Sentenza — n. 33099/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADalerci Antonio ricorre avverso la sentenza in data 8/9/2020 della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza in data 19/6/2018 del Tribunale di Ascoli che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 641, cod.pen. 1.1. Con memoria successiva alla proposizione del ricorso ha fatto presente che la persona offesa ha rimesso la querela con dichiarazione rilasciata personalmente in data 23/12/2020 presso la Stazione dei Carabinieri di Ascoli Piceno e contestualmente accettata dall'imputato ricorrente.2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33099/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante con dichiarazione resa personalmente davanti ai Carabinieri e raccolta in un verbale sottoscritto dalla stessa persona offesa, con contestuale accettazione del querelato. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi richiesti per la configurazione della fattispecie estintiva. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DALERCI ANTONIO nato a SASSARI il 06/09/1972 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE DI APPELLO DI ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Dalerci Antonio ricorre avverso la sentenza in data 8/9/2020 della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza in data 19/6/2018 del Tribunale di Ascoli che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 641, cod.pen. 1.1. Con memoria successiva alla proposizione del ricorso ha fatto presente che la persona offesa ha rimesso la querela con dichiarazione rilasciata personalmente in data 23/12/2020 presso la Stazione dei Carabinieri di Ascoli Piceno e contestualmente accettata dall'imputato ricorrente.2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante con dichiarazione resa personalmente davanti ai Carabinieri e raccolta in un verbale sottoscritto dalla stessa persona offesa, con contestuale accettazione del querelato. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi richiesti per la configurazione della fattispecie estintiva. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 luglio 2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco "yenico Gallo DEPOSITATO IN CANCELL