Sentenza — n. 32796/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 26.3-20.4.2021 il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Giuseppe Scorza nei cui confronti il GIP di Castrovillari aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ravvisando l'esistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentata estorsione continuata ed il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, non altrimenti fronteggiabile;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 392 cod. pen, art. 292 cod. proc. pen, art. 546 cod. proc.pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen, art. 393 cod. pen; Sentenza — n. 32796/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pen., 2, 17.6.2019 n. 27.866, Mazzelli; Cass. Pen., 4, 29.5.2013 n. 26.992, PM in proc. Tiana; Cass. Pen., 3, 21.10.2010 n. 40.873, Merja; Cass. Pen., 4, 3.5.2007 n. 22.500, Terranova). Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Scorza Giuseppe, nato a Cassano allo Jonio il 6.4.1991, contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 26.3-20.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26.3-20.4.2021 il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Giuseppe Scorza nei cui confronti il GIP di Castrovillari aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ravvisando l'esistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentata estorsione continuata ed il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, non altrimenti fronteggiabile;
2. ricorre per cassazione il difensore dello Scorza lamentando: 2.1 difetto di motivazione in relazione alla documentazione prodotta dalla difesa: rileva che il Tribunale del Riesame non ha considerato la documentazione prodotta dalla difesa con riferimento, in particolare, alle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini difensive; richiama, in particolare, le dichiarazioni di Vincenzo Francomano il quale aveva riferito in ordine alla attività di guardiania notturna prestata dallo Scorza presso il Lido dei Caraibi, di proprietà di tale Rosa Ferraina la quale gli aveva riferito che non intendeva riconoscere al predetto alcun compenso essendosi lo Scorza dimostrato scorretto nei suoi confronti tacendole della misura che gli era stata applicata e permettendo in tal modo che nel lido fossero perpetrati dei furti; aggiunge che nessuna valutazione è stata operata in merito all'avviso di conclusione delle indagini a carico di Francesco De Filippis in cui risulta che fatti analoghi erano stati qualificati in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 2.2 manifesta illogicità della motivazione in tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentata estorsione: segnala che, stando alle dichiarazioni del Franconnano, non valutate dal Tribunale, lo Scorza avrebbe iniziato a lavorare presso il Lido già nel mese di giugno e che il CCNL Turismo e Pubblici Esercizi stabilisce, per il guardiano notturno inquadrato nel sesto livello Super, uno stipendio di 1.357,00 Euro di modo che, considerati anche i giorni lavorativi di giugno, la richiesta dello Scorza di 1.500 Euro non poteva ritenersi ingiusta;
3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva che le difese dello Scorza e del coindagato Stabile hanno proposto censure analoghe ma sottolinea come il provvedimento impugnato si sottragga ai rilievi difensivi avendo il giudice della cautela adeguatamente motivato il proprio convincimento con argomentazioni immuni da vizi logici; richiama gli elementi indiziari correttamente valorizzati dal Tribunale e congruamente interpretati dai giudici di merito sottolineando come, invece, le censure difensive non tengano conto dei limiti del sindacato di legittimità finendo per proporre una non consentita rilettura delle acquisizioni fattuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il GIP di Castrovillari aveva applicato a Giuseppe Scorza la misura della custodia cautelare in carcere avendo ravvisato a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata in concorso con Salvatore Stabile per fatti accaduti in Cassano allo Jonio in danno di tale Rosa Ferraina, titolare dello stabilimento balneare Lido dei Caraibi, sito in territorio di Villapiana. I giudici del riesame hanno ricostruito la vicenda a partire dall'incendio, avvenuto nella nottata del 21.1.2021 in Cassano Allo Jonio, della autovettura Peugeot 307 tg.
CN388MZ, di proprietà, per l'appunto, della persona offesa e la cui natura dolosa era apparsa immediatamente evidente agli operanti che, accorsi sul posto, avevano rinvenuto, nei pressi della vettura, una tanica sprigionante odore di liquido infiammabile tipo benzina. Gli autori del danneggiamento erano stati individuati, dagli investigatori, in Giuseppe Scorza e Salvatore Stabile alla luce di una serie convergente di elementi quali: le immagini delle videocamere di sorveglianza che, il giorno 21.1.2021, avevano registrato, in orario immediatamente precedente ed in quello immediatamente successivo al fatto, l'arrivo sul posto di una vettura Mercedes Classe A dello stesso tipo e colore di quello in uso a Salvatore Stabile; il passaggio di due persone - una delle quali con in mano una tanica - diretti verso la abitazione della Ferraina e fuggiti due minuti dopo, che erano stati riconosciuti dagli investigatori negli odierni indagati in quanto soggetti già noti alle forze dell'ordine; le dichiarazioni della Ferraina, titolare del "Lido dei Caraibi" in merito alla richiesta di 1.500 avanzata dallo Scorza che aveva licenziato nel mese di luglio del 2020 dalle sue mansioni di vigilante dopo che era stato perpetrato il furto di un certo numero di lettini, sdraio ed era stato danneggiato un pedalò; la Ferraina aveva riferito che il 19.12.2020 il lido aveva subito l'incendio del bar e del ristorante e che, nonostante la richiesta dello Scorza, non aveva inteso corrispondergli nulla ritenendolo responsabile dei furti e dei danneggiamenti dell'estate non avendola avvisata della interruzione della attività di vigilanza dovuta alla sopravvenuta impossibilità in quanto raggiunto, in data 21.7.2020, da un provvedimento cautelare consistente nell'obbligo di dimora in Comune di Cassano allo Ionio, ovvero in Comune diverso da quello di Villapiana ove era situato il lido; tale circostanza, come accennato, era stata nascosta alla Ferraina che soltanto ai primi del mese di agosto, dopo averla appresa, aveva assunto un nuovo vigilante dopo, però, che si era verificato il furto ed il danneggiamento nello stabilimento rimasto incustodito proprio a causa della inopinata assenza dello Scorza.
L'ordinanza genetica e, quindi, anche il Tribunale, hanno richiamato il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra la Ferraina e la nipote Fulvia Mauro e con Giancarlo Mauro dal cui tenore i giudici della cautela hanno desunto la natura estorsiva della richiesta formulata dallo Scorza il quale era stato più volte notato dalla stessa Ferraina in compagnia dello Stabile, da lei riconosciuto. Nel corso della perquisizione eseguita presso la abitazione dello Scorza, infine, erano stati rinvenuti degli indumenti esattamente corrispondenti a quelli indossati dalla persona immortalata dalle immagini della videocamera di sorveglianza la sera del 21.1.2021.2.
Sulla scorta degli elementi così acquisiti, il Tribunale ha potuto argomentare nel senso di escludere che la condotta in esame potesse essere ricondotta alla ipotesi delittuosa della (tentata) ragion fattasi, di cui all'art. 392 cod. pen., in quanto l'importo di Euro 1.500 era stato pattuito quale retribuzione per i mesi di luglio ed agosto mentre la prestazione lavorativa dello Scorza, per le ragioni già in precedenza chiarite, si era svolta limitatamente ai primi venti giorni di quel mese. Ha ritenuto, inoltre, che il non aver avvisato la Ferraina della applicazione della misura e della sopravvenuta impossibilità di proseguire la propria attività lavorativa aveva esposto la datrice di lavoro al furto ed ai danneggiamenti sicché la azione intimidatoria era finalizzata, anche, ad indurre la vittima a desistere da ogni eventuale iniziativa risarcitoria nei suoi confronti; lo Scorza, secondo il Tribunale, era assolutamente consapevole del fatto che la somma pretesa, almeno in parte, non gli spettasse ed anche del rischio di una iniziativa risarcitoria da parte della Ferraina qualora avesse agito in giudizio per ottenere il pagamento delle somme dovutegli.
3. Tanto premesso in ordine al contenuto del provvedimento impugnato, non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
La richiesta di riesame - ritenuto mezzo di impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; in particolare, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve conformarsi al modello delineato dalla predetta disposizione, coerente con il modulo di cui all'art. 546 cod. proc.pen., considerati gli adattamenti conseguenti al peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Cass.
SS.UU., 22.3.2000 n. 11, Audino). Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Cass.
Pen., 5, 8.10.2008 n. 46.124, Pagliaro; Cass. Pen., 4, 2.3.2017 n. 18.795, Di Iasi; Cass. Pen., 2, 17.5.2017 n. 31.553, Paviglianiti). E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., in tal senso, Cass.
Pen., 2, 17.6.2019 n. 27.866, Mazzelli; Cass. Pen., 4, 29.5.2013 n. 26.992, PM in proc. Tiana; Cass. Pen., 3, 21.10.2010 n. 40.873, Merja; Cass. Pen., 4, 3.5.2007 n. 22.500, Terranova). Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.
Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art.192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Cass.
