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Sentenza — n. 32790/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32790/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32790/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge in merito ai verbali di perquisizione e sequestro, i quali sarebbero affetti da nullità, per essere stato omesso l'avviso previsto dagli artt.356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. e, di conseguenza, per non aver permesso la partecipazione di un difensore degli indagati durante l'espletamento delle suddette operazioni;

Regesto Legislator

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art. 356 c.p, art. 365 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 32790/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Giova ricordare che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.

Parole chiave

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inchiesta per appropriazione indebita confisca dei proventi di reato beni sequestrati appropriazione indebita e appropriazione di poca entità inchiesta mascherata pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

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art. 356 c.p
1.1 In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che l'assistenza del difensore, a cui fa riferimento l'art. 356 c.p.p., va intesa in termini di mera facoltà.
art. 365 c.p
356 c.p.p., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini non ha, a differenza di quanto è previsto dall'art. 365 c.p.p.
art. 616 c.p
1.3 In definitiva, i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti vanno condannati, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZHUPA ENCO nato 1'8/8/1999 IONITA CRISTIAN nato il 19/6/1996 avverso l'ordinanza del 28/12/2020 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, in persona di GIULIO ROMANO, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento del 28 dicembre 2020 il Tribunale del riesame di L'Aquila ha confermato il sequestro di euro 204.930,00 e di due telefoni cellulari, disposto dal Pubblico Ministero il 3 dicembre 2020 nei confronti di Zhupa Enco e Ionita Cristian, indagati per il reato di ricettazione, per avere ricevuto da ignoti la suddetta somma in contanti, di probabile provenienza delittuosa. Avverso l'ordinanza confermativa della misura cautelare reale, Zhupa Enco e Ionita Cristian, per mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorsi per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione di legge in merito ai verbali di perquisizione e sequestro, i quali sarebbero affetti da nullità, per essere stato omesso l'avviso previsto dagli artt.356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. e, di conseguenza, per non aver permesso la partecipazione di un difensore degli indagati durante l'espletamento delle suddette operazioni;

2) vizio di motivazione in ordine al decreto di convalida del Pubblico Ministero, nel quale non si indica l'attività illecita, da cui sarebbe derivata la somma sottoposta al vincolo. Secondo la difesa, il mero possesso di un'ingente somma di denaro non basterebbe a provare la provenienza delittuosa della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che l'assistenza del difensore, a cui fa riferimento l'art. 356 c.p.p., va intesa in termini di mera facoltà. Da questa considerazione discende che «la polizia giudiziaria, quando procede, d'iniziativa, al compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell'art. 356 c.p.p., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini non ha, a differenza di quanto è previsto dall'art. 365 c.p.p. per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il Pubblico ministero, l'obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d'ufficio, ma ha soltanto l'obbligo, previsto dall'art. 114 disp. attuaz. c.p.p., di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia» (Sez. 1, n. 22563 del 19/1/2015, Perfetto, Rv. 263775).

Nel caso in esame, dall'annotazione della Polizia giudiziaria, richiamata dall'ordinanza impugnata, risulta che gli indagati, avvertiti della relativa facoltà, hanno dichiarato di non volersi farsi assistere da un difensore di fiducia. Pertanto, i verbali di perquisizione non possono ritenersi nulli. 1.2 Quanto al secondo motivo, con cui si censura la carenza motivazionale del decreto di sequestro probatorio, deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 4, n. 7958 del 1/03/2021) ha già affermato che, per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato, anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione, che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla Polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727;

Sez. 2, n. 41360 del 16/09/2015, Pettinari, Rv. 265273). Va altresì ricordato che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Allo stesso tempo, peraltro, si è anzi osservato che la motivazione del provvedimento di convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla quale si evincano i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, può anche essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329).

Si è parimenti sottolineato che l'obbligo di motivazione, che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria, perseguita con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del Pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781)».

Nel caso di specie, il fumus del reato di ricettazione della ingente somma di denaro - secondo il Collegio del riesame - emergeva da una serie di circostanze, quali il tentativo di fuga di Zhupa Enco al momento del controllo, effettuato dalla Polizia giudiziaria; la disoccupazione di entrambi gli indagati; il loro accompagnarsi con soggetti con precedenti per stupefacenti; il noleggio dell'auto, su cui sono stati fermati, da parte di persona con precedenti per reati concernenti gli stupefacenti; la mancata indicazione da parte degli indagati della provenienza del denaro.

Trattasi, secondo il menzionato Collegio, di elementi tali da giustificare la conferma della misura cautelare reale, finalizzata anche ad effettuare t accertamenti tecnici sulle banconote e a ricostruire, attraverso i telefoni cellulari, i contatti degli indagati ed, eventualmente, con gli autori del reato presupposto. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che al cospetto delle logiche e non contraddittorie argomentazioni, contenute nell'ordinanza impugnata, le doglianze, formulate dai ricorrenti, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito sindacato della motivazione del suddetto provvedimento e del merito, come tale non riconducibile al vizio di violazione di legge, che è l'unico devolvibile a questa Corte in materia di misure cautelari reali.

Giova ricordare che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.

e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. Unite, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710, conforme Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119). 1.3 In definitiva, i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti vanno condannati, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza came