Sentenza — n. 33114/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADe Tommaso Ciro ricorre avverso l'ordinanza in data 31/3/2021 del Tribunale di Napoli che, in sede di appello cautelare, ha confermato l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva rigettato l'istanza di revoca o A9v-) sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari, in relazione al reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. "Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33114/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 231 del 2021, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti. Sono state lette: 3.1. la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE TOMMASO CIRO nato a NAPOLI il 17/02/2002 avverso l'ordinanza del 31/03/2021 del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la nota dell'Avvocato NELLO SGAMBATO che, nell'interesse del ricorrente, si è associato alle conclusioni del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
RITENUTO IN FATTO
1. De Tommaso Ciro ricorre avverso l'ordinanza in data 31/3/2021 del Tribunale di Napoli che, in sede di appello cautelare, ha confermato l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva rigettato l'istanza di revoca o A9v-) sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari, in relazione al reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. "Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme processuali, nonché per omissione e manifesta illogicità della motivazione violazione di legge". Il ricorrente sostiene l'erroneità dell'ordinanza impugnata là dove ha affermato l'irrilevanza dell'assenza di violazioni delle prescrizioni imposte, visto che De Tommaso è detenuto in carcere. La difesa evidenzia come la vita all'interno degli istituti penitenziari sia regolate da una serie di norme comportamentali, dalla cui violazione discende l'avvio di una procedura disciplinare a carico del detenuto.
Sostiene altresì la rilevanza del tempo decorso in regime di custodia carceraria, sia ex se, sia nel caso della compresenza di ulteriori elementi che facciano ritenere un mutamento del quadro cautelare complessivamente considerato. La difesa, infine, pone l'accento sul comportamento processuale di De Tommaso, che rendeva dichiarazioni spontanee ammettendo le proprie responsabilità e mostrando un ravvedimento rispetto alle proprie condotte. Aggiunge che il ricorrente ha depositato istanza di ammissione al rito abbreviato.
2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 231 del 2021, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti. Sono state lette: 3.1. la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e meramente reiterativo delle argomentazioni di merito disattese dal Tribunale che: ha ribadito la gravità dei fatti, sottolineando come l'imputato fosse stato colto nella flagranza della rapina e come nonostante l'invito a fermarsi (viaggiando come passeggero su un ciclomotore a sua volta provento di rapina), puntasse una pistola contro uno dei poliziotti, il quale reagiva al gesto esplodendo tre colpi di pistola che attingevano -uccidendolo- il complice del ricorrente che conduceva il ciclomotore utilizzato per la rapina; ha sottolineato l'oggettiva gravità del fatto per le modalità espressive di una spiccata capacità delinquenziale (di notte, con l'uso di un'arma, a bordo di un ciclomotore provento di rapina, portando con sé un coltello della lunghezza di 18 cm), frutto di preventiva deliberazione e sorretta da un dolo particolarmente intenso; ha risaltato come il gesto di puntare la pistola contro i poliziotti testimoniasse un'indole trasgressiva incompatibile con la capacità di autocontrollo e di spontaneo rispetto delle prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari; ha escluso che il decorso del tempo potesse avere alcun rilievo, anche perché proporzionato alla pena che potrà essere inflitta; ha sottolineato la valenza neutra della richiesta della celebrazione del processo con il rito abbreviato; ha sottolineato come la confessione non conducesse nessun elemento di favore, visto che si limitava a riconoscere gli addebiti senza alcun segnale di resipiscenza. 1.1.
A fronte di una motivazione che non può definirsi mancante e immune da violazioni di legge, da mancanze argomentative e manifeste illogicità il ricorrente oppone un ricorso con il quale reitera i medesimi argomenti puntualmente esaminati dal tribunale e preternnette ogni reale confronto con le motivazioni dell'ordinanza impugnata, che vengono di fatto sottaciute e ignorate, così configurandosi il vizio di aspecificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). A ciò deve aggiungersi che -conseguentemente- i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, in quanto mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative del tribunale, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate.
Va a tal riguardo ricordato che «il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando Apv•-3,- propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884;
Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).
2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 2/8/2021 Il Consigl