Sentenza — n. 33105/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 07/01/2020, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 19/02/2019, appellata da Antonio Orlando, previa esclusione delle circostanze aggravanti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 416 bis cod. pen. (capo A), ritenuta la recidiva reiterata e specifica, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato in relazione al predetto capo A) d'imputazione (nei cui confronti era già stata esclusa in primo grado l'aggravante di cui al comma 6) nonché al reato di cui al capo C) d'imputazione (artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 81 cpv., 56, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3 n. 3 cod. pen., 7 I. 203/1991) nella misura di anni quattordici e mesi otto di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 bis cod. pen, artt. 416 bis cod. pen, artt. 99 cod. pen, art. 597 cod. proc. pen, art. 99 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 33105/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, per costante giurisprudenza, eccede dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione della Suprema Corte è, infatti, circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Orlando Antonio, nato a Marano di Napoli il 14/01/1958, rappresentato ed assistito dall'avv. Dario Vannetiello, di fiducia avverso la sentenza n. 8194/2019 del 07/01/2020 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi nuovi pervenuti in data 14/06/2021; visti i documenti di cui alla nota di produzione difensiva depositata in data 30/06/2021; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; preso atto che è stata accolta dal Presidente titolare la richiesta difensiva di discussione in presenza ex art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Dario Vannetiello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO.
1. Con sentenza in data 07/01/2020, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 19/02/2019, appellata da Antonio Orlando, previa esclusione delle circostanze aggravanti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 416 bis cod. pen. (capo A), ritenuta la recidiva reiterata e specifica, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato in relazione al predetto capo A) d'imputazione (nei cui confronti era già stata esclusa in primo grado l'aggravante di cui al comma 6) nonché al reato di cui al capo C) d'imputazione (artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 81 cpv., 56, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3 n. 3 cod. pen., 7 I. 203/1991) nella misura di anni quattordici e mesi otto di reclusione.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Antonio Orlando, viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. 2.1. Primo motivo: erronea applicazione/violazione degli artt. 416 bis cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen.; omessa motivazione rispetto al devoluto manifesta illogicità della motivazione, contraddittorietà interna nonché esterna con atti del procedimento rappresentati dal contenuto delle indicate captazioni con riferimento alla ritenuta giuridica esistenza del clan Orlando. Preliminarmente, il difensore lamenta il mancato esame da parte della Corte territoriale dell'atto di appello, denominato n. 2, sottoscritto in data 04/07/2019 ed inviato per raccomandata con avviso di ricevimento, atto di diverso contenuto rispetto al primo atto di appello (denominato n.
1) depositato nella medesima data del 04/07/2019 ed unico scrutinato, evidenziando in particolare come il giudice di secondo grado avesse omesso di pronunciarsi specificamente sul ruolo di intraneo di Antonio Orlando in seno alla consorteria, punto espressamente trattato nell'atto di appello n.
2. Come evidenziato in sede di gravame, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia militano in direzione contraria rispetto all'ipotesi accusatoria atteso che sia Roberto Perrone, sia Biagio Di Lanno, sia Rosario Pariante, sia Patrizio Buonaccorso, collocano gli Orlando quale gruppo sotto-ordinato, al più inglobato, al clan Nuvoletta-Polverino; solo le prove captative sarebbero in grado, secondo i giudici di merito, di testimoniare l'affermazione e la nascita di un vero e proprio clan Orlando, ma così non è, non essendosi dimostrata né la capacità di assoggettamento né la forza di intimidazione propria del clan: profilo dedotto in appello e rimasto senza risposta da parte dei giudici di secondo grado.
Se per il traffico di stupefacenti, nel periodo indicato in imputazione, il giudice di primo grado aveva già escluso l'interesse del gruppo Orlando, neppure l'analisi della motivazione della sentenza di appello in ordine al diverso settore delle estorsioni appare immune da censure, non essendo emersi quei reiterati episodi estorsivi che caratterizzano un'associazione camorristica. Non vi è traccia poi di un'esaustiva motivazione di un controllo autonomo sul territorio (alquanto vasto) da parte del clan Orlando e solo sei captazioni telefoniche, in nessuna delle quali si rende protagonista il ricorrente, proverebbero la nascita del succitato clan.
