Sentenza — n. 32794/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 12/4/2021 il Tribunale di Milano, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di SAADAWI AHMED MAHMOUD ABTELTAWWAB, confermava l'ordinanza in data 1/3/2021 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere (successivamente sostituita dallo stesso giudice con quella degli arresti domiciliari) per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e per cinque reati fine, previsti dagli artt. 110 cod. pen., 131 ter del decreto legislativo n. 385 del 1993 e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 89 disp. att. cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32794/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Tinnirello, Rv. 265645; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111; da ultimo v. Sez. 3, n. 12743 del 13/01/2021, La Rosa, non mass.). Anche di recente si è ribadito che, «pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cessazione può essere chiamata ad esprimersi.
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IBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca ZACCO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12/4/2021 il Tribunale di Milano, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di SAADAWI AHMED MAHMOUD ABTELTAWWAB, confermava l'ordinanza in data 1/3/2021 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere (successivamente sostituita dallo stesso giudice con quella degli arresti domiciliari) per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e per cinque reati fine, previsti dagli artt. 110 cod. pen., 131 ter del decreto legislativo n. 385 del 1993 e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000.2.
Ha proposto ricorso SAADAWI AHMED MAHMOUD ABTELTAWWAB, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base dei seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale processuale, in ragione dell'utilizzo, nella ordinanza custodiale, delle intercettazioni ambientali e telefoniche, in assenza dei verbali di cui all'art. 268, comma 1, del codice di rito. Nel fascicolo processuale detti verbali mancano "perché mai redatti", risultando solo un singolo verbale di inizio operazioni ed uno relativo alla fine delle operazioni medesime.
Tale lacuna rende inutilizzabili le intercettazioni, come disposto dall'art.271 cod. proc. pen., anche in relazione al difetto delle indicazioni previste per la redazione dei verbali dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen. Il tenore dell'ordinanza rende chiaro come le risultanze delle operazioni di intercettazione abbiano avuto un rilievo decisivo nella valutazione sulla gravità indiziaria inerente a tutti i reati contestati all'indagato ricorrente. 2.2. Violazione di legge e assenza di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere.
L'ordinanza impugnata ha omesso di considerare che nel caso in esame è ipotizzabile solo un concorso di persone in un reato continuato. E' comunque insussistente l'aggravante del numero delle persone superiore a dieci.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.
2. Il primo motivo, inerente alla inutilizzabilità delle intercettazioni, proposto per la prima volta in sede di legittimità, non ha pregio, in quanto dagli indici degli atti risultano regolarmente redatti i verbali di inizio operazioni e di fine operazioni in relazione ai periodi per i quali il G.i.p. ha emesso i decreti di autorizzazione e proroga delle captazioni. Secondo il ricorrente, la polizia giudiziaria avrebbe errato, "interpretando male la norma di riferimento": la deduzione non ha fondamento, dovendosi ribadire che unico è il verbale previsto dall'art. 268, comma 1, cod. proc. pen.; esso, quale documento attestante il complesso delle operazioni effettuate, deve essere predisposto al termine del periodo complessivamente autorizzato, incluse le eventuali proroghe, e nella parte in cui riassume i contenuti delle captazioni può essere composto o integrato, anziché in un unico contesto temporale, in momenti diversi e successivi ai singoli ascolti; inoltre, alla redazione del verbale medesimo non debbono partecipare, quali sottoscrittori, anche tutti gli operatori che abbiano preso parte alle fasi attuative (cfr., ad es., Sez. 3, n. 47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990;
Sez. 1, n. 39769 del 16/05/2018, Serrago, Rv. 273849). La difesa, invero, preso atto della presenza di detti verbali, ha sostenuto che anche la mancanza delle indicazioni previste per la redazione degli stessi, ai sensi dell'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., determinerebbe la inutilizzabilità delle intercettazioni. Tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, la sanzione di inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non può essere dilatata sino a comprendervi l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., essendo tale sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 del codice di rito (Sez. 5, n. 35010 del 30/09/2020, Monaco, Rv. 280398;
Sez. 2, n. 27112 del 07/07/2020, Bouassab, Rv. 279654; Sez. 5, n. 7030 del 16/01/2020, Polak, Rv. 276859; Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Kovacs, Rv. 272863; Sez. 6, n. 5197 del 10/11/2017, dep. 2018, Feretti Rv. 272151).
