Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33101/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33101/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33101/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La parte civile De Caro Galdino ricorre avverso la sentenza in data 11/6/2019 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza in data 3/10/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha assolto Aristarco Maria e Sorrentino D'Afflitto Eugenio dal reato di truffa loro ascritto, con la formula perché il fatto non sussiste. Deduce:1.1. "Mancanza dei requisiti di cui all'art. 360, cod.proc.civ.". Il ricorrente lamenta la mancanza di una motivazione c.d. rafforzata, necessaria allorquando la Corte di appello ribalti la decisione presa dal giudice di primo grado, anche quando ciò avvenga in senso assolutorio. Aggiunge che la sentenza è viziata anche dal travisamento del fatto, in ragione delle numerose contraddittorietà e incongruenze in essa contenute. Difende la correttezza della sentenza di primo grado e lamenta l'omessa motivazione in relazione al sequestro richiesto dalla parte civile e accolto dal giudice di primo grado.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33101/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Così evidenziata tale manifesta infondatezza, nel resto il ricorso si sostanzia in una eminentemente generica affermazione di erroneità della sentenza impugnata, mai accompagnata da effettivi rilievi critici alle motivazioni della decisione che vengono del tutto trascurate. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
perseguimento penale per truffa corruzione nell'esecuzione forzata verdetto di colpevolezza sincero pentimento recidiva nell'infrazione frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria totale di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CARO GALDINO nato a NAPOLI il 07/09/1982 avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato DOMENICO TARTAGLIONE che, nell'interesse di DE CARO GALDINO ha insistito per l'accoglimento del ricorso; sentito l'Avvocato ANGELO PIGNATELLI che, nell'interesse di MARIA ARISTARCO e di EUGENIO SORRENTINO D'AFFLITTO, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La parte civile De Caro Galdino ricorre avverso la sentenza in data 11/6/2019 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza in data 3/10/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha assolto Aristarco Maria e Sorrentino D'Afflitto Eugenio dal reato di truffa loro ascritto, con la formula perché il fatto non sussiste. Deduce:1.1. "Mancanza dei requisiti di cui all'art. 360, cod.proc.civ.". Il ricorrente lamenta la mancanza di una motivazione c.d. rafforzata, necessaria allorquando la Corte di appello ribalti la decisione presa dal giudice di primo grado, anche quando ciò avvenga in senso assolutorio. Aggiunge che la sentenza è viziata anche dal travisamento del fatto, in ragione delle numerose contraddittorietà e incongruenze in essa contenute. Difende la correttezza della sentenza di primo grado e lamenta l'omessa motivazione in relazione al sequestro richiesto dalla parte civile e accolto dal giudice di primo grado.

2. La difesa degli imputati ha fatto pervenire una nota difensiva con la quale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso in ragione della sua aspecificità, perché proposto con modalità e per ragioni che fuoriescono dai canoni previsti per il ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La manifesta infondatezza si riferisce alla doglianza secondo cui la Corte di appello non avrebbe ottemperato all'obbligo di motivazione rafforzata. La censura è palesemente smentita dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, che -diversamente da quanto genericamente sostenuto dalla difesa- ha posto in evidenza le criticità contenute nella sentenza di primo grado, spiegando le ragioni della loro ritenuta erroneità e della loro correzione, sviluppandosi proprio sulla falsariga tracciata dalla sentenza del tribunale, al fine di risaltarne le incongruenze argomentative e/o valutative. 1.2.

Così evidenziata tale manifesta infondatezza, nel resto il ricorso si sostanzia in una eminentemente generica affermazione di erroneità della sentenza impugnata, mai accompagnata da effettivi rilievi critici alle motivazioni della decisione che vengono del tutto trascurate. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).3. La declaratoria totale di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saraco .Djnico Gallo