Sentenza — n. 33112/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 25/09/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma disponeva nei confronti di Gennaro Moccia la misura cautelare della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari in ordine al delitto di estorsione aggravata in concorso ex art. 416 bis. 1 cod. pen. (capo 3 della rubrica cautelare).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 299, comma 3 cod. proc. pen, art. 310 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen, art. 309, comma 7 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33112/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Del resto, una diversa lettura della norma in questione, rischierebbe una evidente frizione di principi costituzionali di chiara garanzia per l'imputato/indagato in stato custodiale, poiché alle ragioni di urgenza della libertà personale verrebbero contrapposte e ritenute preminenti quelli di effettività di conoscenza da parte della persona offesa. Del resto, non vi è dubbio che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso delle modalità eseguite dall'operatore postale, ovvero dalla data di ritiro del piego medesimo, se anteriore come costantemente affermato dalla giurisprudenza penale in linea con le indicazioni della Cassazione Civile.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di Moccia Gennaro, nato a Napoli il 15/09/1992, rappresentato ed assistito dall'avv. Annalisa Senese e dall'avv. Gennaro Lepre, di fiducia avverso le ordinanze del Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale n. 2931/2020 in data 28/01/2021 e n. 3051/2020 in data 08/04/2021; visti gli atti, i provvedimenti impugnati e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; preso atto che preliminarmente è stata disposta la riunione del procedimento RG n. 17821/2021 al procedimento RG n. 7942/2021; rilevato che è stata accolta dal Presidente titolare la richiesta difensiva di discussione in presenza ex art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udita la discussione dei difensori, avv. Annalisa Senese e avv. Gennaro Lepre che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 25/09/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma disponeva nei confronti di Gennaro Moccia la misura cautelare della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari in ordine al delitto di estorsione aggravata in concorso ex art. 416 bis. 1 cod. pen. (capo 3 della rubrica cautelare).
2. Successivamente, dopo l'interrogatorio di garanzia eseguito per rogatoria in data 01/10/2020, la difesa depositava istanza ex art. 299 comma 3 ter seconda parte cod. proc. pen., con la quale chiedeva di svolgere nuovo interrogatorio del prevenuto e di disporre all'esito sulle richieste di revoca o attenuazione della misura applicata: il giudice, in parziale accoglimento della richiesta difensiva, con ordinanza in data 26/10/2020 sostituiva al Moccia la misura genetica con quelle non detentive dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.
3. Avverso detto provvedimento proponeva gravame sia il pubblico ministero, sollecitando il ripristino della custodia in carcere che la difesa del Moccia insistendo per la revoca di ogni misura cautelare per la ritenuta sopravvenienza di elementi favorevoli all'indagato capaci di superare il presupposto della gravità indiziaria.
4. La trattazione dei due gravami avanti al Tribunale di Roma rimaneva separata. Con ordinanza in data 28/01/2021, il giudice dell'appello cautelare accoglieva l'impugnazione del pubblico ministero disponendo il ripristino della misura cautelare della custodia in carcere ritenendo che nessun elemento di novità fosse sopravvenuto tale da giustificare la rivisitazione in melius delle esigenze cautelari; con successiva ordinanza in data 08/04/2021, il medesimo giudice dell'appello cautelare dichiarava inammissibile l'appello presentato nell'interesse del Moccia ritenendo che l'originaria istanza parzialmente accolta dal giudice per le indagini preliminari ed ivi ricorsa non fosse stata ritualmente notificata alle persone offese (Vittorio, Gianluca ed Andrea Dominici) e che, in ogni caso, le doglianze ivi esplicitate costituissero di fatto mera riproposizione nella sostanza delle censure già proposte nel precedente grado ed ivi disattese.
