Sentenza — n. 32792/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADeve premettersi che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è tradizionalmente ammesso soltanto per violazione di legge (cfr. artt. 10 e 27 D. Lgs. n. 159 del 2011, ed in precedenza art. 4 L. n. 1423 del 1956): ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, poiché in tal caso sarebbe integrata una violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di provvedere con decreto motivato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 c.p, art. 192 cod. proc. pen, art. 34 cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen, art. 649 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32792/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'assoluta autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello ordinario di cognizione è stata ribadita dall'orientamento (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225) per il quale, in tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TRANI MARIA LAURA nata a FONDI il 14/11/1956 PETRILLO ENZA nata a FONDI il 23/12/1974 RUGGERI DEBORAH nata a FORMIA il 29/12/1971 SIMONELLI TIZIANA nata a FORMIA il 12/05/1971 DELLA POSTA GIOVANNA nata a PONTECORVO il 17/07/1963 TRIPODO DOMENICO nato a FONDI il 31/10/1991 TRIPODO GIULIA LUDOVICA nata a FONDI il 01/04/1993 avverso il decreto emesso in data 23/06/2020 dalla CORTE di APPELLO di ROMA. Esaminati gli atti ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale Paola Filippi, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Maria Laura Trani, Domenico Tripodo e Giulia Ludovica Tripodo (tutti nelle qualità congiunte di eredi legittimi del proposto Giovanni Carmelo Tripodo e di terzo), nonché Enza Petrillo, Deborah Ruggeri, Tiziana Simonelli e Giovanna Della Posta (tutte nella qualità di terzi) ricorrono congiuntamente contro il decreto indicato in epigrafe, che ha confermato quello emesso dal Tribunale di Latina in data 14/09/-11/12//2018, applicativo della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di plurimi beni, dettagliatamente indicati nel dispositivo di quest'ultimo provvedimento (ff. 24 - 27). Il sostituto Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, proposti anche per un motivo infondato, oltre che per motivi non consentiti o manifestamente infondati, vanno nel complesso rigettati.
1. Deve premettersi che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è tradizionalmente ammesso soltanto per violazione di legge (cfr. artt. 10 e 27 D. Lgs. n. 159 del 2011, ed in precedenza art. 4 L. n. 1423 del 1956): ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, poiché in tal caso sarebbe integrata una violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di provvedere con decreto motivato.
Questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246) nel ribadire che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3- ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, ha, in particolare, chiarito che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente; né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Tale limitazione del diritto d'impugnazione è già più volte passata indenne al vaglio della Corte costituzionale: il Giudice delle Leggi, premesso che la limitazione alla sola violazione di legge del ricorso contro il decreto di prevenzione emesso dalla Corte d'appello esclude - secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità - la sua ricorribilità in cassazione per vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ha osservato che tale presupposto interpretativo non si traduce tuttavia nella violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost., "posto che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, con la conseguenza che i vizi della motivazione possono essere variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono, non potendosi, al contrario, ritenere che il risultato perseguito dal rimettente costituisca una soluzione costituzionalmente obbligata" (Corte cost., sentenza n. 321 del 2004) Successivamente, è stata dichiarata non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 3- ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d.
Igs. n. 159 del 2011], censurato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui limita alla sola violazione di legge, escludendo i vizi della motivazione, la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, con asseritamente irragionevole disparità di trattamento rispetto al procedimento per la confisca, di natura penale, ex art. 12- sexies del d.l. n. 306 del 1992, osservando che «Le due forme di confisca non sono tra loro comparabili in quanto si inseriscono in procedimenti che hanno delle specifiche peculiarità, sotto il profilo sostanziale e sotto quello processuale.
Quanto al piano processuale, è ammessa solo nel giudizio di prevenzione l'impugnazione dinanzi alla Corte d'appello, con doppio grado di merito, con ciò giustificando la limitazione del sindacato sulla motivazione. Dal punto di vista sostanziale, poi, il processo penale ha ad oggetto la verifica di un fatto-reato, mentre il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, invece, concerne l'accertamento della pericolosità sociale. Il sistema delle misure di prevenzione, inoltre, verrebbe stravolto e reso irrazionale dal richiesto accoglimento della questione, giacché si determinerebbe una diversa estensione del sindacato della Corte di Cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità sociale, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento» (Corte cost., sentenza n. 106 del 2015). 1.1.