In verità, le conversazioni trascritte provano solo le frizioni ed i contrasti con altri gruppi, al più documentano la asserita e mera volontà di alcuni soggetti (non del ricorrente) di primeggiare ed imporsi su altri, ma la nascita di una vera e propria consorteria criminale non è affatto dimostrata. 2.2. Secondo motivo: erronea applicazione/violazione degli artt. 416 bis, 110 cod. pen., 192, 533 cod. proc. pen.; omessa motivazione rispetto al devoluto manifesta illogicità della motivazione, contraddittorietà interna nonché esterna con atti del procedimento rappresentati dal contenuto delle indicate captazioni con riferimento all'appartenenza di Antonio Orlando all'associazione di cui al capo A).
La sentenza impugnata prima definisce il ruolo di Antonio Orlando come "organizzatore", quindi lo identifica in quello di "promotore". Dopo aver sorvolato sul consistente dedotto con riferimento alla natura indiziante di ciascuna delle captazioni, la Corte territoriale ritiene, sulla base delle sole succitate conversazioni, intercorse tra altre persone, il quadro probatorio come "granitico". In realtà, dalle intercettazioni non si rileva la presenza ed il ruolo del ricorrente nella consorteria e lo stesso oggetto dei colloqui era di interpretazione equivoca, assumendo spesso un significato neutro.
La sentenza gravata ha omesso di rispondere ai precisi rilievi contenuti nell'atto di appello n. 2, con particolare riferimento: al compito di sovraintendere le illecite attività dell'associazione; alla gestione dei rapporti con altre compagini camorristiche presenti sul territorio e già affiliate al sodalizio Polverino; al coordinamento delle richieste estorsive; all'adoperarsi al fine di siglare la genesi dell'omonimo gruppo criminale come autonomo ed egemone sul territorio. Nessuna risposta era stata data al rilievo della mancanza dello stabile contributo del ricorrente alla compagine associativa.
Altrettanto priva di risposta era stata la sollecitazione difensiva a verificare l'esistenza del diverso ruolo del mero partecipe. Inoltre, nel momento in cui ha operato rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, la Corte territoriale avrebbe dovuto necessariamente valutare la censura difensiva tesa ad evidenziare come il giudice di primo grado avesse espressamente attribuito tutte le condotte verticistiche a soggetti diversi dal ricorrente, attribuendogli un ruolo di protagonista del tutto indimostrato.. 2.3. Terzo motivo: erronea applicazione/violazione degli artt. 416 bis, 110 cod. pen., 192, 533 cod. proc. pen.; omessa motivazione rispetto al devoluto manifesta illogicità della motivazione, contraddittorietà interna nonché esterna con atti del procedimento rappresentati dal contenuto delle indicate captazioni con riferimento al capo C), reato-fine, anche in relazione alla sussistenza della partecipazione associativa di Antonio Orlando.
Si è in presenza di una sola chiamata in reità (Antonio Di Guida) senza alcun riscontro individualizzante nei confronti di Antonio Orlando. 2.4. Quarto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. nonché omessa motivazione rispetto al devoluto - carenza di motivazione - manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Appare internamente contraddittorio applicare il minimo edittale e nel contempo negare le attenuanti generiche, ricorrendo ad affermazioni di mero stile che non tengono conto del contributo limitato nel tempo e del contenuto offerto dal ricorrente all'associazione. 2.5.
Quinto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 99 cod. pen., 597 cod. proc. pen. Il giudice di primo grado non ha escluso la recidiva ma non l'ha neppure ritenuta, non avendone tenuto conto nell'irrogazione della sanzione. Il giudice di secondo grado, escludendo le aggravanti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 416 bis cod. pen. (quella del sesto comma era già stata esclusa dal giudice di prime cure), parte dalla pena base per il delitto associativo determinata in anni dodici di reclusione ed aumenta la pena per l'unica aggravante rimasta (la recidiva qualificata) nella misura di anni otto di reclusione.
In assenza di impugnazione del pubblico ministero, l'aumento (effettuato per la prima volta) della recidiva si pone in contrasto con l'art. 597 cod. proc. pen. 2.6. Sesto motivo: violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. nonché omessa motivazione rispetto al devoluto - carenza di motivazione - manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente non aveva chiesto di "escludersi la recidiva" ma aveva invocato di non applicare l'aumento per la recidiva. I giudici di secondo grado si limitano a ritenere il ricorrente come soggetto recidivo specifico e reiterato, ritenendo questa condizione come legittimante ex se una sua "maggiore pericolosità".
La Corte, inoltre, omette di considerare che i precedenti dell'Orlando si sono verificati in un arco temporale ristretto e di molto risalente, così come limitato è il periodo delle violazioni oggetto del presente procedimento (luglio 2015, aprile 2017). Stride poi con la necessarietà dell'aumento per la recidiva il fatto che l'associazione sarebbe stata composta da pochi individui e le estorsioni realizzate per lavori di minima portata o per importi di minima entità.2.7. Ad integrazione dei motivi cinque e sei del ricorso principale (violazione degli artt. 99 e 69 cod. pen.), il ricorrente ha presentato motivi nuovi sviluppando i temi giuridici esposti nel ricorso principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato esclusivamente nei limiti di cui in dispositivo.
2. Va evidenziata in premessa la ricorrenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione di penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza di primo e di secondo grado, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (cfr., Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497;
Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso, il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure.
3. In parte aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Rileva preliminarmente il Collegio come la sentenza di appello abbia chiaramente indicato in premessa (pag.
3) di aver preso cognizione delle censure svolte dall'appellante negli atti di gravame. 3.1. A tal fine, evidenzia il Collegio come nell'atto di appello, denominato "n. 2", la difesa dell'Orlando abbia articolato tre motivi, così titolati:-sulla carenza di prova in ordine al . ruolo di intraneo di Orlando Antonio, in particolare, con riferimento al ruolo a costui attribuito nella imputazione (primo motivo); -sulla aggravante della associazione armata (secondo motivo); -sul trattamento sanzionatorio (terzo motivo). Di contro, nell'atto di gravame denominato "n. 1", l'appellante aveva articolato i seguenti motivi: -sulla ritenuta giuridica esistenza del clan Orlando (primo motivo); -sulla carenza di prova in ordine alla appartenenza di Orlando Antonio al clan di cui al capo A della rubrica (secondo motivo); -disamina del reato fine anche in relazione alla sussistenza della partecipazione associativa di Orlando Antonio: capo C (terzo motivo). 3.2.
Ritiene il Collegio che, al di là del dato testuale inequivoco testimoniato dall'uso del plurale (atti di gravame), il primo motivo del secondo atto di appello - di cui il ricorrente lamenta il diniego di pronuncia - difformemente da quanto sostenuto dal ricorrente, sia stato puntualmente esaminato e valutato dai giudici del gravame. 3.2.1. Occorre al riguardo premettere che il giudice dell'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese in modo implicito o quale conseguenza di un differente iter motivazionale ovvero per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061).
Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è obbligato, infatti, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107). 3.2.2.
