Sentenza — n. 33113/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPelle Antonio ricorre avverso l'ordinanza in data 12/2/2021 del Tribunale di Reggio Calabria che ha confermato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Locri che, ai sensi dell'art. 275-bis, cod.proc.pen., aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere a seguito della condanna da lui riportata per il reato estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod.pen. Deduce: 1.1. "Violazione di legge processuale penale - nella specie violazione delle norme di cui agli artt. 309 e 297/3 c.p.p.".Secondo il ricorrente sussistono due profili di illegittimità, uno relativo alla mancata valutazione della contestazione a catena e l'altro relativo al mancato confronto con il testo dell'ordinanza impugnata al fine di negare l'applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod.proc.pen.. Quanto al primo profilo, la difesa spiega le ragioni per cui deve ritenersi sussistente la connessione tra le tentate estorsioni di cui al c.d. procedimento Mandamento, ai sensi dell'art. 12, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 7 legge n. 203/1991; Sentenza — n. 33113/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il 15/6/2021 sono pervenuti motivi aggiunti supportati dalla produzione di documentazione relativamente al tema dell'applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod.proc.pen. Altra nota dell'Avvocato LUCA CIANFERONI è pervenuta il 28/6/2021, con la quale è stato affrontato -in particolare- il tema della segretazione dei risultati intercettivi.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PELLE ANTONIO nato a LOCRI il 04/03/1987 avverso l'ordinanza del 12/02/2021 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentito l'Avvocato LUCA CIANFERONI che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Pelle Antonio ricorre avverso l'ordinanza in data 12/2/2021 del Tribunale di Reggio Calabria che ha confermato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Locri che, ai sensi dell'art. 275-bis, cod.proc.pen., aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere a seguito della condanna da lui riportata per il reato estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod.pen. Deduce: 1.1. "Violazione di legge processuale penale - nella specie violazione delle norme di cui agli artt. 309 e 297/3 c.p.p.".Secondo il ricorrente sussistono due profili di illegittimità, uno relativo alla mancata valutazione della contestazione a catena e l'altro relativo al mancato confronto con il testo dell'ordinanza impugnata al fine di negare l'applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod.proc.pen.. Quanto al primo profilo, la difesa spiega le ragioni per cui deve ritenersi sussistente la connessione tra le tentate estorsioni di cui al c.d. procedimento Mandamento, ai sensi dell'art. 12, lett.
b) e lett.
c) c.p.p., segnatamente tra la fattispecie associativa e l'estorsione in danno di Peppe Bambulottu. Quanto al secondo profilo e alla desumibilità dagli atti, al momento della prima ordinanza, si denuncia una macroscopica e grave contraddizione con l'ordinanza del G.i.p. nella parte in cui il tribunale afferma che il materiale d'indagine è stato portato all'attenzione del PM solo con le informative del 2017. Si aggiunge che il tribunale ha omesso di prendere in considerazioni gli argomenti spesi dal G.i.p. per escludere l'applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod.proc.pen., alla luce delle considerazioni sviluppate dalla difesa. 1.2. "Manifesta illogicità nonché contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento ed applicazione del meccanismo della retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p.".
A tal proposito si sostiene che il tribunale ha escluso con motivazione illogica e contraddittoria il nesso teleologico tra la fattispecie associativa e le fattispecie estorsive, senza esaminare gli atti prodotti e senza considerare i principi statuiti in materia dalla Corte di cassazione. A sostegno della censura viene compendiato il contenuto degli atti e viene passata in rassegna la giurisprudenza di legittimità sul tema in questione. 1.3. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e reiterazione del reato.
Con il riguardo al pericolo di recidivanza, la difesa osserva come il tribunale abbia ritenuto l'attualità della esigenza avendo riguardo alla natura permanente della fattispecie associativa, non considerando che detta permanenza è venuta a cessare nel 201.1, nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado. Si denuncia, qui, l'assenza di una motivazione persuasiva in punto di attuale operatività della cosca c.d. Pelle, mancando una prova in tal senso. Si aggiunge che il 23/7/2019 si era pronunciato per l'insussistenza del pericolo di reiterazione del reato e della pericolosità sociale, a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 21483 del 5/3/2019 che portava al rigetto dell'appello proposto dal PM avverso l'ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare.
