Sentenza — n. 33096/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAinosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento al riconoscimento della voce dell'imputato, effettuato dalla persona offesa, che non potrebbe costituire valido indizio, in quanto la persona offesa si sarebbe limitata a dire che la voce ascoltata nel corso dell'atto di indagine, espletato dalla polizia giudiziaria, era solo simile a quella di uno dei rapinatori. Peraltro, non potrebbe escludersi che la persona offesa avesse riconosciuto la voce dell'imputato, solo perché soggetto che già conosceva e, dunque, ella associava la sua voce ad un ricordo alieno rispetto all'episodio della rapina.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 33096/2021 — snpen · Corte di Cassazione: inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o, comunque, in ordine al sillogismo sotteso al trattamento sanzionatorio, concretamente irrogato. Non sarebbero state indicate le ragioni per cui non sono state concesse le menzionate circostanze e si sarebbe potuta applicare una pena più lieve, rapportandola alla concreta offensività del fatto. All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PORRO ANTONIO, nato ad Andria il 14 maggio 1959 avverso la sentenza emessa il 3 aprile 2019 dalla Corte d'appello di Bari Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del primo giugno 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. Gíangregorio De Pascalis, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 aprile 2019 la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa il 27 febbraio 2012 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, con cui PORRO ANTONIO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi nonché detenzione di banconota falsa, al fine di metterla in vendita. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:
1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento al riconoscimento della voce dell'imputato, effettuato dalla persona offesa, che non potrebbe costituire valido indizio, in quanto la persona offesa si sarebbe limitata a dire che la voce ascoltata nel corso dell'atto di indagine, espletato dalla polizia giudiziaria, era solo simile a quella di uno dei rapinatori. Peraltro, non potrebbe escludersi che la persona offesa avesse riconosciuto la voce dell'imputato, solo perché soggetto che già conosceva e, dunque, ella associava la sua voce ad un ricordo alieno rispetto all'episodio della rapina.
Ciò in quanto nel fenomeno ricognitivo vi sarebbe il rischio della traslazione inconscia del ricordo, ossia dell'eventualità che una persona o una cosa siano riconosciute ma venga confuso il contesto nel quale sono state viste. Il riconoscimento dei vestiti da parte di Lorusso Mario, che peraltro nella denuncia aveva affermato di non essere in grado di riconoscerli, avrebbe potuto assumere concreta efficacia dimostrativa solo ove fosse stata eseguita una sorta di ricognizione formale, sottoponendo all'esaminatore diversi indumenti simili e non solo quelli oggetto di sequestro, che non avevano segni particolari.
Anche il riconoscimento degli abiti da parte di Siciliano sarebbe stato espresso in termini di verosimiglianza, pur avendo egli visto entrambi i rapinatori. Per di più, Siciliano Andrea e Lorusso Mario, pur avendo visto i rapinatori, avrebbero descritto uno dei due rapinatori come alto 1,60, magro e con gli occhi azzurri mentre l'imputato ha occhi scuri e corporatura robusta. Apparirebbe illogico avere ritenuto dotati di idonea efficacia dimostrativa gli elementi di prova, forniti dalla Pubblica accusa, connotati dal crisma dell'incertezza, ed avere, di contro, considerato inidonei a supportare la tesi dell'imputato quelli della difesa, pur non essendo anch'essi assolutamente certi.