Va inoltre ricordato che la peculiarità del giudizio di legittimità consiste nel fatto che, che oggetto di esso, è una proposizione metalinguistica, ossia "il contrasto" tra una sentenza (o un'ordinanza) ed una disposizione di legge e, nel valutare il dedotto contrasto tra il provvedimento impugnato e l'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., la Suprema Corte deve solo verificare che la decisione del giudice del merito sia stata congruamente e logicamente giustificata sia nel sillogismo deduttivo che abbia condotto all'applicazione di una determinata norma / 6 a un fatto accertato sia nelle argomentazioni sostanziali che sorreggono . la ricostruzione del fatto medesimo (cfr., Sez. 5, n. 27335 del 13/06/2007, D'Auria ed altri, Rv. 237442; Sez. 5, n. 22340 del 08/04/2008, Bruno, Rv. 240491). 3.3. Invero, nel paragrafo 3. della sentenza impugnata (titolato "partecipazione di Orlando e ruolo"), si precisa che "sul ruolo e sulla partecipazione di Orlando Antonio, all'epoca latitante, appare significativa, in primo luogo, la circostanza che vede tutti gli affiliati adoperarsi per garantire all'imputato una tutela che lo metta al riparo dalle ricerche incessanti ad opera delle Forze dell'Ordine e che gli consenta, comunque, di partecipare ai summit ed alle decisioni ed esecuzioni dell'attività estorsiva, come testimoniato dalla richiesta di convocazione di Di Guida Antonio per costringerlo a sottostare alle richieste di tangenti [...] Il suo carisma criminale risale agli anni antecedenti al 2003, anno in cui, colpito dall'ordinanza di custodia cautelare n. 498/03 del Gip del Tribunale di Napoli per partecipazione al clan Nuvoletta, si dà alla latitanza.
Nonostante la latitanza, come da perfetta tradizione dei clan camorristici maranesi, l'imputato continua a svolgere il suo ruolo, tanto da essere stata individuata la sua presenza ad un summit di camorra tenutosi il 15 maggio 2013 in località Montesacro, area boschiva adiacente alla villa di Nuvoletta Antonio, episodio riportato nella sentenza di condanna 846/16. In tale occasione, i Carabinieri, occultati nella siepe, registravano la presenza dei latitanti Simioli Giuseppe e di Orlando Antonio, alias mazzo/io, e ascoltavano le frasi pronunciate da Nuvoletta Filippo, o' russ, e Nuvoletta Filippo, o' cecato, che rivolgendosi all'imputato dicevano: "don Antonio le armi per la vostra latitanza stanno là, le puliamo mattina e sera" armi che poi furono effettivamente rinvenute la stessa notte, un bazooka, 2 kalashnikov, 8 fucili di cui uno a pompa, 22 pistole di vario calibro, 8 bombe a mano e migliaia di munizioni di vario calibro.
Proprio in vista della "nascita" del clan Orlando, la presenza di Orlando Antonio si fa indispensabile per definire gli ambiti territoriali e "di materia" (estorsioni, droga, ecc.) che spettano all'organizzazione; i ruoli dei singoli adepti, con particolare riguardo a chi ha diritto di interloquire con il capo - rigida struttura verticale - e, infine, l'importante quantificazione delle mesate da elargire agli associati proporzionalmente all'importanza del ruolo rivestito. Sul punto, come correttamente motivato dal primo giudice nelle pagine 205 e seguenti della sentenza impugnata, sono fondamentali le conversazioni del 27 luglio 2015 e del 7 agosto 2015, intercettate in ambientale, la prima tra Sarappo Gennaro e Orlando Angelo e la seconda tra Sarappo e Lubrano Armando, in cui si fa riferimento all'intervento di Orlando Antonio in affari vitali per il clan.
Nel primo caso mazzo/io viene interpellato da Angelo Orlando per farsi dare indicazioni su come devono comportarsi con gli esponenti della fazione Polverino che intendono fare pace, e nel secondo, ancora più significativo ai fini del decidere, in cui Sarappo 4-7 a chiusura del summit tenutosi il 7 agosto 2015 esclama: "Ho detto poi un latitante di questo deve venire a 10 mila appuntamenti ... e tavole e tavole/le, ho detto io. Un uomo d'onore come questo, 50 anni. ..ho detto io...tavole e tavolelle perché? ... perché uno scemo come quello non capisce la cosa come sta?... che ha fatto solo guai !".