Pen., 5, 5.6.2012 n. 36.079, Fracassi; Cass. Pen., 4, 24.1.2017 n. 6.660, Pugiotto; Cass. Pen., 4, 9.11.2016 n. 53.369, 3ovanovic; conf., ancora, Cass. Pen., 4, 14.3.2019 n. 17.247, Marando, in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma lbis, cod. proc. pen.; conf., Cass.
Pen., 1, 22.5.2018 n. 43.258, Tantone; Cass. Pen., 2, 8.3.2017 n. 22.968, Carrubba). Esula, comunque, dai poteri della Corte di Cassazione quello di procedere ad una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass. SS.UU., 30.4.1997 n. 6.402, Dessimone; Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia;
Cass. Pen., 6, 12.11.2015 n. 49.153, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura; conf., in tal senso, Cass.
Pen., 1, 7.12.1999 n. 6.972, Alberti).
4. Il Tribunale ha ritenuto di poter confermare la qualificazione della condotta in esame in termini di tentata estorsione conformandosi, in punto di diritto, alle conclusioni cui sono pervenute le SS.UU. nella sentenza "Filardo" del 2020. Come è noto, infatti, con ordinanza n. 50.696 del 25.9.2019, la II Sezione di questa Corte aveva rilevato l'esistenza di contrasti interpretativi in ordine ai criteri di distinzione tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione, alla natura (di reato comune o di reato proprio) del primo ed alla conseguente configurabilità del concorso del terzo non titolare della pretesa creditoria ("se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenzino tra loro in relazione all'elemento oggettivo, in particolare con riferimento al livello di gravità della violenza o della minaccia esercitate, o, invece, in relazione al mero elemento psicologico, e, in tale seconda ipotesi, come debba essere accertato tale elemento"; "se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni debba essere qualificato come reato proprio esclusivo e, conseguentemente, in quali termini si possa configurare il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile").
Con decreto del 27.12.2019 il ricorso è stato assegnato alle SS.UU. e deciso all'udienza del 16.7.2020 (dopo un primo differimento dovuto alla sospensione delle attività processuali non urgenti normativamente disposta in concomitanza dell'emergenza COVID-19) con motivazione depositata il successivo 23.10.2020. Le SS.UU. hanno affrontato l'aspetto relativo al soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni dando conto della origine della figura delittuosa e dei suoi precedenti nella legislazione codicistica dello Stato unitario e, prima ancora, nelle diverse legislazioni degli Stati preunitari.
Hanno quindi ritenuto che "i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni abbiano natura giuridica di reati propri" atteso che nella condotta materiale descritta dalla fattispecie incriminatrice ricorrono e sono rinvenibili gli estremi del delitto di danneggiamento (art. 392 cod. pen.) ovvero quello di violenza privata (art. 393 cod. pen.) venendo tuttavia punita in maniera (generalmente) più mite "nella considerazione che «il fatto di agire col convincimento di esercitare un diritto è sentito dalla coscienza sociale come un motivo di attenuazione della pena» ..."; le SS.UU. hanno richiamato il sia pur datato precedente in cui la Corte aveva osservato che "nei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'agente opera con il convincimento di esercitare un suo diritto, il che è avvertito dalla coscienza sociale come motivo di attenuazione della pena ed importa che i delitti in oggetto vengano considerati dalla legge, nella loro essenza unitaria, come una forma attenuata di danneggiamento, nell'ipotesi di cui all'art. 392 cod. pen., o di violenza privata, in quella di cui all'art. 393".
Di qui, secondo le SS.UU., il caratterizzarsi del reato in esame "... per il fatto che il soggetto che vanta la titolarità di un preteso diritto, e per tale ragione potrebbe "ricorrere al giudice", acquisisce la c. d. legittimazione al reato in quanto la sua qualifica limita la meritevolezza di un trattamento processuale e sanzionatorio indiscutibilmente di favore; detto trattamento di favore non si pone in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), trovando ragionevole giustificazione nella tutela di un interesse che lo legittima" ed è perciò a costui che si riferisce il "chiunque" contenuto negli artt. 392 e 393 cod. pen..Dato atto degli orientamenti manifestatisi nelle decisioni della Corte oltre che degli orientamenti della dottrina, è stato evidenziato, in primo luogo, che "la materialità dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione non appare esattamente sovrapponibile (...), poiché soltanto ai fini dell'integrazione della fattispecie tipica di estorsione è normativamente richiesto il verificarsi di un effetto di "costrizione" della vittima, conseguente alla violenza o minaccia, queste ultime costituenti elemento costitutivo comune ad entrambi í reati (...)" rilevando inoltre come "... all'uopo occorre, secondo la dottrina più recente, «che vi sia un nesso causale tra la condotta e la situazione di coazione psicologica che costituisce, a sua volta, l'evento intermedio tra la condotta stessa e l'atto di disposizione patrimoniale che arreca l'ingiusto profitto con altrui danno»".
