censurata dai ricorrenti in modo del tutto generico - che questa Corte. (Sez. 3, n. 13095 del 17/1/2017, Rv. 269331) è ferma nel ritenere che il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti.
Ne discende che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato. Nulla però i ricorrenti hanno lamentato riguardo alla motivazione, posta a sostegno della revoca, essendosi limitati a contestare l'intervenuta revoca in quanto avvenuta senza il consenso della difesa degli imputati.
2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 25 maggio 2021 Il Consigliere