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Sentenza — n. 33100/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33100/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33100/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa sostiene che il reato di indebito utilizzo di carte di credito apparterebbe alla categoria dei c.d. reati propri, in quanto -avendo riguardo al bene giuridico protetto- si rivolge soltanto a quelle categorie che per la professione svolta possono offendere il bene giuridico protetto, individuato nell'integrità del sistema economico e finanziario. La Corte di appello ha correttamente disatteso l'obiezione difensiva, osservando che il reato di indebito utilizzo delle carte di credito, ora punito dall'art. 493-ter, cod.pen., appartiene alla categoria dei reati plurioffensivi (cfr. in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 29821 del 24/04/2012, Battigaglia Rv. 253175 — 01; più di recente, Sez. 2 - , Sentenza n. 47135 del 25/09/2019, Lucarelli, Rv.277683 - 01) e punisce esplicitamente "chiunque" ponga in essere la condotta vietata, così che l'assunto difensivo viene chiaramente smentito dall'inequivoco tenore della norma.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33100/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques offesa al credito sanzioni pecuniarie diritto bancario assegno bancario spese bancarie

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria totale di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI MARCO nato in BULGARIA il 05/11/1990 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.

RITENUTO IN FATE() 1. Pellegrini Marco ricorre avverso la sentenza in data 22/10/2020 della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza in data 12/7/2018 del Tribunale di Lucca che lo aveva condannato per l'indebito utilizzo di una carta bancomat. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio motivazione in relazione agli artt. 2, 3 3 55 del decreto legislativo n. 231 del 2007.Vs- Il ricorrente sostiene che il reato di indebito utilizzo delle carte di credito va riferito ai soli soggetti indicati dagli artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007, così applicandosi soltanto nei confronti di intermediari bancari e finanziari, operatori finanziari, ossia nei confronti di soggetti che per ragioni professionali hanno la materiale possibilità di arrecare offesa al bene giuridico protetto.

Lamenta, quindi, l'omessa motivazione sulla relativa doglianza, non essendo a tal fine sufficiente lo stringato richiamo alla pluri-offensività del reato fatto dalla Corte di appello. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 131-bis, cod.pen. In questo caso il ricorrente si duole della inadeguatezza della motivazione spesa dalla Corte di appello e della mancata considerazione degli elementi risaltati con l'atto di gravame al fine di dimostrare la possibilità di configurare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod.pen. 1.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 62 n. 4 e 6, cod.pen. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello non ha preso in considerazione la possibilità di riconoscere le attenuanti della particolare tenuità del danno patrimoniale e dell'avere integralmente riparato il danno cagionato alla persona offesa, già prima dell'apertura del dibattimento.

2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa sostiene che il reato di indebito utilizzo di carte di credito apparterebbe alla categoria dei c.d. reati propri, in quanto -avendo riguardo al bene giuridico protetto- si rivolge soltanto a quelle categorie che per la professione svolta possono offendere il bene giuridico protetto, individuato nell'integrità del sistema economico e finanziario. La Corte di appello ha correttamente disatteso l'obiezione difensiva, osservando che il reato di indebito utilizzo delle carte di credito, ora punito dall'art. 493-ter, cod.pen., appartiene alla categoria dei reati plurioffensivi (cfr. in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 29821 del 24/04/2012, Battigaglia Rv. 253175 — 01; più di recente, Sez. 2 - , Sentenza n. 47135 del 25/09/2019, Lucarelli, Rv.277683 - 01) e punisce esplicitamente "chiunque" ponga in essere la condotta vietata, così che l'assunto difensivo viene chiaramente smentito dall'inequivoco tenore della norma.

Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo dei motivi di merito esposti con il gravame e disattesi dalla Corte di appello, che ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod.pen. risaltando le modalità della condotta, definita callida (spiegando lungamente le ragioni di tale attributo) e l'entità del danno, che non poteva ritenersi lieve in ragione del numero dei prelievi e della somma complessivamente prelevata. A fronte di una motivazione che non può definirsi mancante, né illogica, né contraddittoria, il motivo del ricorso non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma - mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 1.3.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché con l'atto di appello non risulta sollevata nessuna questione relativa alla possibile configurabilità delle attenuanti di cui all'art. 62, n. 4 e n. 6, cod.pen., con conseguente interruzione della catena devolutiva. Vale a tal proposito ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).

Tutto quanto esposto conduce all'inammissibilità del ricorso.

3. La declaratoria totale di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2021 Il Consigliere