Si è osservato, al contempo, che il rilievo di questa differenza va tuttavia ridimensionato una volta considerato che nella estorsione "... l'effetto costrittivo della condotta estorsiva appare consustanziale proprio alla diversa finalità dell'agente, che mira ad ottenere una prestazione non dovuta, dalla quale l'agente trae profitto ingiusto, e la vittima un danno" mentre "... nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni la violenza o minaccia mira ad ottenere dal debitore proprio e soltanto la prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile" risultando in realtà decisivo per distinguere la condotta di estorsione rispetto a quella di rapina.
È stato inoltre sottolineato che sia l'art. 393 cod. pen. che l'art. 629 cod. pen. prevedono un aumento di pena "se la violenza o minaccia è stata commessa con armi" rendendo perciò sicuramente percorribile la qualificazione in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni anche nel caso in cui si sia in presenza di "... condotte poste in essere con armi tali da rendere la violenza o la minaccia di particolare gravità, ovvero "costrittiva", e comunque "sproporzionata", rispetto al fine perseguito". Esclusa perciò, alla luce delle rispettive disposizioni incriminatrici, la possibilità di "graduare" le modalità minacciose o violente, rilevante soltanto sulla pena, si è perciò concluso nel senso che "... i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia".
Le SS.UU. hanno tuttavia avuto cura di sottolineare che, perché possa ritenersi integrata la fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, "... la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve ... corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente ..."; in definitiva, "... pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (...), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (...)".
Nel caso in esame, il Tribunale ha chiarito che, a fronte di una retribuzione pattuita - per i mesi di luglio ed agosto del 2020 - nella misura di Euro 1.500 complessivi, lo Scorza aveva lavorato soltanto per i primi venti giorni di luglio essendo stato raggiunto, il 21 di quel mese, dall'ordinanza cautelare che gli aveva di fatto impedito di proseguire la attività che, come detto, aveva interrotto senza alcuna comunicazione alla Ferraina che, di conseguenza, non aveva potuto provvedere ad assumere un sostituto finendo per lasciare incustodito il lido.
Di qui, secondo il Tribunale, e con argomentazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità o contraddittorietà con gli elementi acquisiti, la perfetta consapevolezza, in capo al ricorrente, della illegittimità (quantomeno in gran parte) della pretesa avanzata nei confronti della Ferraino a sua volta intenzionata ad agire nei suoi confronti per il danno cagionato al lido in conseguenza della improvvisa e non comunicata impossibilità dello Scorza di continuare nel lavoro di guardiania. La stessa difesa, a ben guardare, rendendosi conto della correttezza della argomentazione in fatto dei giudici della cautela, finisce per proporre una ricostruzione alternativa rimproverando al Tribunale di non aver tenuto conto del contenuto delle indagini difensive, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese da tale Vincenzo Francomano il quale, sentito ai sensi dell'art. 391bis cod. proc. pen., aveva riferito in ordine alla attività lavorativa prestata dallo Scorza in favore della Ferraina "in quanto era lui stesso che, nel mese di giugno, su richiesta della Ferraina Rosa circa la conoscenza di una persona disposta a lavorare come guardiano presso il suo lido, forniva il contatto telefonico dello Scorza Giuseppe, lasciando intendere che il rapporto di lavoro tra i due iniziava nel giugno del 2020" (cfr., pagg. 1-2 del ricorso).
La censura è evidentemente infondata denunziando, in sostanza, un "travisamento" (per omissione) di un dato che, tuttavia, per come riportato dallo stesso ricorrente ("... lasciando intendere ..."), lungi dal rappresentare un elemento fattuale chiaro ed in equivoco, si risolve in realtà in una mera congettura.
5. Nessun rilievo è stato infine articolato nel ricorso sia per quanto concerne la soggettiva riconducibilità al ricorrente della condotta consistente nell'incendio della autovettura della Ferraina né, per altro verso, sulla esistenza di esigenze cautelari e sulla impossibilità di fronteggiarle con misure diverse da quella di massimo rigore.
6. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricor