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Sentenza — n. 32788/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of special power of attorney by the third party's lawyer.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32788/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer representing the third party, C.F.Z. CAR SRL, lacked a special power of attorney required for cassation proceedings. Although the appellant argued that the seized vehicles were not yet owned by the third party and thus should not be subject to confiscation, the Court prioritized procedural requirements over the substantive merits. The decision relied on established jurisprudence mandating a special power of attorney for third-party appeals and found the appeal infounded regardless of the underlying facts regarding vehicle possession.

Regesto Legislator

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Art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020; Art. 322ter cod. pen.: A cassation appeal against a rejection of a third party's request for review of a preventive seizure order is inadmissible if the third party's lawyer is not provided with a special power of attorney.

Parole chiave

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special power of attorney preventive seizure review third party appeal cassation inadmissibility procedural requirement sequestro del veicolo bene sequestrato sequestro conservativo

Disposizioni normative citate

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Art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2000
LIBERTA' di LODI udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L.
Art. 322ter cod. pen.
Con ricorso per motivi nuovi la ricorrente insiste sulla violazione dell'art. 322ter cod.pen.
art. 322ter cod.pen
Con ricorso per motivi nuovi la ricorrente insiste sulla violazione dell'art. 322ter cod.pen.
art. 1350 cod. civ
231390 - 01 Nel caso di specie il Tribunale del gravame ha basato la sua decisione sul palese utilizzo degli autocarri da parte degli indagati Plozzer e Lepore nonchè sulla considerazione che, non essendo il relativo contratto di compravendita inserito nell'elenco di cui all'art. 1350 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sent. n. 31044 del 13/06/2013
Sez. 2, Sent. n. 31044 del 13/06/2013, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017
Sez. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017, Rv.
Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018
Secondo consolidata giurisprudenza (cfr., Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, Rv.
N. 15210 del 2012
Massime precedenti conformi: N. 15210 del 2012 Rv.
N. 22153 del 2013
252378 - 01, N. 22153 del 2013 Rv.
N. 11732 del 2005
255950 - 01, N. 11732 del 2005 Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C.F.Z. CAR SRL avverso l'ordinanza del 16/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di LODI udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 2.10.2020 il GIP del Tribunale di Lodi rigettava l'istanza di dissequestro, proposta da Ziliani Roberto nella qualità di legale rapp.te p.t. della terza interessata C.F.Z.CAR srl, titolare di 15 automezzi attinti da provvedimento di sequestro preventivo, emesso il 21.4.2020 dal medesimo GIP, perché rinvenuti nella materiale disponibilità della Plozzer srl, società destinataria (insieme ad altri soggetti) della misura cautelare predetta. 1.1. Avverso tale provvedimento proponeva appello la predetta società, rappresentata dallo Ziliani, eccependo di essere l'unica effettiva titolare degli automezzi, mai trasferiti formalmente alla Plozzer s.r.l. . 1.2. Il Tribunale di Lodi, sezione per il riesame, con ordinanza del 16.12.2020, rigettava il gravame, confermando il provvedimento impugnato.

2. Ricorre ora per Cassazione lo Ziliani Roberto nella qualità di legale rapp.te p.t. della C.F.Z.CAR srl, tramite difensore, lamentando i seguenti motivi: - violazione di legge, per mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente, in relazione alla ritenuta disponibilità dei mezzi in capo alla Plozzer. Gli autocarri sequestrati non erano ancora diventati di proprietà di quest'ultima società, circostanza che sola poteva giustificare il provvedimento adottato; non essendosi perfezionato il contratto di compravendita, la titolarità del bene è rimasta alla C.F.Z.

CAR s.r.I.; nessun pagamento di corrispettivo è stato effettuato da parte della Plozzer s.r.I., né vi è stato alcun passaggio formale di proprietà presso il PRA, né aggiornamenti della carta di circolazione o del certificato di proprietà risultano formalizzati. Difetta dunque la dimostrazione, incombente sulla pubblica accusa, della ricorrenza del requisito della "disponibilità" dei mezzi in capo agli indagati. - violazione di legge in relazione all'art. 12bis D.Lgs 74\2000 e 321 comma 2 cod.proc.pen.; nel concetto di disponibilità non può rientrare il deposito temporaneo in forza del quale gli automezzi erano stati consegnati alla Plozzer s.r.I.; i beni dunque non possono essere attinti dalla confisca diretta, atteso che non sono nella disponibilità dei soggetti indagati . 2.1.

Con ricorso per motivi nuovi la ricorrente insiste sulla violazione dell'art. 322ter cod.pen. e sull'insussistenza della proprietà dei beni in capo agli indagati e sul mancato assolvimento, da parte della pubblica accusa, dell'onere di dimostrare la disponibilità degli automezzi in capo alla Plozzer s.r.l. .

3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto I rilevarsi l'eventuale carenza di procura speciale per il ricorso per cassazione (Cass. n. 310\18) non specificata nell'intestazione del ricorso, concludendo in subordine per il rigetto, risultando adeguatamente giustificata la ricorrenza della disponibilità dei mezzi di causa da parte dell'azienda Plozzer.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Deve in principalità rilevarsi che il ricorso risulta inammissibile in quanto proposto dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale (cfr. Sez. 2, Sent. n. 31044 del 13/06/2013, Rv. 256839). Anche più recentemente questa Corte (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017, Rv. 271722 - 01) ha ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale.

2. E comunque, il ricorso è anche manifestamente infondato. Secondo consolidata giurisprudenza (cfr., Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, Rv. 274852 - 01) in tema di confisca per equivalente, la "disponibilità" del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo (...) e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.

Massime precedenti conformi: N. 15210 del 2012 Rv. 252378 - 01, N. 22153 del 2013 Rv. 255950 - 01, N. 11732 del 2005 Rv. 231390 - 01 Nel caso di specie il Tribunale del gravame ha basato la sua decisione sul palese utilizzo degli autocarri da parte degli indagati Plozzer e Lepore nonchè sulla considerazione che, non essendo il relativo contratto di compravendita inserito nell'elenco di cui all'art. 1350 cod. civ., il bene poteva anche essere stato oggetto di un contratto in forma orale in grado da solo di generare l'effetto traslativo della proprietà.

3. Si deve dunque concludere con la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procedurali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15.6.2021