Sentenza — n. 32786/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Lecce ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Lecce in data 28 settembre 2020 che aveva applicato all'odierno ricorrente la misura della custodia in carcere in relazione a fattispecie di associazione delinquere di stampo mafioso, associazione delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e plurime fattispecie di cessione di stupefacenti e tentata estorsione aggravata 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alle fattispecie associative.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 bis c.p, art. 416 bis cod. pen, art. 74 D.P.R. n. 309/1990; Sentenza — n. 32786/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il confronto fra gli elementi ritenuti dal Tribunale 'rivelatori della mafiosità del clan', le censure sollevate dal ricorso e i dati identificativi dell'associazione di tipo mafioso come sanciti dall'art. 416 bis co. 3 cod. pen., fanno constatare una scarsa coerenza nella ricostruzione operata dall'ordinanza del riesame. 2.1. Dando per scontato che l'avvio dell'attività di un sodalizio mafioso non dipende necessariamente da un formale atto di costituzione, tuttavia nel caso oggetto del procedimento non emerge con chiarezza il momento in cui la c.d. 'cupola' ha preso le mosse, soprattutto in relazione alla sua durata temporalmente assai ristretta, visto che la stessa imputazione sub 1) ne sancisce la cessazione al giugno 2019.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MODEO WALTER nato a MANDURIA il 23/11/1975 avverso l'ordinanza del 07/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette/sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato BULLO LORENZO in difesa di MODEO WALTER, dopo intervento, si riporta ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. (
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Lecce ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Lecce in data 28 settembre 2020 che aveva applicato all'odierno ricorrente la misura della custodia in carcere in relazione a fattispecie di associazione delinquere di stampo mafioso, associazione delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e plurime fattispecie di cessione di stupefacenti e tentata estorsione aggravata 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine alle fattispecie associative.
Il ricorrente afferma che del tutto contraddittoria è l'affermazione originaria del GIP e del PM per cui vi sarebbe stata la costituzione della associazione per delinquere alla data del 29 marzo 2019 mentre indicavano una serie di delitti scopo avvenuti prima ancora della costituzione dell'associazione medesima e che, nonostante tale vizio fosse stato dedotto in sede di riesame, il Tribunale avrebbe meramente eluso tale questione. Contesta anche che dal tenore delle intercettazioni del 29 marzo potesse desumersi la costituzione di un effettivo sodalizio e che al contrario risulterebbe che uno dei ritenuti capi nemmeno avesse compreso e si ricordasse dell'accordo medesimo.
Per altro verso, sempre la valutazione del contenuto delle intercettazioni permetterebbe di desumere al più il fatto che l'odierno ricorrente fosse proposto quale fornitore privilegiato, senza alcun altro vincolo. Inoltre, nessuna valutazione sarebbe stata fatta in ordine allo stato di detenzione del ricorrente e di un altro ulteriore partecipante al sodalizio, nessuna valutazione sul fatto che gli attentati riguarderebbero questioni meramente personali, nessuna risposta vi sarebbe solo il fatto che i presunti capi del sodalizio nemmeno si salutino e siano anche nemici storici l'uno dell'altro; nessuna valutazione vi sarebbe sulla possibilità di desumere i cosiddetti indici di mafiosità degli elementi in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'ordinanza del Tribunale di Lecce va annullata con rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis c.p., mentre il ricorso va dichiarata inammissibile quanto alle altre imputazioni. 1.1. Come già illustrato, se pure in sintesi, l'imputazione sub 1) individua in MODEO Walter ed in MALORGIO Nazareno, CANIGLIA Giovanni e PALMISANO Elio, coloro che avrebbero:
a) costituito una 'cupola' nella quale ciascuno dei quattro aveva identica potestà decisionale sulle scelte e sulle linee di indirizzo criminali, e le imponeva sugli altri partecipi;b) proseguito l'attività della frangia operante nella provincia di TARANTO dell'associazione di tipo mafioso denominata Sacra corona unita, anche in rappresentanza di 'storici boss' della provincia ionica, e in particolare di STRANIERI Vincenzo, CINIERI Massimo, TONDO Pietro;
c) preservato e rafforzato l'egemonia dell'originaria associazione mafiosa, anche attraverso accordi siglati con gruppi criminali di territori limitrofi coi quali avevano definito il reciproco rispetto dei confini territoriali;
d) avuto come programma criminoso la consumazione di una serie indeterminata di delitti consistenti nella gestione del traffico degli stupefacenti, con imposizione di esclusiva del loro gruppo quanto allo spaccio nella città di MANDURIA, nel racket delle estorsioni, nel traffico di armi, nel controllo capillare anche delle attività lecite dell'area, come per es. nei confronti della locale squadra di calcio;
e) posto in essere azioni punitive nei confronti di DIMITRI Teresa e ZANZARELLI Antonio, consistite nella esplosione di colpi di fucile all'indirizzo della loro abitazione, finalizzati a costringere costoro al rispetto delle regole nel mercato della droga;
f) eseguito una 'azione di fuoco' contro DIMITRI Ivan, su richiesta di TROMBACCA Michele, partecipe dell'associazione; 1.2. L'ordinanza impugnata fa risalire la nascita del presunto sodalizio all'estate 2018, mentre lo stesso avrebbe trovato consacrazione nella ricordata riunione del 29/03/2019, a cui il MODEO avrebbe partecipato in rappresentanza del MALORGIO (salvo poi essere indicato come emissario di CINIERI Massimo - cfr. pag. 13): se la retrodatazione degli accordi fra i quattro promotori viene data dal provvedimento del riesame come di sei mesi antecedente alla riunione, l'avvio dell'operatività sarebbe avvenuto dalla fine dell'estate 2018. Il Tribunale di LECCEha precisato che il contenuto delle conversazioni captate il 29/03/2019 riguardava l'imposizione dell'esclusiva per i traffici di droga a MANDURIA.
2. Il confronto fra gli elementi ritenuti dal Tribunale 'rivelatori della mafiosità del clan', le censure sollevate dal ricorso e i dati identificativi dell'associazione di tipo mafioso come sanciti dall'art. 416 bis co. 3 cod. pen., fanno constatare una scarsa coerenza nella ricostruzione operata dall'ordinanza del riesame. 2.1. Dando per scontato che l'avvio dell'attività di un sodalizio mafioso non dipende necessariamente da un formale atto di costituzione, tuttavia nel caso oggetto del procedimento non emerge con chiarezza il momento in cui la c.d. 'cupola' ha preso le mosse, soprattutto in relazione alla sua durata temporalmente assai ristretta, visto che la stessa imputazione sub 1) ne sancisce la cessazione al giugno 2019.
Essendo quindi plausibile che la riunione del marzo 2019 non avesse avuto lo scopo di costituire il clan, bensì di raccordarsi meglio in ordine alla sua funzionalità, con particolare riferimento ai traffici di droga a MANDURIA, il dies a quo è rimasto indefinito, se si considera il contenuto del colloquio intercettato il 2/11/2018 fra CANIGLIA e PALMISANO, nel corso del quale CANIGLIA non aveva mostrato l'immediata percezione di quel di cui PALMISANO gli stava parlando, tant'è che costui aveva avuto necessità di richiamargli più dettagli, prima che i due potessero entrare nel merito della discussione:
è quanto si ricava dalla trascrizione del colloquio, letteralmente e lungamente riportata nell'ordinanza impugnata. 2.2. Il deficit mnemonico di CANIGLIA non era stato su aspetti marginali, bensì, come il Tribunale spiega prima di riprendere il contenuto del colloquio, sulla "circostanza in cui venne presa la decisione di blindare definitivamente la piazza di spaccio manduriana, preservandola da interferenze esterne". Il Collegio del riesame aggiunge subito dopo che "poi (CANIGLIA) ammette di averne parlato due mesi prima con Walter (MODEO) e con Reno (MALORGIO) ": in realtà dal testo della trascrizione emerge che CANIGLIA sosteneva di essersi ricordato in quel momento "che dovevamo fare questo patto", che "era un fatto di due mesi fa (...) ecco perché ci voleva l'accordo", e che comunque con "Reno", da lui soprannominato anche "nano" non vi erano rapporti particolari, se non lo scambio del saluto.
Tutto ciò lascia nell'incertezza il momento in cui l'accordo sulle 'regole' da far rispettare fosse divenuto realmente operativo, e limita fortemente nel tempo l'accordo medesimo: questo non può non incidere non già sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la cui struttura tollera un grado di provvisorietà e di rudimentalità, bensì sulla configurabilità dell'associazione mafiosa, la cui forza di intimidazione, tale da determinare una condizione di assoggettamento e di omertà, ha necessità di dispiegarsi in un arco temporale congruo. 2.3.
Per stare ai tempi, se in base all'ordinanza impugnata l'avvio della attività non è antecedente a settembre 2018 (sei mesi prima della riunione del 29/03/2019) e se, sulla scorta degli elementi posti a base del provvedimento, e soprattutto del colloquio fra CANIGLIA e PALMISANO, è in dubbio che gli accordi fossero ben definiti all'inizio di novembre 2018, certamente episodi antecedenti al settembre 2018 non rientrano nella descritta dinamica associativa. Per le stesse ragioni, non si comprende quale attinenza con le vicende della ritenuta associazione mafiosa abbiano gli evocati riti di affiliazione, se poi l'ordinanza precisa che per CANIGLIA e BUCCOLIERI Mario quelle cerimonie risalirebbero a "diversi anni prima in seno alla SCU", alla presenza del padre di MALORGIO Nazareno.
Nella stessa ottica, acquista un rilievo non decisivo la raccolta di denaro in favore di TONDO, su cui si tornerà fra breve, poiché di essa taluni degli indagati fanno cenno per la prima volta in una conversazione intercettata il 27/05/2019, pochi giorni prima della cessazione dell'associazione.3. Alla stregua dei dati valorizzati dall'ordinanza del TRIBUNALE, il potere di intimidazione e il controllo del territorio appaiono correlati in prevalenza al traffico di droga. Rientrano in tale logica i colpi di arma da fuoco esplosi contro le abitazioni di DIMITRI e ZANZARELLI (capi da 16 a 20) , la cui causale è esplicitata con evidenza nelle conversazioni intercettate: al fg. 20 dell'ordinanza si precisa invero che quegli spari avevano il "fine di costringere i due, attivi nello spaccio di sostanze stupefacenti, a rifornirsi esclusivamente dal clan manduriano, evitando fonti di approvvigionamento" al di fuori di esso. 3.1.
Peraltro, il primo episodio risale all'agosto 2018 - sì che vale il limite temporale prima indicato - e il secondo al 27/05/2019, al termine all'attività del gruppo (data pure dei colpi esplosi verso l'abitazione di PIANTO Caterina). 3.2. L'ordinanza non chiarisce alla stregua di quali specifici elementi altri episodi, il cui rilievo è da essa sottolineato, sarebbero indice di sussistenza di un'associazione di tipo mafioso riguardando tutte le ulteriori condotte ascritte al MODEO traffici di droga. 3.3. L'ulteriore indice di mafiosità, affermato dal TRIBUNALE e costituito dal rafforzamento dell'originaria Sacra corona unita, in virtù degli accordi siglati con gruppi criminali di territori limitrofi, è contraddetto nella stessa ordinanza allorché (fg.
13) ha descritto una trattativa "da pari a pari" che il sodale CANIGLIA avrebbe intavolato con BUCCOLIERO Giuseppe, di SAVA, che da poco aveva terminato un lungo periodo di detenzione: a costui CANIGLIA aveva domandato "l'autorizzazione affinché i sodali fratelli Malandrino (...) possano continuare a spacciare sostanze stupefacenti a Sava". Nel provvedimento si legge che BUCCOLIERO aveva dato una risposta negativa, e CANIGLIA non era andato oltre: una trattativa "da pari a pari" è qualcosa di oggettivamente differente da una richiesta di "autorizzazione", seguita da un diniego così netto da non aver fatto tentare alcuna replica; e comunque non appare rivelativo di un accordo territoriale su larga scala con ripartizione delle aree territoriali.
4. Quanto fin qui riassunto impone un nuovo esame da parte del TRIBUNALE di LECCE, previo annullamento dell'ordinanza quanto alla imputazione sub 1), al fine di riportare a un quadro di congruità e di logicità gli elementi prospettati come indice della sussistenza della ipotizzata associazione di tipo mafioso.
5. I dati obiettivi disponibili permettono invece di confermare l'ordinanza nella parte in cui prospetta la sussistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con la riscontrata disponibilità delle armi. I colloqui intercettati, cui si è già fatto riferimento, descrivono con chiarezza accordi finalizzati alla gestione dello spaccio sulla 'piazza' di MANDURIA, alla ripartizione dei ruoli fra gli indagati ai sensi del capo 29), allo sforzo per tenere fuori dal territorio cittadino - e delle frazioni limitrofe - soggetti non appartenenti al gruppo criminale, alla disponibilità di incaricati dello smercio al dettaglio - la 'batteria' di cui parla CANIGLIA e la vorticosa attività di rifornimento e spaccio emergente da intercettazioni e ritrovamenti che vedono palesemente coinvolto il MODEO con tanto di attentati ove provasse a 'mettersi in proprio', rifornendosi altrove. 5.1.
Va ricordato invero che (ex multis Sez. 2 sentenza n. 19146 del 20/02/2019 dep. 07/05/2019 Rv. 275583 imputato Cicciari) "per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati".
