Sentenza — n. 33108/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABen Hafdallah Haelmi ricorre avverso la sentenza in data 13/6/2019 della Corte di appello di Catania che, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale, ha riformato la sentenza in data 5/6/2018 del G.u.p. del Tribunale di Catania escludendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflitta per il reato di concorso in rapina aggravata. Deduce: 1.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge processuale ex art.606 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33108/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 111 Cost., art.6 CEDU ex art. 606, lett. b); art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del divieto di reformatio in pejus là dove la Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado negando le circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi con le motivazioni che avevano indotto il G.u.p. a riconoscerle.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEN HADHALLAH HAELMI nato in TUNISIA il 12/12/1989 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE DI APPELLO DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Ben Hafdallah Haelmi ricorre avverso la sentenza in data 13/6/2019 della Corte di appello di Catania che, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale, ha riformato la sentenza in data 5/6/2018 del G.u.p. del Tribunale di Catania escludendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflitta per il reato di concorso in rapina aggravata. Deduce: 1.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge processuale ex art.606 lett.
c) c.p.p. per violazione dell'art. 593, c.p.p.". Il ricorrente premette che il Procuratore generale presso la Corte di appello aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado emessa in sede di giudizio abbreviato denunciando il vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.; che veniva contemporaneamente proposto appello dall'imputato, con la conseguenza che il ricorso per cassazione veniva convertito in appello e trasmesso alla Corte di appello; che la Corte di appello di Catania accoglieva il motivo relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ciò premesso, il ricorrente «ritiene che così facendo il PG abbia violato, eludendola la preclusione posta dall'art. 593, c.p.p. che esclude che il pubblico ministero possa appellare le sentenze di condanna, salvo quando esse modifichino il titolo del reato o escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato». Deduce, quindi, l'inammissibilità del motivo di appello relativo alle circostanze attenuanti generiche, in ragione della tassatività dei mezzi di impugnazione e dalla preclusione stabilità dall'art. 593, cod.proc.pen. 1.2.
Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 111 Cost., art.6 CEDU ex art. 606, lett. b); art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del divieto di reformatio in pejus là dove la Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado negando le circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi con le motivazioni che avevano indotto il G.u.p. a riconoscerle.
2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. Venivano, quindi, lette: TRATTAZIONE ORALE 2.1. la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. A tal riguardo, va preliminarmente rilevato che l'art. 593, comma 1, cod.proc.pen., nella versione novellata dal decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, dispone che «salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
Tale disposizione è in vigore sin dal 6 marzo 2018 e limita i casi in cui è consentito al Pubblico ministero di impugnare la sentenza di primo grado che abbia statuito la condanna dell'imputato, prevedendo la possibilità di proporre appello soltanto nei casi da essa espressamente previsti. Tale limitazione normativa coniugata al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione rende improponibile (inammissibile) l'appello del pubblico ministero che impugni la sentenza di condanna per ragioni diverse dalla qualificazione del titolo di reato o dal riconoscimento di circostanze aggravanti a effetto speciale o che prevedano una pena diversa da quella ordinaria del reato.
In tale novero non rientra, all'evidenza, la possibilità di proporre appello per escludere il riconoscimento di circostanze attenuanti e, tra queste, delle circostanze attenuanti generiche, oggetto dell'odierno esame. Va da ultimo rilevato come, trattandosi di norma processuale, il suo ambito di efficacia temporale è determinato dal principio del tempus regit actum. 1.2. Ciò premesso, dall'esame degli atti (consentito in ragione della natura processuale dell'eccezione) emerge che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 3/9/2018, sicchè la proposizione dell'appello era soggetta al regime normativo previsto dalla nuova formulazione dell'art. 593, cod.proc.pen., con i conseguenti limiti opposti alle possibilità di impugnazione del Pubblico ministero.
Va ulteriormente specificato che tale limite di appellabilità non decade quando -come nel caso in esame - l'appello del Pubblico ministero provenga da una conversione operata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 580, codproc.pen., giacchè diversamente opinando sia avrebbe una deroga all'art. 593, cod.proc.pen. non prevista dalla legge e una conseguente violazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. La Corte di appello, perciò, avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità del motivo di appello relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto escluso dalle tassative ipotesi di appellabilità delle sentenze di condanna riconosciute dall'art. 593, cod.proc.pen.
Da ciò discende che la Corte di appello ha trattato e accolto il motivo di appello del Pubblico ministero sulle circostanze attenuanti generiche in violazione dell'art. 593, cod.proc.pen. La sentenza va dunque annullata.L'annullamento va disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod.proc.pen., atteso che la pena può essere rideterminata sulla base delle statuizioni dei giudici di merito, potendosi fare riferimento alla pena stabilita dal primo giudice, ossia facendo rivivere la statuizione riformata dalla Corte di appello in violazione di legge, pari ad anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. Così deciso il 2/7/2021 Il Consigliere estensore Il President