Sentenza — n. 32793/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa il 15/2/2021 il Tribunale di Potenza, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Vincenzo Lanzone, confermava - limitatamente ai reati di emissione di una fattura per una operazione inesistente (capo 5) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capo 33) - l'ordinanza in data 19/1/2021 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 cod. pen; Sentenza — n. 32793/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Anche il rischio di inquinamento probatorio, oltre che legato alla erronea impostazione associativa, non è caratterizzato dalla cogenza dei requisiti di concretezza e attualità, non risultando comprensibile con quali modalità l'indagato potrebbe manipolare i dati, considerata anche l'acquisizione di tutta la documentazione esistente a supporto delle contestate fattispecie di reato.
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BUNALE DI POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca ZACCO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni, in replica a quelle del Procuratore generale, rassegnate dai difensori avv. Emilio Nicola BUCCICO e avv. Francesco CAPONIO, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 15/2/2021 il Tribunale di Potenza, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Vincenzo Lanzone, confermava - limitatamente ai reati di emissione di una fattura per una operazione inesistente (capo 5) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capo 33) - l'ordinanza in data 19/1/2021 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Ha proposto ricorso Vincenzo Lanzone, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base dei seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge penale e penale processuale (artt. 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 640 bis cod. pen. e 273, commi 1 e 1 bis, cod. proc. pen.) nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Le due specifiche ipotesi di reato, anziché essere esaminate nel loro specifico perimetro, sono state dal Tribunale inserite in un concerto associativo che Lanzone, pure non attinto dalla contestazione del delitto ex art. 416 cod. pen., avrebbe nella sostanza condiviso con la "consorteria che aveva trovato nell'ISMEA una fonte certa e continuativa di liquidità".
Quanto alla emissione di una fattura per operazione inesistente, il solo fatto che nell'azienda dell'acquirente Sergio Gallotta non si allevassero animali non è di per sé sufficiente per escludere che la vendita del fieno da parte della società La Murgia vi sia effettivamente stata; il Tribunale, invece, ha ritenuto "verosimile" che detta fattura fosse stata funzionale a compensare "l'intervento approntato per agevolare o pilotare il buon esito della pratica ISMEA". In ordine alla truffa, nell'ordinanza impugnata i riferimenti a Lanzone rispecchiano lo sviluppo di una normale offerta di vendita; ciononostante, il Tribunale ha accomunato la posizione del ricorrente a quella di Pepe e Contangelo.
La società riconducibile a Lanzone cedette all'ente pubblico ISMEA (Istituto Servizi Mercato Agricolo Alimentare) un compendio immobiliare a un prezzo determinato sulla base della stima dei tecnici dell'ente pubblico, risultata, secondo l'ipotesi accusatoria, di valore inferiore di soli 47.000 euro rispetto a quello effettivo; ciò fece con atto pubblico con patto di riservato dominio, interessandosi poi alla regolarizzazione dell'acquisto da parte di Emanuele Pepe, all'ovvio fine di conseguire il corrispettivo della vendita. 2.2. Violazione della legge penale processuale nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Così come in tema di gravità indiziaria, l'ordinanza impugnata, nell'affermare la sussistenza del pericolo di reiterazione, ha valorizzato un inesistente rapporto associativo, individuando addirittura un ruolo subalterno del ricorrente rispetto a quello di Vito Contangelo.Il Tribunale non ha neppure indicato il tempo trascorso dall'epoca dei fatti contestati, risalenti al 2014 (per il reato sub 5) e al 2017 (per quello sub 33), rilevante nella valutazione sulla sussistenza di detto pericolo, né concreto né attuale, alla luce anche della incensuratezza del ricorrente e della sua pacifica estraneità all'associazione per delinquere.
Anche il rischio di inquinamento probatorio, oltre che legato alla erronea impostazione associativa, non è caratterizzato dalla cogenza dei requisiti di concretezza e attualità, non risultando comprensibile con quali modalità l'indagato potrebbe manipolare i dati, considerata anche l'acquisizione di tutta la documentazione esistente a supporto delle contestate fattispecie di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto limitatamente al motivo inerente alle esigenze cautelari.
2. E' infondato, invece, il primo motivo, in tema di gravità indiziaria, con il quale, in larga parte, sono state proposte doglianze precluse in questa sede, in quanto contrastanti con il principio da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; da ultimo v. Sez. 6, n. 21744 del 14/04/2021, Bonaccorso, non mass.). Alla Corte di legittimità, dunque, spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate», come già statuito dalle Sezioni unite di questa Corte in una pronuncia ormai risalente (Sez.
U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 4, n. 21578 del 11/05/2021, Esposito, non mass.). Il ricorrente, invece, con un'analisi parcellizzata dei dati indiziari, ha proposto una lettura alternativa degli elementi probatori ampiamente richiamati nell'ordinanza impugnata, che ha puntualmente ricostruito i rapporti di Vincenzo Lanzone con Vito Contangelo, organizzatore del sodalizio (ritenuto, con ampia motivazione - pagg. 24 e 25 -, anche gestore di fatto della società Le Murgia, formalmente riconducibile a Lanzone) e con Giuseppe Fierro, funzionario ISMEA.
La difesa non ha contestato neppure incidentalmente i ruoli di Contangelo e di Fierro e le modalità attraverso le quali operava l'associazione per delinquere. Gli strettissimi rapporti di Lanzone con i due associati, desunti anche dalle risultanze di operazioni di intercettazione, hanno avvalorato - secondo i giudici della cautela - la consapevolezza della operazione truffaldina alla quale si prestò anche il ricorrente, in mala fede, vendendo alla ISMEA il proprio immobile ad un valore superiore a quello effettivo di mercato e soprattutto ben sapendo della mancanza dei requisiti in capo al terzo futuro acquirente, impossibilitato a rimborsare all'ente pubblico il finanziamento.
La motivazione dell'ordinanza, pertanto, non è né illogica né contraddittoria in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di truffa aggravata contestato al capo 33). La medesima conclusione si impone in relazione al delitto di emissione di una fattura per una operazione inesistente (capo 5), non essendo censurabile la valutazione del Tribunale circa la sussistenza della gravità indiziaria, alla luce del dato incontroverso, costituito dalla causale della fattura, indicata nella vendita di ben 285 tonnellate di fieno ad un'azienda che non allevava animali.
La verosimile causale del trasferimento di denaro, ipotizzata nell'ordinanza impugnata con argomentazione non illogica, è un elemento ulteriore che rafforza la ipotesi accusatoria, comunque non indispensabile, specie in una fase cautelare.
3. E' fondato, per contro, il motivo inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale, per motivare il pericolo concreto e attuale di recidiva, ha rimarcato la "inclinazione delinquenziale" del ricorrente, che avrebbe travalicato "la compartecipazione ad una singola condotta truffaldina", non potendosi escludere "la perdurante disponibilità del Lanzone a supportare il Contangelo nell'attuazione di un [...] programma criminoso". Tuttavia, al ricorrente è stata addebitato il concorso in una unica truffa, realizzata quale venditore di un immobile di sua proprietà, e soprattutto non è stata contestata la partecipazione nel sodalizio criminoso.
L'ordinanza, poi, ha adottato una formula di stile per affermare l'irrilevanza del tempo trascorso dai fatti (quattro anni per la truffa e sette per l'emissione della fattura relativa a operazione inesistente), che invece impone un obbligo di motivazione sulle esigenze cautelari tanto più forte quanto più aumenta la frattura temporale tra i fatti e l'applicazione della misura (cfr., ad es., Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 5, n. 50969 del 07/11/2019, Rolfo, Rv. 278046;
Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522; Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269533). Infine, in ordine al pericolo di "inquinamento probatorio", il Tribunale ha fatto generico riferimento alla "elevata capacità di manipolare i dati documentali e comunicativi" da parte di "tutti gli indagati", senza alcuno specifico riferimento a una condotta posta in essere da Vincenzo Lanzone.
4. L'ordinanza impugnata, dunque, va annullata con rinvio limitatamente al punto relativo alle esigenze cautelari, sul quale il Tribunale dovrà esprimere una nuova valutazione, motivando adeguatamente la propria decisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle ritenute esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 1