Deve, inoltre, premettersi che, nel giudizio di prevenzione, considerata l'autonomia del procedimento rispetto al giudizio ordinario di cognizione, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti (Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Rv. 278049; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438); si è anche osservato che, nel giudizio di prevenzione, l'assunto della provenienza illecita del patrimonio del proposto costituisce la risultante di un processo dimostrativo basato anche su presunzioni affidate a elementi indiziari, non necessariamente provvisti dei requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen., ma comunque connotati da coefficienti ragionevoli di precisione, gravità e concordanza (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438).
L'assoluta autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello ordinario di cognizione è stata ribadita dall'orientamento (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225) per il quale, in tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca.
Essa trova conferma ulteriore nel rilievo che non esistono previsioni testuali d'incompatibilità tra le funzioni esercitate nell'ambito dell'uno e dell'altro (cfr. art. 34 cod. proc. pen., con le plurime declaratorie di illegittimità costituzionale di natura additiva che lo hanno interessato): si è, infatti, ritenuto che non è applicabile al procedimento di prevenzione la causa di ricusazione prevista dall'art. 37, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in un altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale (in tal senso, tra le più recenti, nell'ambito dell'orientamento certamente dominante, Sez. 1, n. 43081 del 27/05/2016, Rv. 268665; Sez. 2, n. 37060 del 11/01/2019, Rv. 277038; Sez. 5, n. 23629 del 19/02/2018, Rv. 273281; Sez. 6, n. 51793 del 13/09/2018, Rv. 274576; in senso contrario, tra le più recenti, Sez. 1, n. 4330 del 10/12/2020, dep. 2021, Rv. 280753; Sez. 6, n. 15979 del 08/03/2016, Rv. 266533; Sez. 6, n. 41975 del 02/04/2019, Rv. 277373).
2. Ciò premesso, è possibile passare all'esame delle doglianze congiunte dei ricorrenti, formulate a partire da f. 29 del ricorso, dopo ampio riepilogo di quanto avvenuto nelle fasi precedenti del procedimento, ed astratta premessa in diritto in tema di ammissibilità del ricorso in presenza di decisive carenze motivazionali. 2.1. Con il primo motivo (f. 29 del ricorso), i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 24 D. Lgs. n. 159 del 2011 e 12-sexies I. n. 356 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen.) per il fatto che sarebbero state applicate le impugnate misure di prevenzione patrimoniali per ovviare alle difficoltà incontrate in sede di cognizione onde disporre la confisca ex art. 12-sexies I. n. 356 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen.).
Il motivo è manifestamente infondato. t Gli istituti evocati dai ricorrenti sono diversi; la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 272837; Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Rv. 280986) ha già messo in risalto che la confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta "allargata", di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356 - ora art. 240-bis cod. pen. -, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che, se per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego.
Ne consegue che la preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. opera solo se il primo giudizio, cui si intenda attribuire valenza in ipotesi pregiudicante, sia pervenuto ad un dictum irrevocabile, che abbia riguardato gli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, ed abbia avuto quale oggetto contenuti cognitivi omogenei avuto riguardo alla provenienza dei beni. Il che non è, nel caso di specie: la Corte di appello ha, infatti, bene evidenziato (f. 58 ss. del decreto impugnato, in particolare f.
62) che il presente giudizio di prevenzione non incontrava alcun vincolo prominente da decisioni assunte in sede di cognizione in tema di confisca c.d. "allargata". Potrebbe, pertanto, assumere rilievo in questa sede unicamente la mancanza dei presupposti per disporre le impugnate confische, ma il motivo in esame è sul punto silente, non passando in rassegna alcuna delle risultanze valorizzate dai giudici del merito, e la questione costituisce oggetto di doglianze ulteriori, che saranno di seguito esaminate. 2.2. Con il secondo motivo (f. 35 del ricorso), i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 24 D.
Lgs. cit., per asserita mancanza di motivazione quanto al presunto difetto di pericolosità dei beni confiscati, desunta dal fatto che in precedenza il proposto Tripodo Carmelo Giovanni ha subito l'applicazione di due misure di prevenzione personali, ma mai di misure di prevenzione patrimoniali. Il motivo è manifestamente infondato. Non è, in proposito, configurabile alcuna preclusione, ben potendo i presupposti per l'adozione delle impugnate confische essere maturati dopo i due precedenti procedimenti di prevenzione culminati con l'applicazione al predetto proposto di mere misure di prevenzione personali; come già chiarito sub § 1, la doglianza, per la sua manifesta infondatezza, non necessitava di una risposta esplicita, ben potendo ritenersi implicitamente disattesa in virtù del complesso delle ampie argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni.2.3.
