Sentenza — n. 32789/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso della Bordon è del tutto aspecifico rispetto a quanto argomentato dal TDL a pag. 164 del provvedimento impugnato circa l'assenza di sequestri a carico della predetta; anzi, lo stesso ricorso pare sostanzialmente confermare che, alla data della decisione del Riesame (9.6.20), alcun provvedimento cautelare reale fosse stato adottato a carico della predetta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 321 cod.proc.pen, art. 192 comma 2 cod.proc.pen, art. 312 cod.proc.pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 324 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32789/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non sussiste alcun periculum da cautelare ai sensi dell'art. 312 cod.proc.pen.; difetta la necessaria pertinenzialità tra delitti e beni sequestrati. E comunque, inesistente o meramente apparente è la motivazione offerta dal TDL in relazione agli argomenti spesi dalle difese. Di conseguenza, la misura applicata risulta costituire un'azione punitiva anticipata rispetto al patrimonio dei soggetti coinvolti.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PLOZZER SRL ERKER PIACEZA SRL ERKER NAPOLI SRL LEPORE SRL ERKER MILANO SRL PLOZZER ROBERTO nato a BELLANO il 10/05/1958 PLOZZER SARA nato a SANT'ANGELO LODIGIANO il 19/01/1990 MARCHESINI PAOLA nato a MIRADOLO TERME il 15/05/1962 PLOZZER MARTA nato a SANT'ANGELO LODIGIANO il 07/12/1985 PARISI GABRIELE ROBERTO nato a IMPERIA il 11/07/1989 GESSA MARIA PAOLA nato a VILLASALTO il 27/03/1964 BORDON MERCEDES nato a COMEGLIANS il 18/09/1934 avverso l'ordinanza del 09/06/2020 del TRIB. LIBERTA di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21.4.2020, eseguita il 19.5.2020, il GIP del Tribunale di Lodi disponeva il sequestro preventivo diretto o per equivalente, ex artt. 321 cod.proc.pen. e 322ter cod.pen., del profitto, derivante dalla commissione dei reati variamente ascritti di dichiarazione fraudolenta, omesso versamento di ritenute, riciclaggio e truffa, così determinato: - della somma di denaro complessiva di C 16.923.258,79 (rappresentativa del totale delle imposte evase), o di altri beni di equivalente valore economico, nei confronti di ERKER MILANO SRL, M.G.P. SRL in liquidazione, IMBALLAGGI IM.IN.
SRL, CARTOTECNICA BORGARESE SRL, CARTAEUROPA SOC.COOP., TRALINK SRL, CARTIERA SAN LUIGI SRL e PLOZZER SRL, e, in caso di mancato reperimento del profitto predetto presso i citati soggetti, di un equivalente monetario o di beni del valore stesso (seppure ripartito secondo precise quote individuali) rinvenuti nella disponibilità di PLOZZER ROBERTO, MARCHESINI PAOLA, PARISI GABRIELE ROBERTO, PARISI GIUSEPPE, PARISI LORENZO LUDOVICO, GESSA MARIA PAOLA e PLOZZER SARA ; - della somma di C 932.930,00 (rappresentativa del profitto derivante da mancato versamento di IVA da parte di ERKER MILANO S.R.L.), o di altri beni di equivalente valore economico, nei confronti di ERKER MILANO SRL e, in caso di incapienza, nei confronti di PLOZZER ROBERTO, MARCHESINI PAOLA, PARISI GABRIELE ROBERTO; - della somma di C 1.143.937,80 (rappresentativa dal totale delle imposte non versate per ritenute operate come sostituto d'imposta da ERKER MILANO S.R.L.), o di altri beni di equivalente valore economico, nei confronti di ERKER MILANO SRL e, in caso di incapienza, nei confronti di PLOZZER ROBERTO, MARCHESINI PAOLA, PARISI GABRIELE ROBERTO; - della somma di C 803.489,46 nella disponibilità di PLOZZER SARA e della somma di C 575.713,08 nella disponibilità di PLOZZER MARTA ; - della somma di C 11.513,37 nella disponibilità di PLOZZER ROBERTO, MARCHESINI PAOLA e PIROZZI ANGELO.
Le ipotesi di reato poste a base della misura cautelare reale fanno parte di un più ampio procedimento nel quale sono state applicate anche misure cautelari personali in relazione a varie fattispecie criminose (quali associazione a delinquere, sfruttamento di manodopera ed estorsione). 1.1. Avverso la misura cautelare reale proponevano istanza di riesame le società PLOZZER SRL in persona del legale rapp.te p.t. Sara Plozzer, ERKER PIACEZA SRL in persona del legale rapp.te p.t. Gianbattista Agnelli, ERKER I NAPOLI SRL in persona del legale rapp.te p.t.
Paola Marchesini, LEPORE SRL in persona del legale rapp.te p.t. Giulia Greco, ERKER MILANO SRL in persona del legale rapp.te p.t. Gabriele Roberto Parisi, nonché in proprio i sigg.ri PLOZZER ROBERTO, PLOZZER SARA, PLOZZER MARTA, MARCHESINI PAOLA, PARISI GABRIELE ROBERTO, GESSA MARIA PAOLA e BORDON MERCEDES. 1.2. Il Tribunale di Lodi, sezione per il riesame, con ordinanza del 9.6.2020 rigettava il gravame, confermando il provvedimento impugnato.
2. Ricorrono ora per Cassazione i medesimi soggetti che avevano proposto il riesame, tramite difensore munito di procura speciale, lamentando i motivi che possono riassumersi nei termini seguenti: - violazione di legge, anche per motivazione omessa o meramente apparente, in relazione alla sussistenza dei reati contestati e dei gravi indizi di colpevolezza, con particolare riferimento alla pretesa pluriennale esperienza, in capo agli indagati, nella gestione fraudolenta di imprese, alla sussistenza di profitto -in capo alle società riceventi- derivante da operazioni che immotivatamente si suppongono inesistenti, e alla determinazione dello stesso.
Difettano i gravi indizi di colpevolezza rispetto alle ipotesi di associazione a delinquere, sfruttamento di manodopera ed estorsione; indizi da valutare alla stregua del canone di cui all'art. 192 comma 2 cod.proc.pen., non adeguatamente integrati nella fattispecie. - violazione di legge in relazione alla ricorrenza delle esigenze cautelari. - insussistenza delle ipotesi di dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute e di IVA nonché di riciclaggio; la qualificazione delle operazioni come inesistenti è congetturale e risalente a fatti molto datati nel tempo, impossibili da ricostruire per i destinatari delle misure; la competenza territoriale non è unica; indimostrato è il superamento delle soglie di punibilità previste dalla legge; molte condotte sono prescritte; le somme oggetto del preteso riciclaggio sono pervenute alle indagate Plozzer Sara e Marta da lasciti ereditari dei nonni, documentati dinanzi al Tribunale del Riesame.
Il valore del sequestro è sproporzionato rispetto al fumus commissi delicti; non sussiste il periculum in mora. Illegittimo è il blocco del Credem Banca di Mercedes Bordon, estranea ai fatti, salvo per aver elargito denaro ai nipoti Roberto e Flavio Plozzer. Marta Plozzer dispone di redditi derivanti dalla propria attività professionale, estranea alle società in questione, come documentati dinanzi al Tribunale del Riesame. Il custode giudiziale delle società non è riuscito ad impedire il blocco totale delle attività, con conseguente danno economico ingente per le società coinvolte.
Non sussiste alcun periculum da cautelare ai sensi dell'art. 312 cod.proc.pen.; difetta la necessaria pertinenzialità tra delitti e beni sequestrati. E comunque, inesistente o meramente apparente è la motivazione offerta dal TDL in relazione agli argomenti spesi dalle difese. Di conseguenza, la misura applicata risulta costituire un'azione punitiva anticipata rispetto al patrimonio dei soggetti coinvolti.
3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che lo stesso in parte solleva questioni proprie delle misure cautelari personali, mentre per il resto si incentra sulla violazione di legge, per la mera apparenza della motivazione conseguente al mancato confronto con la documentazione difensiva prodotta, che in realtà non sussiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsiitionoinammissibili.
1. Il ricorso della Bordon è del tutto aspecifico rispetto a quanto argomentato dal TDL a pag. 164 del provvedimento impugnato circa l'assenza di sequestri a carico della predetta; anzi, lo stesso ricorso pare sostanzialmente confermare che, alla data della decisione del Riesame (9.6.20), alcun provvedimento cautelare reale fosse stato adottato a carico della predetta.
2. Quanto alle restanti posizioni deve ricordarsi che in materia cautelare reale il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di riesame in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 324 cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge. Ed invece i ricorrenti, dietro l'apparente richiamo alle pretese violazioni di legge sostanzialmente censurano il provvedimento per vizio di motivazione, motivo invece non consentito.
E neppure può ritenersi che nel caso di specie una motivazione sia del tutto assente, venendo così integrato il vizio di violazione di legge. Difatti, per ricorrere tale ipotesi è necessario che la motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo i minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato; il chè nel caso di specie non è. Peraltro, se ai fini della verifica del fumus il giudice deve controllare la base fattuale dello specifico caso, tenendo conto anche degli elementi forniti dalle parti, resta fermo che detto controllo non deve spingersi sino all'accertamento del merito e della concreta fondatezza dell'accusa.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza in materia di misure cautelari reali (cfr. Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Rv. 273069 - 01), in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. Massime precedenti conformi: N. 2672 del 1999 Rv. 214185 - 01, N. 15298 del 2006 Rv. 234212 - 01, N. 10618 del 2010 Rv. 246415 - 01, N. 2248 del 2014 Rv. 260047 - 01, N. 5656 del 2014 Rv. 258279 - 01. 2.1.
A tali precetti si è conformato il Tribunale di Lodi, il quale ha prima ripercorso quanto emerso dalle indagini e poi (da pag. 151) riepilogato le ragioni a sostegno del fumus quanto ai reati da D a K nonché U, V, W, X e Y, diffondendosi infine con riguardo alla possibilità di confiscare il profitto dei reati in questione. Trattasi di motivazione che non può dirsi apparente e rispetto alla quale il ricorso, che pure per larghi tratti è generico e aspecifico, neppure prospetta indicazioni dirimenti, così integrandosi il vizio di inammissibilità.
Invero, come già chiarito dal GIP nell'ordinanza genetica (cfr. pag. 218 e segg.) il sequestro preventivo è stato disposto in relazione ai soli capi D (dichiarazione fraudolenta della ERKER MILANO SRL), E (dichiarazione fraudolenta della M.G.P. SRL), F (dichiarazione fraudolenta della IMBALLAGGI IM.IN. SRL), G (dichiarazione fraudolenta della CARTOTECNICA BORGARESE SRL), H, (dichiarazione fraudolenta della CARTAEUROPA SOC.COOP. A R.L.), I (dichiarazione fraudolenta della TRALINK S.R.L.), i (dichiarazione fraudolenta della CARTIERA SAN LUIGI S.R.L.), K (dichiarazione fraudolenta della PLOZZER S.R.L.), U (omesso versamento di ritenute operate come sostituto d'imposta da parte di ERKER MILANO S.R.L.), V (omesso versamento di IVA da parte di ERKER MILANO S.R.L.), W (omesso versamento di IVA da parte di M.G.P. in liquidazione S.R.L.), X (riciclaggio da parte di Plozzer Sara e Plozzer Marta), Y (truffa ai danni dello Stato da parte di ERKER NAPOLI S.R.L.).
E, in relazione a ciascun addebito, risultano adeguatamente esposte da parte del GIP le ragioni sulle quali si fonda il fumus relativo ai gravi indizi di reato nonché alla quantificazione del profitto. A seguito della proposizione del riesame, il giudice del gravame ha compiutamente rivalutato la provvista indiziaria, formulando, a partire da pag. 151 e segg., un motivato giudizio di sussistenza del fumus e di congruità degli importi sequestrati, da inte.ndere p= qui richiamati. A fronte di ciò, oltre agli inconferenti argomenti difensivi attinenti alle misure cautelari personali e ai reati che non risultano posti a base del sequestro (invece diffusamente trattati dai ricorrenti sia sotto il profilo della gravità indiziaria che per la ricorrenza delle relative esigenze cautelari), il ricorso non introduce elementi specifici o dirimenti.
Generica, per giunta, oltre che in larga parte inconferente (per quanto sopra detto), è la deduzione relativa alla pretesa revoca, da parte del TDL di Milano, delle misure cautelari personali. Generica, parimenti, è la doglianza relativa alla pretesa mancata disamina di documenti difensivi, non facendosi puntuali riferimenti al documento asseritamente negletto o alla specifica idoneità demolitoria del quadro indiziario, comunque emergente dal provvedimento impugnato e dall'ordinanza genetica. Per giunta, inconferenti o manifestamente infondati risultano anche gli argomenti relativi agli addebiti per emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Invero, da una parte il profitto derivante da quelle operazioni non è considerato ai fini della determinazione del quantum del sequestro (cfr. pag. 224 dell'ordinanza genetica); dall'altra, la verifica del fumus di ricorrenza di operazioni inesistenti è comunque stata effettuato richiamando gli accertamenti della Guardia di Finanza sulla (non) effettiva operatività di alcune delle società coinvolte, sulla fittizia intestazione delle stesse e sulla genericità della descrizione delle operazioni fatturate (cfr. pag. 151 e segg. del provvedimento impugnato). 2.2.
Anche il profilo del periculum è adeguatamente considerato e legittimamente ravvisato in relazione al rischio di dispersione dei beni che, nell'ottica accusatoria, sono invece destinati ad essere confiscati.
3. Si impone dunque la conclusione indicata. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, in considerazione dei profili di colpa integrati con la proposizione di motivi inammissibili, al pagamento della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cas