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Sentenza — n. 33098/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33098/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33098/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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De Mitri Francesco ricorre avverso la sentenza in data 10/7/2019 della Corte di appello di Lecce che ha confermato la sentenza in data 12/1/2015 del Tribunale di Brindisi che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Con un unico motivo deduce il vizio di omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento della continuazione in relazione ai reati per cui era stato condannato con separate sentenze e in relazione alla dedotta condotta riparatoria del danno.2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33098/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La denuncia di omessa motivazione è fondata. 1.1. A tal riguardo, va preliminarmente rilevato come la questione della continuazione non fosse contenuta nell'atto di appello, essendo stata proposta soltanto con motivi nuovi, dopo la scadenza del termine utile per impugnare. La sentenza di primo grado, infatti, veniva tempestivamente impugnata dall'imputato con atto di appello depositato il 20/1/2015 e con il quale venivano esposti motivi di gravame in relazione alla carenza dell'elemento psicologico (primo motivo), alla violazione dell'art. 648, comma secondo, cod.pen. (secondo motivo).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ripristino dello stato precedente ripetizione dell'indebito risarcimento alle vittime di reati inadempimento reiterato altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MITRI FRANCESCO nato a BRINDISI il 15/09/1972 avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE DI APPELLO DI LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.

RITENUTO IN FATTO

1. De Mitri Francesco ricorre avverso la sentenza in data 10/7/2019 della Corte di appello di Lecce che ha confermato la sentenza in data 12/1/2015 del Tribunale di Brindisi che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Con un unico motivo deduce il vizio di omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento della continuazione in relazione ai reati per cui era stato condannato con separate sentenze e in relazione alla dedotta condotta riparatoria del danno.2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La denuncia di omessa motivazione è fondata. 1.1. A tal riguardo, va preliminarmente rilevato come la questione della continuazione non fosse contenuta nell'atto di appello, essendo stata proposta soltanto con motivi nuovi, dopo la scadenza del termine utile per impugnare. La sentenza di primo grado, infatti, veniva tempestivamente impugnata dall'imputato con atto di appello depositato il 20/1/2015 e con il quale venivano esposti motivi di gravame in relazione alla carenza dell'elemento psicologico (primo motivo), alla violazione dell'art. 648, comma secondo, cod.pen. (secondo motivo).

Successivamente, con memoria depositata il 12/5/2017, l'imputato depositava una memoria intitolata "Motivi nuovi di appello (art. 585, comma 4, c.p.p.). In tale memoria venivano poste le questioni della continuazione e della riparazione del danno di cui il ricorrente lamenta l'omessa motivazione. 1.2. Va tuttavia rilevato come la questione della continuazione non poteva essere dedotta tempestivamente, atteso che una delle sentenze per cui -con i motivi nuovi- veniva sollecitato il riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, comma secondo, cod.pen., è divenuta irrevocabile il 10/10/2016, quando il termine per impugnare era ormai spirato.

Va, allora, ribadito che «è ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen.» (Sez. 2, Sentenza n. 12068 del 19/12/2014 Ud., dep. 23/03/2015, Biscaro, Rv. 263008 - 01). 1.3.

Fatta questa premessa, non rimane che rilevare come la motivazione della sentenza impugnata sia del tutto silente sulla questione che, perciò, è rimasta patologicamente inevasa. Da ciò discende che la sentenza va annullata con rinvio per consentire alla Corte di appello di motivare sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione esterna con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla sezione promiscua della Corte di appello di Lecce. Dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità. Così deciso il 1° luglio 2021 Il Consigl