Dalle parole riportate emerge chiaramente la preoccupazione di Lubrano che pur ritenendo imprescindibile l'intervento del capo per sedare gli animi dei Polverino che si sentono spodestati dalle "forze emergenti", si lamenta del fatto che "un uomo d'onore" di quello spessore sia stato costretto ad ascoltare discorsi senza senso pronunciati dai primi ...". Il carisma del ricorrente Antonio Orlando "... viene riconosciuto anche dagli affiliati al gruppo Polverino che ribadiscono, in una conversazione registrata in ambientale il 31 agosto 2015, in occasione di un altro summit, che gli unici degni di rispetto nel gruppo Orlando sono Orlando Antonio ed Esposito Celeste, e, in tale frangente, Raniello Antonio conferma che Orlando Raffaele gode di rispetto solo perché fratello di Orlando Antonio ... [...] A tali elementi si aggiungono le conversazioni registrate in ambientale il 13 aprile 2015 ed il 28 luglio 2015 in cui Sarappo manifesta l'intenzione di rivolgersi all'imputato per dirimere i dissidi del clan; quelle del 21 ottobre 2015 e del 27 novembre 2015 in cui Sarappo Gennaro, nella prima, parlando con la sua amante, afferma che Antonio Orlando benché latitante partecipa attivamente alla vita e alle dinamiche del sodalizio, nella seconda, parlando con Lubrano Armando, dice che "il numero uno" si occupa delle mesate e che " a mio zio" - Lubrano è nipote di Antonio Orlando - "me la vedo io" ovvero "mi occupo io del pagamento del mensile per Orlando Antonio"...".
Evidenzia la sentenza di appello come "tale granitico quadro probatorio non (venga) scalfito dalle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione in cui la Difesa ... tenta di parcellizzare i singoli elementi, trovando di volta in volta delle criticità - puntualmente già risolte nella sentenza (di primo grado) - che, se pure singolarmente prese, possono creare delle perplessità, ma non consentono di dare una lettura diversa ed una conseguente versione alternativa dei fatti così come ricostruiti nel provvedimento impugnato a pagina 211 ..." (v. pagg. 20 e 21 della sentenza di appello).
Infine, con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, si precisa come le stesse, inidonee a costituire un elemento di prova sull'esistenza del clan avendo ad oggetto un periodo di tempo antecedente alla nascita del clan Orlando, non sono certo in grado di svalutare i contenuti probatori, di univoca portata in senso accusatorio, delle captate intercettazioni ma, al contrario, consentono di disegnare la caratura criminale dell'Orlando, la sua militanza di camorrista e della sua "importanza" nonostante la latitanza: da qui la loro ritenuta rilevanza, quale "premessa per la lettura e la valutazione di quanto accertato poi in viva voce nelle conversazioni intercettate".Fermo quanto precede,. evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, il ricorrente non denunci reali vizi di legittimità, bensì censuri in concreto le valutazioni e gli apprezzamenti probatori, operati dai giudici di merito, ed espressi in sentenza con una giustificazione che risulta completa, nonché fondata su argomentazioni giuridicamente corrette, adeguate e coerenti, nonché indenni da vizi logici.
Invero, per costante giurisprudenza, eccede dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione della Suprema Corte è, infatti, circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione incensurabile in sede di legittimità:
1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata;
2) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che le hanno determinate;
3) il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall'atto impugnato (Sez. 6, n. 5334 del 22/04/1992, dep. 1993, Verdelli ed altro, Rv. 194203). In ogni caso, la linea argomentativa sviluppata dal giudice di merito è immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre il tentativo del ricorrente di prospettare una diversa ricostruzione del fatto si risolve, per l'appunto, nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi della lett.
e) del citato art. 606.
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato per la parte in cui contesta l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste; non consentito, per la parte in cui pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Ferme le valutazioni espresse in relazione al primo motivo di ricorso, ripreso e riaffermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse _sono recepite (cfr., per tutte, Sez. 2, n.. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389), evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia riconosciuto che l'attività delinquenziale posta in essere dall'associazione di cui al capo A), al pari degli accertati reati-fine, ha trovato piena conferma nei contenuti dei contemporanei esiti captativi.