3. Anche il secondo motivo è privo di ogni fondamento. 3.1. Con la richiesta di riesame, infatti, la difesa aveva contestato non la sussistenza dell'associazione per delinquere bensì solo il ruolo apicale attribuito al ricorrente. Va ricordato, in proposito, che se per un verso il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo d'impugnazione con effetto interamente devolutivo (Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019, Sepe, Rv. 277016; Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015, dep. 2016, Lomonaco, Rv. 266003; Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, dep. 2013, Straccia, Rv. 254416), per altro verso, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, a fronte «di una richiesta di riesame priva di doglianze specificamente articolate - contenute nell'istanza originaria, o in memoria successivamente depositata, o anche formulate oralmente all'udienza e documentate nel relativo verbale - ben può il giudice del riesame far propria l'ordinanza genetica dichiarando espressamente di condividerla e riproducendone il contenuto, così anche da dimostrare di averne preso esatta contezza; senza che possa essere ad essa addebitato di non aver risposto a temi e questioni che non erano stati specificamente dedotti» (così Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; in senso conforme v., ad es., Sez. 5, n. 51900 del 20/10/2017, Lanza, Rv. 271413;
Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Tinnirello, Rv. 265645; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111; da ultimo v. Sez. 3, n. 12743 del 13/01/2021, La Rosa, non mass.). Anche di recente si è ribadito che, «pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cessazione può essere chiamata ad esprimersi.
Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. dedotti» (così Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505; in senso conforme v., ad es., Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 nonché Sez. 3, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas, Rv. 258553).
Nel caso di specie, dunque, in assenza di ogni doglianza difensiva sul punto, il Tribunale ha sufficientemente richiamato (pagg. 10-11) gli elementi di fatto che consentono di affermare la sussistenza della contestata associazione per delinquere, in conformità al principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo il quale il discrimine tra partecipazione al reato associativo e concorso di persone nel reato continuato va individuato nella natura dell'accordo criminoso, che nel secondo caso si manifesta in via occasionale e temporanea, per quanto funzionale a realizzare la commissione di più reati determinati, commessi i quali le singole volontà non convergono più verso uno scopo unitario; nella partecipazione al reato associativo, invece, l'accordo criminoso persegue il fine di realizzare un più vasto programma di azioni antigiuridiche indeterminate da compiere nell'indistinto futuro e con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali vuole, e tale è considerato dagli altri, essere associato per dare esecuzione al progetto condiviso (ex plurimis v.
Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540; Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 13/01/2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009; Sez. 6, n. 19783 del 16/04/2013, De Caro, Rv. 255471). Inoltre, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso gli stessi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez.
U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376;Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270370; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, Di Sarti, dep. 2013, Rv. 254233). 3.2. Infine, per contestare la sussistenza dell'aggravante del numero delle persone, il ricorrente ha fatto riferimento alla commissione dei reati fine e non al numero dei componenti del sodalizio. In ogni caso, va ricordato che sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante ad effetto speciale solo qualora da questa conseguano immediati riflessi sull'an o sul quomodo della legittimità della misura, come quando le esigenze cautelari siano state fondate unicamente sulla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen ovvero qualora dalla esclusione dell'aggravante derivino effetti immediati sul computo della durata massima della custodia cautelare (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028;
Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507). Nella fattispecie si tratta di un'aggravante a effetto comune e non è ravvisabile un interesse concreto alla esclusione della stessa, in questa fase, neppure dedotto dalla difesa.
4. Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio