Sentenza — n. 33115/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 07/04/2021, il Tribunale di Roma confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 26/02/2021 nei confronti di Mouhamadou Cisse per i reati di cui all'art. 648 cod. pen. (capi 3b e 10b).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 144 cod. proc. pen, art. 143-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33115/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 32255 del 27/10/2020, Cera, Rv. 280064, secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 144 cod. proc. pen., nel caso in cui l'interprete, nominato ex art. 143-bis cod. proc. pen. per la traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate, effettui - in esecuzione del medesimo incarico - attività di ricognizione vocale, atteso che rientra tra i compiti del trascrittore anche quello di verificare, nei colloqui a più voci, quali espressioni siano attribuibili ad un soggetto e quali ad un altro, compiendo un'attività di carattere 7/z‘ comparativo e ricognitivo rimessa alla decifrazione dei suoni, indispensabile per l'intellegibilità delle intercettazioni).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cisse Mouhamadou, nato in Senegal il 12/02/1976, rappresentato ed assistito dall'avv. Fabrizio Preziosi, di fiducia avverso l'ordinanza n. 698/2021 del 07/04/2021 del Tribunale di Roma, sezione del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi nuovi proposti; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale ma ha presentato in data 21/06/2021 memoria di replica alle conclusioni della Procura generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 07/04/2021, il Tribunale di Roma confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 26/02/2021 nei confronti di Mouhamadou Cisse per i reati di cui all'art. 648 cod. pen. (capi 3b e 10b).
2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di Mouhannadou Cisse, viene proposto, con atto in data 03/05/2021, ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. 2.1. Primo motivo: motivazione apparente e, sotto altro profilo, illogica dell'ordinanza impugnata per i capi 3b) e 10b). Gli elementi valorizzati dal Tribunale in relazione al capo 10b) sono: gli esiti del positioning, il riconoscimento della voce dell'indagato e l'identificazione al momento della perquisizione. L'attività di positioning indica esclusivamente ce l'utenza monitorata si trovava localizzata in una determinata zona, ma non identifica né lo specifico utilizzatore né il posto esatto in cui lo stesso si trovi.
Risulta del tutto congetturale l'affermazione del Tribunale circa il riconoscimento della voce del soggetto intercettato con il nome di "Serigne" (utilizzatore dell'utenza n. 388.8640301) in quella di Mouhamadou Cisse asseritamente ad opera dell'interprete e della Guardia di Finanza, non essendovi agli atti alcun verbale, annotazione, dichiarazione né dell'interprete né di alcuno degli operanti. La Guardia di Finanza ha identificato il ricorrente solo all'atto della perquisizione del 06/06/2019 e non esiste alcun ulteriore atto di indagine relativo al medesimo.
Inoltre, il decreto di perquisizione non reca alcuna indicazione sull'avvenuta identificazione del Serigne con Mouhmadou Cisse né vi è scritto che la perquisizione venne disposta sulla base delle risultanze delle intercettazioni o del positioning. Il verbale di sequestro descrive il suo svolgimento ed il suo esito in modo asettico, non essendovi alcuna indicazione di un presunto avvenuto riconoscimento del Cisse in Serigne. La motivazione si rivela contraddittoria anche in punto valore indiziario del mancato rinvenimento della scheda telefonica all'atto della perquisizione del 06/06/2019:
è contraddittorio dire che l'utenza è stata monitorata sino al 29/03/2019 (ciò che ha consentito la localizzazione) e poi affermare che il mancato rinvenimento della scheda non rilevi perché il suo proprietario potrebbe essersene disfatto. Difetto di gravità indiziaria si registra anche in relazione al capo 3b). Non vi sono atti dai quali emergano elementi indiziari in relazione alla attribuibilità della merce ad alcuno dei presenti, e in particolare al Cisse. L'indicazione di quest'ultimo come stabilmente ivi domiciliata si fonda su mere congetture e su argomentazioni manifestamente illogiche: in realtà, in via Riccioli vi sono almeno quattro persone stabilmente domiciliate e manca qualsivoglia elemento che consenta di attribuire a taluno piuttosto che a talaltro l'attribuibilità della merce e della scheda telefonica, peraltro non rinvenuta. 2.2.
Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 274, comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. e motivazione contraddittoria o omessa. Le precedenti condanne del Cisse risalgono a fatti commessi nel 2006 e nel 2007; da marzo del ) 7' 2020 . le condotte in contestazione sono cessate, anche in ragione della sopravvenuta emergenza sanitaria; il Cisse lavora come badante, ha intrapreso un percorso di regolarizzazione della posizione lavorativa e di soggiorno avvalendosi della sanatoria dell'agosto 2020. Sono stati proposti motivi nuovi con atto in data 10/06/2021. Con gli stessi si è dedotta: -violazione di legge per inutilizzabilità delle attività di acquisizione dei dati telefonici alla luce della sentenza della CGUE del 02/03/2021 nella causa C 746/18 (primo motivo); -violazione di legge in relazione all'art. 132, comma 3 codice privacy; inutilizzabilità, sotto altro profilo, dei dati di traffico telefonico e posizionamento n. 14785/18 rec (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è immeritevole di accoglimento.
2. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha dato atto di come l'identificazione di tale Serigne nella persona del Cisse poggi su plurimi elementi e segnatamente: da un lato, dovendosi tener conto del "... positioning dell'utenza monitorata 338.8640301 ... (legittimamente disposta dal P.M. come risulta dai verbali di avvio e chiusura delle operazioni di intercettazione ...) ... da cui è emerso che, quando in alcune conversazioni (prog. 400, 1213, 2943 e 4142 R.I.T. 4095/2018) Serigne rappresentava all'interlocutore di trovarsi "a casa", l'utenza risultava localizzata, anche durante le ore notturne, in via Giovanni Battista Riccioli (pacificamente domicilio del Cisse, avendolo lui stesso indicato come tale nell'interrogatorio e nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio)..." e, dall'altro, della "circostanza, di cui danno atto gli investigatori nell'informativa finale ... che la voce di Cisse Mouhamadou è stata riconosciuta con certezza sia dall'interprete di lingua senegalese che dai militari operanti ..." (sulla validità ed utilizzabilità degli esiti della ricognizione vocale da parte dell'interprete, v.
Sez. 2, n. 32255 del 27/10/2020, Cera, Rv. 280064, secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 144 cod. proc. pen., nel caso in cui l'interprete, nominato ex art. 143-bis cod. proc. pen. per la traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate, effettui - in esecuzione del medesimo incarico - attività di ricognizione vocale, atteso che rientra tra i compiti del trascrittore anche quello di verificare, nei colloqui a più voci, quali espressioni siano attribuibili ad un soggetto e quali ad un altro, compiendo un'attività di carattere 7/z‘ comparativo e ricognitivo rimessa alla decifrazione dei suoni, indispensabile per l'intellegibilità delle intercettazioni).
Inoltre, con valutazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, si è ritenuto come non smentisca l'identificazione di Serigne/Cisse "... il mancato rinvenimento della scheda telefonica dell'utenza intercettata in occasione della ... perquisizione, ben potendo l'indagato essersene disfatto nel significativo lasso temporale intercorso tra la data di "chiusura" del monitoraggio (22.11.2018) e la perquisizione (06.06.2019) ...". Infine, si è ritenuto - con identica valutazione non sindacabile nella presente sede di legittimità - che la merce sequestrata presso l'abitazione del Cisse (via Riccioli 7) non potesse che ricondursi al medesimo, con irrilevanza del dato fattuale della presenza sul posto di altri soggetti, dovendosi ritenere che le caratteristiche e le dimensioni dell'alloggio (esistenza di una sola camera da letto, oltre cucina e bagno) fossero tali da far ritenere che quel luogo fosse abitato dal solo ricorrente e che quanto in esso rinvenuto non potesse che essere di sua esclusiva proprietà.
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Va premesso che la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di attualità delle esigenze cautelari, ha ormai superato un indirizzo interpretativo sviluppatosi all'indomani delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015, ed imperniato sulla necessaria dimostrazione di "occasioni prossime favorevoli" alla reiterazione di condotte delittuose. Si è infatti chiarito che «in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (così, Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; nello stesso senso, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242, secondo cui «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto_ socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza»).
In tale ottica interpretativa, che si condivide e si intende qui ribadire, l'ordinanza impugnata risulta immune da censure, avendo esaustivamente motivato in ordine agli indici di "attualizzazione" della pericolosità, con il richiamo ai seguenti elementi di fatto: -dimostrata professionalità a delinquere dell'indagato; -esistenza di una capillare organizzazione per lo svolgimento dell'attività illecita; -radicato inserimento nel mercato dei beni contraffatti e sistematica dedizione alla vendita e allo scambio degli stessi; -utilizzo sia dell'abitazione che di un'autovettura a deposito della merce contraffatta; -significato numero di clienti che contattavano il ricorrente per la compravendita dei beni illeciti; -esistenza di numerosi precedenti di polizia e giudiziari ("... l'ultima segnalazione di polizia per ricettazione è del 20 novembre 2020 ..."; il Cisse "... ha altri precedenti costanti nel tempo, risalenti fino al 2007, e un'ultima condanna divenuta irrevocabile nel 2016 per fatti analoghi commessi nel 2007 ..."); -mancata dimostrazione dell'attuale dichiarata prestazione di attività lavorativa quale badante.
Detti elementi rendono sintomatica una proclività a delinquere di non modesto allarme sociale, non limitabile allo stato con misure meno afflittive rispetto a quella di attuale applicazione e, allo stesso tempo, assolutamente recessivo ogni altro elemento pur di astratta lettura favorevole per l'indagato.
4. Non scrutinabili sono i motivi nuovi dedotti con atto in data 10/06/2021. Come è noto, la facoltà conferita all'appellante ed al ricorrente dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (cfr., Sez. 1, n. 46950 del 02/11/2004, Sisic, Rv. 230181; Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780;
Sez. 6, n. 27325 del 20/05/2008, D'Antíno, Rv. 240367; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 254301). Ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli coi quali, a fondamento del petitum già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alleghino ragioni "giuridiche" diverse da quelle originarie, non potendo essere ammessa l'introduzione di censure nuove in deroga ai termini tassativi entro i quali il ricorso va presentato. I motivi nuovi proposti nell'interesse del ricorrente non presentano le caratteristiche di "mera specificazione" dell'originaria richiesta in quanto allargano il petitum su temi precedentemente proponibili ma non proposti dalla parte.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process