Gli elementi di fatto riferiti dall'ordinanza, se - per le ragioni anzidette - appaiono allo stato inidonei a configurare una associazione di tipo mafioso, sono invece sufficienti e univoci nel rappresentare un quadro gravemente indiziario quanto al delitto sub 29), e le stesse censure contenute nel ricorso mirano a confutare più l'imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. che quella di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, e quanto a quest'ultima a contraddirne la sussistenza, più che negare che MODEO ne facesse parte. 5.2. Nemmeno può mettersi in dubbio logicità e correttezza della interpretazione delle conversazioni intercettate che tra l'altro hanno in atti significativi riscontri e hanno portato al ritrovamento della sostanza medesima.
Deve peraltro rilevarsi come, pur nel contesto di una contestazione assolutamente generalizzata, i motivi di ricorso non contengano compiute e specifiche contestazioni in ordine ai profili materiali dei delitti contestati, comunque valutati con motivazione logica, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e che per tali caratteristiche risulta esente dal ulteriore sindacato in sede di legittimità. Ne consegue che: • risulta di fatto incontestata la commissione di aver esploso all'indirizzo della porta di casa di due piccoli spacciatori sette colpi di fucile caricato a pallettoni il 17 settembre 2018 e 24 colpi di fucile caricato a pallettoni il 27 maggio 2019, in entrambe le occasioni insieme a DESTRATIS Gregorio.
In ordine a tali condotte, risulta del tutto generico il richiamo ai motivi di ricorso che riguardavano le finalità di tale condotta e, in tal senso, la doglianza relativa all'omessa motivazione risulta inammissibile. Al contrario, il Tribunale evidenzia come il ricorrente avesse dato previa informazione dell'attentato perlomeno a CANIGLIA Giovanni e che il motivo dell'azione di fuoco si correlasse alla ricerca di altre (e diverse dal gruppo del MODEO) fonti di approvvigionamento di stupefacente da parte delle vittime;• risulta incontestato il fatto di aver esploso sei colpi dall'indirizzo della porta di uno stabile dove viveva RUSSO Fabrizio alias "pizzichicchiu" ;
• ancora incontestate risultano le condotte di acquisto (volta per volta 970 g di marijuana tra il cinque e il 9 giugno 2018, 10 kg di marijuana il 18 luglio 2018 acquistati unitamente a DE STRATIS Gregorio, quantità imprecisata ritenuta di svariati chilogrammi di sostanza proveniente da Brindisi con condotte fino a luglio 2019 tutte svolte unitamente a DE STRATIS Gregorio; quantità imprecisata ritenuta di svariati chilogrammi acquistata da CHIONNA Pierluigi con condotte tutte svolte unitamente a DE STRATIS Gregorio) e cessione di sostanza stupefacente (plurime attività di cessione svolte tra il luglio 2018 e il febbraio 2019 di sostanza stupefacente e di detenzione di 237 gr di eroina rinvenuta dalla PG il 4 novembre 2018 seguendo le tracce desunta dalle intercettazioni a carico del ricorrente e del DESTRATIS ; la presenza di ulteriori cessioni, tutte fatte con condotte reiterate in un arco di tempo rilevante a soggetti che si occupavano dell'ulteriore distribuzione sul territorio);
• prive di contestazione, correttamente esposti e logicamente motivati risultano anche gli esiti dell'ascolto delle intercettazioni per come riportate nelle varie articolazioni del paragrafo 3 del provvedimento impugnato in cui si evidenzia, ben prima delle conversazioni del 29 marzo 2019, il traffico di stupefacenti e la disponibilità di pistole e di un fucile nonché l'utilizzo, successivamente al marzo 2019, di ulteriori armi da parte di soggetti pacificamente collegati alla ipotizzata compagine; • non contestata risulta tutta la parte del paragrafo 3.4.
In cui si riferisce della attività sul territorio della ipotizzata compagine cui pacificamente faceva parte il ricorrente e su cui risultava sussistere un previo accordo.
6. Manifestamente infondata è infine la censura relativa alle esigenze cautelari: rientrando il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 fra quelli di cui all'art. 51 co. 3 bis cod. proc. pen., il Tribunale ha fornito logiche e coerenti argomentazioni che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 cod. proc. pen., escludono l'insussistenza delle esigenze medesime, o la loro tutelabilità con misure meno afflittive del carcere. In proposito il Collegio del riesame ha segnalato la presenza di ampi riscontri in punto progettualità criminosa del ricorrente, di precedenti penali di indubbio spessore e il ricoperto ruolo non di mero partecipe, bensì di co- reggente, da lui rivestito nell'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990.
7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con riferimento alle imputazioni sub 16 17 18 19 20 21 22 30 31 32 33 34 44 59 60 62 63 64.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis c.p. e rinvia per nuovo esame al tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. manda