5. Nei confronti di entrambe le ordinanze, nell'interesse di Gennaro Moccia, vengono proposti distinti ricorsi per cassazione. 5.1. Nei confronti dell'ordinanza in data 28/01/2021, il ricorrente lamenta:-violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento, per avere il giudice del gravame considerata "apodittica e contraddittoria" la motivazione del giudice per le indagini preliminari circa un limitato apporto concorsuale del prevenuto ai fatti oggetto di addebito, condividendo la censura del pubblico ministero che lamentava l'assenza di elementi di novità tali da giustificare una rivisitazione in melius da parte dello stesso giudice che aveva emesso l'ordinanza genetica, omettendo di considerare che dal testo del provvedimento impugnato emergeva esattamente il contrario e gli elementi favorevoli al ricorrente erano stati cosi del tutto pretermessi (primo motivo); -motivazione apparente sulle esigenze di cautela di cui all'art. 274 lett.
a) e c) cod. proc. pen. (secondo motivo). 5.2. Nei confronti dell'ordinanza in data 08/04/2021, il ricorrente lamenta invece: -violazione o comunque erronea applicazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 299, comma 2 bis, 3 e 4 bis cod. proc. pen. e 178 cod. pen. (primo motivo): il provvedimento impugnato afferma il principio di diritto secondo cui, per adempiere all'obbligo di cui all'art. 299, comma 3 cod. proc. pen., occorre la prova non solo dell'inoltro alle persone offese della richiesta, ma anche quella dell'effettivo ricevimento della notifica; il principio è contrario all'orientamento della giurisprudenza di legittimità; in ogni caso, il Tribunale avrebbe potuto dipanare agevolmente ogni propria perplessità al riguardo digitando sul sito di Poste italiane il numero di raccomandata, condotta che avrebbe consentito di accertare l'avvenuta consegna del plico in data 23/10/2020, nel rispetto del termine di due giorni liberi prescritti in rito prima della decisione del giudice per le indagini preliminari intervenuta in data 26/10/2020. -mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo).
E' agevole rilevare come la valenza oggettivamente apodittica delle due righe di effettiva motivazione che si limita a ritenere inammissibile il gravame perché ripropositivo di doglianze già sollevate, finisce per confondere all'evidenza la inevitabile identità dei temi indizianti da affrontare ai fini della verifica aggiornata dei gravi indizi con la intervenuta sopravvenienza di elementi a discarico, senz'altro nuovi e del tutto idonei a ridimensionare la gravità indiziaria originariamente ritenuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati e, come tali, meritevoli di accoglimento.2. Le censure proposte nei confronti dell'ordinanza in data 28/01/2021. 2.1. Fondato è il primo motivo. L'ordinanza impugnata ritiene immutata la "provvista indiziaria" a carico del Moccia dalla sostanziale assenza di elementi favorevoli che possano indurre alla modificazione di quel giudizio. In particolare, riconosce ed afferma che: -le spiegazioni offerte dall'indagato in sede di interrogatorio sono del tutto inconciliabili con gli addebiti; -nessun concreto profilo di resipiscenza, né elementi di rescissione con il contesto delittuoso o di riparazione operosa nei confronti del pregiudizio arrecato alle vittime può essere riconosciuto.
Da qui la censura dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 26/10/2020. 2.1.1. Premesso che, in tema di appello cautelare, anche in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, il giudice può integrare il provvedimento impugnato, rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa, in quanto l'art. 310 cod. proc. pen., che disciplina tale forma di impugnazione, non richiama l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 845 del 17/12/2015, dep. 2016, De Gol, Rv. 265646), evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, si sia in presenza di un provvedimento che, lungi dal procedere ad un'autonoma rivalutazione del materiale indiziario alla luce dell'ampio tema devoluto ovvero a considerare in concreto le sopravvenienze che lo stesso provvedimento di prime cure aveva lumeggiato, si sia limitato a trarre conclusioni apodittiche, omettendo sostanzialmente di valutare e di pronunciarsi su precisi elementi di fatto, astrattamente idonei ad incidere sulla piattaforma indiziaria a carico del ricorrente. 2.1.2.