Con il terzo motivo (f. 37 del ricorso), i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 24 D. Lgs. cit., con asserita mancanza di motivazione, per non avere la Corte di appello considerato le vicende del procedimento di cognizione denominato "Damasco-2", nell'ambito del quale, in primo grado, nonostante la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., non era stata disposta alcuna confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., e le disposte statuizioni di confisca sono state annullate dalla Corte di cassazione con rinvio per nuovo esame.
Il motivo è manifestamente infondato. Non è, in proposito, configurabile alcuna preclusione in conseguenza della mancata statuizione di confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen. (í cui presupposti sono all'evidenza diversi rispetto a quelli che legittimano le odierne confische di prevenzione), e, d'altro canto, l'evocato dictum di questa Corte ha natura all'evidenza interlocutoria (trattasi di un mero annullamento con rinvio per nuovo esame), ed i ricorrenti nulla dicono sull'esito del giudizio di rinvio. 2.4. Con il quarto motivo (f. 40 del ricorso), i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 7 e 24 D.
Lgs. cit., con assenta mancanza di motivazione, per non avere la Corte di appello considerato ancora una volta le vicende del procedimento di cognizione denominato "Damasco- 2", nell'ambito del quale, a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui all'art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992, le disposte statuizioni di confisca sono state annullate dalla Corte di cassazione con rinvio per nuovo esame. Il motivo è manifestamente infondato. Non può che ribadirsi quanto già osservato in riferimento al terzo motivo: l'evocato dictum di questa Corte ha natura all'evidenza interlocutoria, ed i ricorrenti nulla dicono sull'esito del giudizio di rinvio. 2.5.
Con il quinto motivo (f. 41 del ricorso), i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 7 e 24 D. Lgs. cit., con asserita mancanza di motivazione, quanto al rilievo attribuito dalla Corte di appello ai dati emergenti dai valorizzati indici ISTAT. Il motivo è infondato. E' pur vero che la Corte di appello muove (cfr. f. 69 della sentenza impugnata) dall'errata premessa che, come pure in precedenza ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 52058 del 10 giugno 2014, in motivazione, e Sez. 6, n. 31330 del 15/04/2015, in motivazione), l'applicazione di indicatori tratti dalle pubblicazioni statistiche dell'ISTAT, al fine della determinazione presuntiva delle spese di mantenimento nella zona interessata, può concorrere di per sé alla formazione del convincimento del giudice di merito in tema di sussistenza della "sproporzione", dando luogo ad un elemento indiziario (la cui specifica valenza andrebbe pur sempre rapportata agli esiti complessivi dell'istruttoria ed alla allegazione di rilievi critici ad opera della parte interessata), poiché tale procedura valutativa non risulta certo fondata su ipotesi arbitrarie, ma su osservazioni affidabili dei comportamenti collettivi, tale essendo l'ordinario compito dell'Ente in questione.
Essa dà, peraltro, conto, nel prosieguo della motivazione (cfr. f. 70 s. del decreto impugnato), del fatto che il Tribunale - le cui determinazioni vengono conclusivamente condivise e richiamate - si è attenuto al successivo ed ormai dominante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di confisca di prevenzione, ai fini dell'accertamento della sproporzione tra redditi e attività dichiarate ed il valore degli acquisti non è sufficiente il generico richiamo agli indici ISTAT, il cui valore è meramente indicativo e necessita di una lettura critica che consenta di verificare, sulla base dei dati accertati in sede di indagine, l'inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli acquisti medesimi (Sez. 5, n. 14047 del 04/02/2016, Rv. 266426;
Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Rv. 279224), ed ha quindi valorizzato anche alcuni elementi ulteriori, emergenti dall'acquisito elaborato peritale, nel pieno rispetto di quanto richiesto dall'orientamento che appare ormai dominante in giurisprudenza. 2.6. Con il sesto motivo (f. 46 del ricorso), i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 7 e 24 D. Lgs. cit., con asserita mancanza di motivazione, per non avere la Corte di appello compiutamente indicato le ragioni poste a fondamento della valutazione di sproporzione tra le disponibilità finanziarie dei prevenuti e la loro situazione reddituale.
Il motivo non è consentito, non potendo ritenersi in proposito la assoluta carenza o la mera apparenza della motivazione del decreto impugnato. La Corte di appello, richiamando quanto copiosamente ed ineccepibilmente argomentato dal Tribunale, come è peraltro fisiologico in presenza di una doppia conforme statuizione, ha compiutamente indicato (f. 63 ss. del decreto impugnato, che appare inutile riportare pedissequamente in questa sede) gli elementi valorizzati a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando i plurimi documenti acquisiti ed i rilievi del perito all'uopo officiato (che ha puntualmente esaminato, e motivatamente disatteso, i contrari rilievi della difesa: cfr. f. 64 ss. del decreto impugnato), incensurabilmente condivisi e recepiti. 2.7.
Con il settimo motivo (f. 49 del ricorso), i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 7 e 24 D. Lgs. cit., con asserita mancanza di motivazione, per non avere la Corte di appello compiutamente confutato una serie di specifiche doglianze difensive. Il motivo non è consentito, non potendo ritenersi in proposito la assoluta carenza o la mera apparenza della motivazione del decreto impugnato.Si è già chiarito in premessa (cfr. sub § 1) che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, come nel caso di specie, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Non appare, peraltro, inopportuno evidenziare la manifesta infondatezza delle doglianze riguardanti la somma di euro 17.000, ricollegabile ad un mancato versamento I.V.A. che, a dire dei ricorrenti, "pur traducendosi in una omissione, non è in alcun modo riferibile a rediti non emersi, ma, al contrario, inerisce necessariamente a ricavi regolarmente dichiarati, e perciò omologabili a quelli suscettibili di valutazione" ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 159 del 2011. Tale ultima disposizione, invero, stabilisce che, in tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da "evasione fiscale", qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto; e questa Corte (Sez. 1, n. 53636 del 15/06/2017, Rv. 272167) ha già chiarito che nell'ambito della predetta, ampia, espressione "evasione fiscale" rientrano tutte le condotte concretizzatesi nella sottrazione del prevenuto agli obblighi fiscali, e quindi anche quelle valorizzate nei caso concreto dalla Corte di appello. 2.8.
Con l'ottavo motivo (f. 52 del ricorso), i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 7 e 24 D. Lgs. cit., con asserita mancanza di motivazione, per non avere la Corte di appello compiutamente valutato la fondatezza delle plurime questioni poste, con l'atto di appello, con riferimento alle società terze. Il motivo non è consentito, non potendo ritenersi in proposito la assoluta carenza o la mera apparenza della motivazione del decreto impugnato. La Corte di appello, richiamando quanto copiosamente ed ineccepibilmente argomentato dal Tribunale, come è peraltro fisiologico in presenza di una doppia conforme statuizione, ha compiutamente indicato (f. 78 ss. del decreto impugnato, che appare inutile riportare pedissequamente in questa sede) gli elementi posti a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando non soltanto gli emersi legami familiari, ma anche il ruolo del proposto Tripodo Carmelo nella Tripos Multiservizi e nella Coop.
Lazio Net Service, gestite attraverso prestanome quali Ruggeri Deborah, Simonelli Tiziana, Petrillo Enza, per aggirare i limiti ed i vincoli impostigli dalla misura di prevenzione personale applicatagli nel 2004, e la fittizia intestazione di beni alla moglie Trani Maria Laura, circostanze emerse da vari documenti, ed in particolare da intercettazioni telefoniche e dagli altri elementi valorizzati dalla sentenza di condanna in parte qua definitiva emessa dal Tribunale di Latina nei confronti del prevenuto (cfr. f. 78 s. ed 80 del decreto impugnato), e la "costante incoerenza patrimoniale" riguardante l'accertata situazione reddituale del prevenuto e dei terzi formalmente coinvolti nella gestione delle società interessate, ricostruita anche grazie ai rilievi peritali (cfr. f. 80 del decreto impugnato).
La Corte di appello ha anche scrupolosamente esaminato, e puntualmente confutato, le principali doglianze difensive (in particolare, quanto ai beni in leasing, cfr. f. 79 del decreto impugnato), 3. Il rigetto dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle sp