Sentenza — n. 33107/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 30/04/2019, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Marsala in data 04/04/2018 che aveva condannato Sabina Sabani alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di rapina in concorso, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e condanna al risarcimento del danno patito dalla parte civile Banca Monte dei Paschi di Siena liquidato in euro 40.000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33107/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa aveva evidenziato nei motivi di gravame l'assenza di una premeditazione nell'organizzazione del delitto ed in particolare con il sig. Ferro, ritenuto l'ideatore dell'azione. In realtà, la difesa aveva dimostrato come l'appartamento in questione fosse di proprietà della sorella della ricorrente e che quest'ultima non ne avesse alcuna disponibilità. La difesa aveva inoltre rilevato come la chiamata delle ore 16.53 in uscita dall'utenza della Sabani e diretta a quella del Ferro, ritenuta dall'accusa quale contatto avente lo scopo di comunicare l'avvenuto accompagnamento di alcuni correi in Mazara del Vallo, non si conciliava con il dato oggettivo emerso nel corso del primo giudizio.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sabani Sabina, nata a Castelvetrano il 27/07/1995, rappresentata ed assistita dall'avv. Giacomo Frazzitta, di fiducia avverso la sentenza n. 4440/2018 del 30/04/2019 della Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; preso atto che è stata accolta dal Presidente titolare la richiesta del difensore della ricorrente di discussione in presenza ex art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, difensore che tuttavia non è comparso all'odierna udienza di discussione; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione del difensore della parte civile Banca Monte dei Paschi di Siena, avv.
Rossana Lania, comparsa in sostituzione dell'avv. Salvatore Pino, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado quantificate in euro 2.400 oltre accessori di legge.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 30/04/2019, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Marsala in data 04/04/2018 che aveva condannato Sabina Sabani alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di rapina in concorso, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e condanna al risarcimento del danno patito dalla parte civile Banca Monte dei Paschi di Siena liquidato in euro 40.000.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Sabina Sabani, viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare, quale motivo unico, la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 628 cod. pen.; la Sabani è stata tratta a giudizio e condannata per aver asseritamente coadiuvato i correi nella realizzazione dell'episodio delittuoso ai danni dell'istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena, sita in Partanna, mettendo a disposizione di costoro l'appartamento sito in Partanna via Crispi.
La difesa aveva evidenziato nei motivi di gravame l'assenza di una premeditazione nell'organizzazione del delitto ed in particolare con il sig. Ferro, ritenuto l'ideatore dell'azione. In realtà, la difesa aveva dimostrato come l'appartamento in questione fosse di proprietà della sorella della ricorrente e che quest'ultima non ne avesse alcuna disponibilità. La difesa aveva inoltre rilevato come la chiamata delle ore 16.53 in uscita dall'utenza della Sabani e diretta a quella del Ferro, ritenuta dall'accusa quale contatto avente lo scopo di comunicare l'avvenuto accompagnamento di alcuni correi in Mazara del Vallo, non si conciliava con il dato oggettivo emerso nel corso del primo giudizio.
Ulteriore dato incontrovertibile è rappresentato dalla cella agganciata dalla medesima utenza in uso alla Sabani, ossia quella di Partanna, nel corso della conversazione intercorsa alle ore 17.51 in uscita dall'utenza di quest'ultima e diretta al Ferro. La difesa aveva evidenziato che il tragitto Partanna-Mazara del Vallo non può essere in nessun caso percorso nel termine di 58 minuti. Il giudice del gravame, nel respingere il rilievo della difesa, non ha invocato una massima di esperienza bensì una valutazione personalistica inidonea ad assumere un carattere dirimente.
Infine, il giudicante è incorso in una evidente contraddizione motivazionale, laddove ha collocato l'utenza della Sabani alle ore 16.52 in Partanna dopo aver fatto rientro da Mazara del Vallo, per poi collocarla alle ore 16.53 sempre in Partanna ma in un momento precedente l'accompagnamento dei correi in Mazara del Vallo. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2.1. Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), nella fattispecie, si è comunque in presenza di doglianze prive di specificità in quanto meramente reiterative di censure già proposte e sulle quali la Corte territoriale ha fornito ampia ed adeguata risposta, doglianze che, in ogni caso, appaiono - come detto - manifestamente infondate.
Le stesse tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. 2.2. Invero, le conclusioni circa la responsabilità della ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni (v. pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata). Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
Esula, infatti, dai poteri della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. La stessa, inoltre, va condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Banca del Monte dei Paschi di Siena nel grado che liquida in complessivi euro 2.400 oltre accessori di legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Banca del Monte dei Paschi di Siena nel grado che liquida in complessivi euro 2.400 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 02/07/2021. Il Consigliere estensore Il