In particolare, lo stesso giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento impugnato, aveva messo in luce: -la ridotta cooperazione consapevole (si parla di "segmento" di condotta) apportata dal Moccia nella commissione del reato di estorsione; -la ritenuta episodicità della medesima condotta, sulla base delle stesse dichiarazioni rese dalla persona offesa (Vittorio Dominici) che non ha fatto menzione del ricorrente; -la natura collaborativa (e necessariamente da ritenersi, almeno in parte, esplicativa) delle spiegazioni offerte dal ricorrente, pur in presenza - come evidenziato dallo stesso giudice - di un'assenza di collimazione (da ulteriormente verificare) delle dichiarazioni rese dal Moccia nell'interrogatorio del 20/10/2020 tra il volume di affari da costui evidenziato e l'entità della somma richiesta e parzialmente riscossa di circa 30.000 euro.2.2.
Fondato è anche il secondo motivo, avuto riguardo al riflesso che le considerazioni che precedono debbono necessariamente avere sulla valutazione dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari. 2.3. Da qui la ricorrenza del censurato vizio di motivazione ed il conseguente obbligo di annullamento con rinvio. 2.3.1. Al riguardo, va ricordato come, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantenga nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione degli elementi probator;, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi precedentemente trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le eventuali incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri e altri, Rv. 259811).
Ne consegue che, allorquando il provvedimento impugnato venga annullato per vizio della motivazione in fatto, la Corte di cassazione non può enunciare alcun principio o punto di vista o diversa lettura dei dati processuali o diversa valutazione dei fatti al quale il giudice di rinvio debba conformarsi. Eventuali valutazioni in fatto contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento per l'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la nuova decisione sul fatto a lui demandata: da qui l'inesistenza, per il giudice di rinvio, di alcun vincolo positivo dalla sentenza di annullamento per vizio della motivazione in facto, derivando da tale pronuncia solo un "vincolo di contenuto negativo", consistente nel divieto di adottare, nel nuovo provvedimento, la medesima motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata. 2.3.2.
Osservato tale divieto, ben può il giudice di rinvio replicare il dispositivo del provvedimento cassato, in quanto - quale esclusivo giudice del fatto - è depositario di potere discrezionale sia in ordine all'esito del giudizio di fatto sia in ordine alla scelta di una motivazione diversa da quella ritenuta viziata. Ed in questo senso, è stato deciso che "non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità" (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660).
3. Le censure proposte nei confronti dell'ordinanza in data 08/04/2021.3.1. Fondato è il primo motivo.. Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, per assolvere alla condizione posta a pena di inammissibilità dal comma 4-bis dell'art. 299 cod. proc. pen., è sufficiente che l'imputato alleghi la prova di avere contestualmente notificato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la richiesta di revoca o sostituzione della misura alla persona offesa presso il domicilio risultante in atti, laddove quest'ultima non sia assistita da difensore di fiducia e non abbia dichiarato o eletto domicilio (Sez. 5, n. 4485 del 08/01/2020, L., Rv. 278141; nello stesso senso, Sez. 2, n. 7186 del 28/01/2021, Sanna, Rv. 280885). 3.1.1.
Nella fattispecie, premessa l'assenza di prova che la persona offesa avesse nominato difensore e dato per certo che l'indirizzo di destinazione dell'avviso corrispondesse al domicilio della persona offesa (elementi in fatto che non sono in dubbio né risultano essere oggetto di contestazione), dagli atti risulta la spedizione, per conto dell'imputato ricorrente, di una raccomandata con avviso di ricevimento (riferita al conto di credito per affrancatrici dell'avv. Gennaro Lepre, con timbro postale del 09/10/2020) diretta ai signori Vittorio, Gianluca ed Andrea Dominici, all'indirizzo del primo, con allegata istanza difensiva ex art. 299 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha ritenuto irrituale la comunicazione (ed inammissibile l'appello) per difetto di prova dell'effettiva ricezione dell'istanza da parte dei destinatari, dalla cui data decorre il termine previsto per la presentazione di eventuali memorie. 3.1.2. Va preliminarmente rilevato come dagli atti risulti che la raccomandata in parola fosse stata comunque consegnata ai destinatari in data 23/10/2020, nel rispetto del termine di due giorni liberi prescritti in rito prima della decisione del giudice per le indagini preliminari intervenuta il successivo 26/10/2020. 3.1.3.