Con riguardo al pericolo di fuga, il ricorrente evidenzia l'assenza di elementi utili a fare ritenere questa esigenza cautelare, tanto in più in presenza di una stabile attività lavorativa svolta da Pelle e ove si consideri che l'ordinanza applicativa della misura cautelare era datata 22/6/2020 e veniva eseguita il 23 giugno 2021, in un arco temporale di sette mesi nel corso del quale vi sarebbe stata la possibilità di darsi alla fuga.
2. Il 15/6/2021 sono pervenuti motivi aggiunti supportati dalla produzione di documentazione relativamente al tema dell'applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod.proc.pen. Altra nota dell'Avvocato LUCA CIANFERONI è pervenuta il 28/6/2021, con la quale è stato affrontato -in particolare- il tema della segretazione dei risultati intercettivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 1.1. I motivi dedicati all'applicabilità della contestazione a catena sono inammissibili perché difettano del requisito della specificità. A tal riguardo occorre richiamare il principio di diritto secondo cui «in tema di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame a condizione che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione della successiva ordinanza cautelare il termine di durata complessivo sia già scaduto (cfr.
Corte cost. n. 293 del 2013)», (Così, Sez. 2, Sentenza n. 13021 del 10/03/2015, Belgio, Rv. 262933; cfr. altresì, Sez. U, Sentenza n. 45246 del 19/07/2012, PM in proc. Polcino, Rv. 253549 - 01). Il primo dei requisiti di deducibilità impinge direttamente il tema dell'interesse all'impugnazione, ove si consideri che proprio in tema di contestazione a catena si è affermato che «l'interesse all'accoglimento della richiesta di retrodatatazione della decorrenza del termine di durata della custodia cautelare nel caso di c.d. contestazione a catena sussiste solo qualora da essa derivi un diverso e favorevole computo del termine di durata della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari, tale da comportare la scarcerazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile, perché generico, il motivo di impugnazione con il quale era stata lamentata la violazione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. senza, tuttavia, dedurre la possibilità che, per effetto della retrodatazione del termine, la misura applicata avesse perso efficacia, posto che il difensore si era invece limitato a richiamare l'interesse alla retrodatazione alla luce della elaborazione giurisprudenziale)», (Sez. 6, Sentenza n. 14510 del 09/03/2016, Tarantino, Rv. 266677 - 01), giacchè «l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, deve essere \>• correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento giudiziale, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.
Ne deriva che l'interesse all'accoglimento della richiesta di operatività della cosiddetta contestazione a catena sussiste solo qualora da essa derivi un diverso e favorevole computo del termine di durata della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari, tale da comportare la scarcerazione, e ciò in quanto la retrodatazione degli effetti ne anticipi la scadenza a data antecedente a quella della emissione di uno degli atti di cui all'art. 303, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.», (Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578).
Nella fattispecie va rilevato come il ricorrente abbia concentrato le proprie deduzioni soltanto sulla eventuale configurabilità di un'ipotesi di contestazione a catena, omettendo -però- ogni enunciato in ordine alle eventuali ricadute in punto di efficacia della misura cautelare, così mancando ogni riferimento alla possibilità che Pelle possa perseguire alcun effetto favorevole dall'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, dedicati all'art. 297, comma 3, cod.proc.pen. Per tale ragione i motivi si mostrano generici e, dunque, aspecifici sul punto, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione sul punto. 1.2.
Si mostra fondato, invece, il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in punto di attualità delle esigenze cautelari. In effetti -per come eccepito dalla difesa- restano irrisolti i vizi già rilevati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 21483 del 5 marzo 2019 che ebbe ad annullare con rinvio altra ordinanza del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria avente a oggetto la misura cautelare emessa sui medesimi fatti all'odierna attenzione. L'ordinanza oggi impugnata, al pari di quella esaminata con la sentenza ora menzionata, non precisa l'epoca di consumazione e cessazione della permanenza ed è affetta da carenza argomentativa a proposito del rilievo attribuito alla condanna per estorsione aggravata ex art. 7 legge n. 203/1991, di cui non si precisano gli estremi fattuali e temporali.
Infine, non sono specificati gli elementi investigativi ovvero giudiziari in forza dei quali l'associazione di stampo mafioso, al quale il ricorrente sarebbe asservito e parteciperebbe con ruolo non secondario, sarebbe "di attuale operatività". Da ciò discende che il Tribunale ha omesso di fornire un'adeguata motivazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, soltanto genericamente enunciate e prive dei necessari elementi temporali e contenutistici di riferimento. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame in punto di esigenze cautelari. con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame in punto di esigenze cautelari.
2. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così dec