Emblematiche in tal senso sono le intercettazioni del luglio-agosto 2015 (v. prog. 322 del 03/08/2015 e prog. 184 del 28/07/2015) nelle quali "... si odono i promotori fare riferimento all'inizio dell'operatività del clan" e che "si pongono in perfetta continuità, anche temporale, con le frasi profferite dagli affiliati nei mesi successivi nei confronti delle persone offese ("... adesso ci siamo presi il paese ..." e "... manteniamo allerta il paese ..."). Oltretutto, il legame fra gli Orlando e i Nuvoletta era ben noto a tutti gli abitanti dell'area di riferimento del clan (coincidente con i territori di Marano, Calvizzano e Quarto), e, a maggior ragione, a coloro che, come i Di Guida (persone offese del reato di cui al capo C) erano stati già vittima delle azioni estorsive proprie dei Nuvoletta ...".
5. Evocativo di censure in fatto e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo. La sentenza impugnata individua la prova del concorso del ricorrente, quale "regista" ovvero mandante dell'estorsione tentata ai danni di Antonio Di Guida e di Pasquale Di Guida. Evidenzia la sentenza d'appello che "nella conversazione registrata in ambientale ... in data 25 maggio 2015 nell'ufficio di Di Guida, Vincenzo Lubrano (recatosi presso lo studio della vittima unitamente a tale Dario Severino ...), si presenta dichiaratamente come emissario dello zio Antonio Orlando ... discutendo, poi, con l'interlocutore di varie vicende relative alla criminalità maranese.
In questo incontro "le vittime" vengono preparate, ovvero intimidite con il richiamo allo zio Antonio ... Come ben motivato a pag. 342 della sentenza di primo grado, non vi sono dubbi che tutto l'affare è stato deciso e "telecomandato" dal capo (ndr., Antonio Orlando), senza l'assenso del quale nulla si muoveva. Il solo nome di Mazzolino fa tremare le vittime, e gli imprenditori sanno che Lubrano parla a nome dello stesso ...". A fronte di un'argomentata conclusione - del tutto consequenziale alle premesse e agli sviluppi argomentativi - che riconosce come le dichiarazioni delle persone offese abbiano trovato riscontro nelle intercettazioni ambientali effettuate a loro carico, intercettazioni capaci di far acquisire una ricostruzione dei fatti sintonica con quella successivamente narrata dalle vittime, risultando del tutto irrilevanti i minimi scostamenti tra le due versioni, a conferma di una genuinità di narrato e di totale assenza di preordinazione nell'elaborazione dei racconti (v.pagg..23-27 della sentenza_ impugnata), il ricorrente insiste - ancora una volta - in una non consentita lettura alternativa delle risultanze probatorie.
Come già evidenziato, non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Anche in questo caso, le prospettate doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.
6. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Non esiste alcuna contraddittorietà logico-giuridica nella motivazione della sentenza impugnata che ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinato la pena, con riferimento al reato-base, nel minimo edittale, stante l'indipendenza delle valutazioni che il giudice di merito è chiamato a compiere nell'uno e nell'altro caso (cfr., Sez. 6, n. 1694 del 22/12/1998, dep. 1999, Esposito, Rv. 212505, che ha affermato il principio con riferimento all'ipotesi inversa - ma del tutto speculare - del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in concomitanza dell'applicazione di una pena al di sopra del minimo edittale). 6.1.