Peraltro, quand'anche si volesse prescindere da tale decisivo rilievo in fatto (conoscibile dal giudice del provvedimento impugnato), evidenzia il Collegio come correttamente il ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni, abbia correttamente valorizzato il principio generale (che la citata giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente ribadito), secondo cui, ai fini della ammissibilità di una richiesta, non si può gravare la parte di produrre atti o documenti nella specie: la dichiarazione dell'avvenuto tentativo di consegna all'indirizzo di residenza o di domicilio; l'attestazione della temporanea assenza del destinatario e dei soggetti abilitati per suo conto e dell'avvenuto deposito della raccomandata presso la casa comunale; l'attestazione dell'ufficiale postale del mancato ritiro del plico, di cui non è ancora in possesso per cause non dipendenti dalla propria volontà ed estranee alla propria sfera di controllo (deve ritenersi notorio che le Poste italiane riconsegnano la ricevuta dì ritorno con l'attestazione degli adempimenti svolti in un tempo stimato da O a 2 mesi).
Detti principi assumono un particolare valore di "cogenza" soprattutto laddove si versi in un procedimento afferente allo status libertatis e dunque ontologicamente connotato da ragioni di urgenza, sicché ai fini dell'ammissibilità dell'istanza ex art. 299, comma 4-bis cod. proc. pen. non occorre che l'imputato produca in originale l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata inviata ove il documento non sia nella sua disponibilità, ma è sufficiente che dimostri di aver provveduto alla notificazione nei termini e secondo le forme richieste dalla legge, facendo tutto quanto è nel proprio potere per garantire alla persona offesa di conoscere l'istanza, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per eventuali ritardi nel perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa del fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo. 3.1.4.
Del resto, una diversa lettura della norma in questione, rischierebbe una evidente frizione di principi costituzionali di chiara garanzia per l'imputato/indagato in stato custodiale, poiché alle ragioni di urgenza della libertà personale verrebbero contrapposte e ritenute preminenti quelli di effettività di conoscenza da parte della persona offesa. Del resto, non vi è dubbio che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso delle modalità eseguite dall'operatore postale, ovvero dalla data di ritiro del piego medesimo, se anteriore come costantemente affermato dalla giurisprudenza penale in linea con le indicazioni della Cassazione Civile.
Dunque, in linea con l'esigenza di una pregnante e rapida tutela della libertà personale, e perciò conforme anche alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo richiamate attraverso l'art. 117, comma 1, Cost., il bilanciamento ragionevole è raggiunto, per un verso, nell'unica condotta in concreto esigibile in capo all'indagato e, per altro verso, nel principio di conoscenza legale riconosciuta alla persona offesa, "conoscenza legale" che, nella specie, deve ritenersi sussistente stante il pieno rispetto delle disposizioni di cui al citato 8 della legge n. 890 del 1982. 3.1.5.
Nel caso di specie, dunque, la dimostrazione dell'avvenuto e corretto invio della raccomandata, con ricevuta di ritorno, della richiesta di revoca o di. modifica della misura rendeva pienamente ammissibile lo scrutinio della stessa, contrariamente a quanto dai giudici del riesame. Da ciò discende che l'ordinanza impugnata deve essere annullata per violazione di legge con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma 3.2. L'annullamento con rinvio per il primo motivo, rende assorbito il secondo. 3.3. Il giudice del rinvio sarà tenuto all'osservanza del principio di diritto di cui al precedente paragrafo 3.1. (e relativi sottoparagrafi).
4. In conclusione, in accoglimento dei ricorsi difensivi, va disposto l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Roma n. 2931/2020 in data 28/01/2021 nonché dell'ordinanza n. 3051/2020 in data 08/04/2021, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza del Tribunale di Roma n. 2931/2020 in data 28/01/2021 nonché l'ordinanza n. 3051/2020 in data 08/04/2021 e rinvia per nuovo giudizio al Trib