Sentenza — n. 32791/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile. 1.1 Giova premettere che questa Corte Suprema ha più volte chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 32791/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1.1 Giova premettere che questa Corte Suprema ha più volte chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GINI RUGGERO nato a ROVEREDO DI GUA il 19/10/1964 avverso l'ordinanza del 05/02/2021 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, in persona di GIULIO ROMANO, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 febbraio 2021, il Tribunale del riesame di Verona ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale della stessa città 1'11 gennaio 2021, avente ad oggetto una macchina rotopressa Krone, matricola n. 980783. Tale provvedimento era stato adottato nell'ambito del procedimento a carico di Loro Marcello, indagato per truffa o, quantomeno, per insolvenza fraudolenta. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, Gini Ruggero, che, quale ultimo proprietario della macchina, ha dedotto violazione di legge, per essere stato adottato il sequestro del mezzo pur in difetto dei presupposti, quali il nesso eziologico tra il bene sottoposto a sequestro e il profitto del reato contestato nonché la disponibilità del bene in capo all'indagato. Il Tribunale del riesame, poi, avrebbe omesso di analizzare i pericoli che deriverebbero dalla libera disponibilità del bene.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Giova premettere che questa Corte Suprema ha più volte chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.
e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. Unite, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710, conforme Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119). 1.2 Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non è inficiato da mancanza di motivazione o motivazione apparente. Il Tribunale del Riesame, infatti, ha rimarcato che, trattandosi di un sequestro preventivo c.d. impeditivo, a nulla rileva che il bene in oggetto si trovasse nella disponibilità di un terzo, perché lo scopo è proprio quello «di bloccare la circolazione del bene, ovunque si trovi» e, nel caso di specie, di evitare che venga disperso attraverso ulteriori compravendite.
Così argomentando il Collegio del riesame ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte (Sez. 4, n. 32964 dell'1/7/2009, Rv. 244797) secondo cui «oggetto del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma primo, cod. proc. pen. può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti». 1.3 Il Tribunale del Riesame ha anche evidenziato la pertinenza del bene con il reato, visto che la rotopressa era oggetto della prima compravendita, con cui si sarebbe consumata la truffa o, comunque, l'insolvenza fraudolenta.
Né era risolutivo il fatto che il bene si trovasse nella disponibilità di un terzo, pur se in buona fede. Questa Corte (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691), al riguardo, ha già affermato che «il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti». 1.4 Quanto infine al periculum, il Tribunale del riesame ha rimarcato, conformemente al Giudice per le indagini preliminari, che la libera disponibilità del bene poteva aggravare o protrarre le conseguenze del reato, potendo lo stesso essere ulteriormente rivenduto o comunque sottratto all'apprensione da parte dell'alienante, vittima del reato.
Evenienza, questa, che si era effettivamente realizzata: dopo la prima alienazione, il bene era stato rivenduto altre due volte, a prezzi molto inferiori a quello dell'iniziale acquisto, nonostante si trattasse di un bene nuovo di fabbrica. 1.5 Trattasi di argomentazioni logiche e non contraddittorie, al cui cospetto le doglianze, formulate dal ricorrente, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito sindacato della motivazione del provvedimento impugnato e del merito, come tale non riconducibile al vizio di violazione di legge, che, come detto, è l'unico devolvibile a questa Corte in materia di misure cautelari reali. 1.6 Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 giugno 202