Nella specie, la Corte territoriale ha applicato la pena nei minimi edittali facendo implicita (ma inequivoca) applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.: nei confronti di detta statuizione, in sé considerata, il ricorrente difetta chiaramente di interesse. 6.2. Di contro, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione appare del tutto congrua e priva di vizi logico- giuridici (e che, come tale, non risulta sindacabile nella presente sede) essendosi evidenziati nei confronti del ricorrente numerosi indici negativi di valutazione, ed in particolare: la negativa personalità dell'Orlando in ragione dell'indubbia gravità dei fatti ascrittigli e della completa adesione alle logiche criminali sottese alle organizzazioni camorristiche (in particolar modo, il controllo del territorio attraverso l'imposizione di "regole" da parte di un sistema); l'immanente trasgressività dimostrata anche dal lungo periodo di latitanza (dal 2003 al 2018); l'esistenza infine, di numerose precedenti condanne anche per fatti specifici (lo stesso risulta essere stato condannato in modo irrevocabile per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.) e per altri fatti di rilevante gravità (lo stesso ha precedenti per armi e, nel periodo di latitanza, ha continuato a delinquere assumendo ruoli verticistici nelle organizzazioni camorristiche di cui ha fatto parte).
7. Fondato è, invece, il quinto motivo di ricorso, come ulteriormente argomentato nei motivi aggiunti a corredo. Invero, il giudice di primo grado risulta aver irrogato all'Orlando la pena di anni ventiquattro di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., aumentata di anni uno di reclusione per le circostanze aggravanti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 416-bis cod. pen. e, probabilmente (non essendosi in altro modo precisato) per la recidiva (avendo lo stesso giudice escluso l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen.), ed ulteriormente aumentata di anni tre per il delitto di estorsione in continuazione.
La sentenza di primo grado, infatti, non riconosce né esclude la recidiva ed inoltre non dettaglia in alcun modo l'aumento di pena di un anno, non consentendo così di comprendere se una parte di quella pena fosse imputabile ad una ipotizzabile recidiva ritenuta. Nella sentenza di secondo grado, impugnata dal solo imputato, la pena viene diversamente calcolata: infatti, la Corte di appello esclude le aggravanti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 416-bis cod. pen. ed individua la pena base per il delitto associativo in anni dodici di reclusione; quindi, opera l'aumento per l'ultima aggravante residuata (la recidiva), quantificandolo in anni otto di reclusione.
Detto aumento appare del tutto illegittimo. Invero, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, la statuizione del primo giudice, che aveva fissato in complessivi anni uno di reclusione l'aumento di pena per tutte le aggravanti come unitariamente considerate, non poteva essere modificata in senso sfavorevole all'imputato, con applicazione allo stesso di una sanzione di ben otto volte superiore a quella originariamente inflitta, pur in presenza dell'esclusione di ben due circostanze aggravanti: da qui l'evidente non consentita reformatio in peius, applicabile, come da ormai consolidata giurisprudenza, anche con riferimento al calcolo delle componenti intermedie della pena (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 36573 del 04/07/2012, Bonsignore, Rv. 253377, secondo cui, in applicazione della disciplina di cui all'art. 597 cod. proc. pen., il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, escluda una circostanza aggravante non solo deve ridurre la pena complessiva ma non può nemmeno elevare la pena irrogata con riferimento a singole componenti).Nella fattispecie, la circostanza che non vi fosse alcuna certezza che l'aumento di pena di anni uno per le aggravanti (successivamente escluse in appello) comprendesse anche una frazione di pena attribuibile alla ritenuta recidiva, avrebbe dovuto imporre al giudice di secondo grado, nel momento in cui ha ritenuto di dover escludere le due aggravanti (residuate) dell'art. 416-bis cod. pen., di non aumentare in alcun modo la pena per la recidiva, apparentemente non espressamente considerata dal primo giudice e che, nel silenzio, in applicazione del principio del favor rei, doveva intendersi come (anche) formalmente esclusa.
8. L'accoglimento del quinto motivo fa ritenere assorbito il sesto motivo dal momento che l'esclusione della recidiva e del relativo aumento di pena effettuato, rende irrilevante ogni statuizione in ordine alla sua ricorrenza e ai suoi riflessi sul trattamento sanzionatorio.
9. Al disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena determinato dalla recidiva, consegue l'eliminazione della frazione di pena irrogata a tale titolo, con obbligo di rideterminazione della pena finale che si fissa in complessivi anni nove, mesi quattro di reclusione. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, senza alcuna condanna alle spese per l'accoglimento parziale del