Sentenza — n. 33102/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAzzarelli Nadia Teresa ricorre avverso la sentenza in data 7/6/2019 della Corte di appello di Lecce che ha confermato la sentenza in data 12/12/2017 del Tribunale di Brindisi, che l'aveva condannata per il reato di truffa. Deduce: 1.1. "Violazione per erronea applicazione degli artt. 601, n. 5, 178 e 179 c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), per essere stato omesso l'avviso al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello per l'udienza del 7/6/2019 - Nullità della sentenza". Con l'unico motivo di impugnazione, è dedotta l'omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33102/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. Venivano, quindi, lette: TRATTAZIONE ORALE 2.1. la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Lecce.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZZARELLI NADIA TERESA nata a CINQUEFRONDI il 11/12/1990 avverso la sentenza del 07/06/2019 della CORTE DI APPELLO DI LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Lecce; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Azzarelli Nadia Teresa ricorre avverso la sentenza in data 7/6/2019 della Corte di appello di Lecce che ha confermato la sentenza in data 12/12/2017 del Tribunale di Brindisi, che l'aveva condannata per il reato di truffa. Deduce: 1.1. "Violazione per erronea applicazione degli artt. 601, n. 5, 178 e 179 c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), per essere stato omesso l'avviso al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello per l'udienza del 7/6/2019 - Nullità della sentenza". Con l'unico motivo di impugnazione, è dedotta l'omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello.
A tal proposito si specifica che "la Corte di appello all'udienza del 7 giugno 2019 [ossia alla prima udienza, in cui veniva pronunciata la sentenza n.d.e.] nel costituire le parti non si avvedeva dell'omissione di notifica al difensore di fiducia invitando le parti a concludere ed all'esito della camera di consiglio, confermava la sentenza di primo grado". La difesa puntualizza che in data 24 luglio 2019 le veniva notificato avviso di deposito della motivazione della sentenza, così venendo a conoscenza della pronuncia e -a seguito degli accertamenti- riscontrava che l'avviso di fissazione dell'udienza era stato inviato all'indirizzo PEC di un collega omonimo, del Foro di Milano, laddove la sua iscrizione all'albo professionale era presso il foro di Locri.
Deduce, dunque, la nullità della sentenza per la violazione degli artt. 601, n. 5, 178 e 179 c.p.p., in ragione dell'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza.
2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. Venivano, quindi, lette: TRATTAZIONE ORALE 2.1. la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Lecce.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dalla lettura degli atti, consentita in ragione della natura processuale dell'eccezione, emerge che l'avviso di fissazione dell'udienza veniva comunicato a mezzo PEC all'indirizzo domenico.albanese@milano.pecavvocati.it , là dove l'indirizzo del difensore di Azzarelli PEC era domenico.alba nese@avvocatilocri .lega !ma il .it„ A tale ultimo indirizzo, peraltro, successivamente, veniva correttamente spedito l'avviso di deposito della sentenza. A ciò si aggiunga che alla fissata udienza, assente il difensore di fiducia, veniva nominato un difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod.proc.pen.
Alla luce di ciò, la sentenza impugnata è nulla, in quanto pronunciata in \,7 un'udienza non comunicata al difensor, perché nei suoi confronti era stata omessa la spedizione dell'avviso di fissazione udienza, inoltrato ad altro difensore omonimo, estraneo al processo. Va a tal riguardo ribadito che «l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.
c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen.», (Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan Rv. 263598 - 01), e che «l'omesso avviso dell'udienza di convalida dell'arresto al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett.
e) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando dello stesso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore. (Fattispecie in cui gli operanti informavano erroneamente dell'udienza altro difensore, mentre alcun tentativo di rintraccio veniva eseguito all'utenza telefonica del titolare del mandato fiduciario, che pure sarebbe stata agevolmente rinvenibile presso il sito del Consiglio dell'Ordine)», (Sez. 6 - , Sentenza n. 29683 del 29/09/2020, Galasso Rv. 279722 - 01). 1.2. A questo punto, va rilevata la maturazione del termine di prescrizione visto che, avendo riguardo ai massimi edittali del delitto contestato e agli atti interruttivi, in assenza di cause di sospensione e in applicazione degli artt. 157 e 161, cod.pen., il reato si è estinto il 30/6/2019. Da ciò l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 2/7/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Antoni