La Corte d'appello poi avrebbe omesso di motivare sul contenuto della denuncia di Giancola Carlo e sul verbale di sommarie informazioni testimoniali, rese da Cobascio Paolo, dipendente dell'azienda agricola, proprietaria del furgone oggetto di rapina, da cui emergerebbe che il giorno prima dei fatti in questione era stata commessa una rapina ai danni di Cobascio Paolo con le stesse modalità e questi nella denuncia aveva affermato che, secondo quanto riferitogli dal dipendente Siciliano Andrea, i malfattori della rapina in esame avevano le sembianze di quelli presentatisi il giorno prima;
2) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata esclusione della recidiva, la cui contestazione è obbligatoria per il Pubblico ministero ma facoltativa per il giudicante, che è chiamato a valutare di volta in volta se il nuovo delitto doloso, commesso da chi sia stato già condannato per altro delitto doloso, sia effettivamente e concretamente espressione di maggiore pericolosità;
3) inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o, comunque, in ordine al sillogismo sotteso al trattamento sanzionatorio, concretamente irrogato. Non sarebbero state indicate le ragioni per cui non sono state concesse le menzionate circostanze e si sarebbe potuta applicare una pena più lieve, rapportandola alla concreta offensività del fatto. All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo deve rilevarsi che il ricorrente ha reiterato le stesse doglianze già formulate dinanzi alla Corte d'appello, che ha analiticamente indicato tutti "i molteplici elementi a carico dell'imputato" (v. f. 19 della pronuncia impugnata), costituenti "nel loro complesso indizi gravi, precisi e concordanti circa il suo concorso nella rapina sub A), identificandosi egli in particolare nel rapinatore che in prima persona era armato di pistola; il che, attesa l'evidenza del previo concerto, segna la sua partecipazione anche al delitto sub B) circa le armi utilizzate nell'occasione".
Il Collegio del merito ha poi anche precisato che in relazione al reato di cui al capo C) non era stato formulato alcun motivo e, con particolare riferimento al riconoscimento della voce dell'imputato, ha rimarcato, condividendo le valutazioni del primo Giudice, che Lorusso Andrea aveva affermato che la voce ascoltata il 6 settembre 2010 era "simile" a quella del rapinatore e che, pur non essendosi "in presenza di un riconoscimento vocale pieno, vale a dire in termini di identità tra la voce del rapinatore e quella ascoltata il 6 settembre 2010", quel riconoscimento aveva un valore indiziario non grave ma apprezzabile insieme agli atri elementi di prova.
Il menzionato Collegio ha poi puntualmente vagliato anche le altre deduzioni difensive (cfr. fogli da 2 a 18 della sentenza impugnata), rilevandone con esauriente e coerente percorso valutativo l'infondatezza e così pervenendo a ribadire l'univoco valore degli elementi acquisiti, dimostrativi della responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli.A fronte delle argomentazioni della sentenza d'appello deve ricordarsi che è orientamento costante di questa Suprema Corte quello secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal Collegio del merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma solo apparenti, in quanto omettono, in modo del tutto disancorato dal correlativo apparato motivazionale, di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838;
Sez. 6, n. 22445 dell'8/5/2009, Rv. 244181). 1.2 II motivo, con cui il ricorrente ha censurato la mancata esclusione della recidiva, è privo di specificità, contenendo esclusivamente l'esposizione di principi generali, secondo cui la recidiva deve essere contestata dal Pubblico ministero mentre la sua applicazione richiede la valutazione sulla maggiore pericolosità, palesata dall'imputato, già in precedenza condannato per altro delitto doloso, con il nuovo delitto doloso commesso. Non vi è invece alcun riferimento al caso concreto e, in particolare, alle ragioni per cui non si sarebbe dovuta applicare la recidiva, così che la doglianza è del tutto generica. 1.3 Alla medesima conclusione del difetto di specificità deve pervenirsi anche con riguardo al terzo motivo.
La Corte d'appello ha escluso la prevalenza delle attenuanti generiche sulle plurime aggravanti e sulla recidiva, in ragione della biografia penale negativa dell'imputato, che ha a suo carico numerosissimi precedenti, in buona parte strettamente specifici rispetto a quello per cui si procede. Questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., sentenza n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931).
La negativa personalità dell'imputato e la gravità dei fatti sono stati, poi, gli elementi che la Corte d'appello ha considerato nella valutazione sulla congruità della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione. Trattasi di argomentazioni che sfuggono ad ogni rilievo censorio, dovendosi considerare adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, Rv. 142252).2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha determinato per colpa l'inammissibilità del ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del primo giugno 2021 Il