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Sentenza — n. 32785/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32785/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32785/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 19/12/2018 la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la decisione con la quale il Tribunale di Verona, ad esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato Danilo Amadasi e Francesco Pesoni colpevoli del reato di truffa in concorso e, solo il secondo, di sostituzione di persona; riconosciute agli imputati le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, la Corte territoriale rideterminava le pene inflitte, confermando nel resto la sentenza di primo grado.2. Hanno proposto ricorso Danilo Amadasi e Francesco Pesoni, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza.

Regesto Legislator

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art. 163 c.p, art. 163 cod. pen, art. 494 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32785/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Annadasi oblitera un dato fondamentale: il primo giudice aveva espressamente escluso la possibilità di riconoscere per entrambi gli imputati la sospensione condizionale della pena, in quanto gli stessi "non possono più usufruire del beneficio ex art. 163 c.p. in ragione dei precedenti penali", vale a dire in presenza di una causa ostativa ex lege. Con detta argomentazione la difesa, nell'atto di appello, non si era affatto confrontata, non svolgendo neppure uno specifico motivo di gravame e incorrendo sul punto nel vizio di genericità, sotto il profilo del difetto di "specificità estrinseca" (Sez.

Parole chiave

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pseudonimo accuse di truffa inganno sull'identità reato economico contraffazione di merci frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 163 c.p
Il ricorso di Annadasi oblitera un dato fondamentale: il primo giudice aveva espressamente escluso la possibilità di riconoscere per entrambi gli imputati la sospensione condizionale della pena, in quanto gli stessi "non possono più usufruire del beneficio ex art. 163 c.p.
art. 163 cod. pen
Il ricorso di Annadasi oblitera un dato fondamentale: il primo giudice aveva espressamente escluso la possibilità di riconoscere per entrambi gli imputati la sospensione condizionale della pena, in quanto gli stessi "non possono più usufruire del beneficio ex art. 163 c.p.
art. 494 cod. pen
Il motivo in ordine al reato ex art. 494 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità delle impugnazioni, segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

ibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 19/12/2018 la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la decisione con la quale il Tribunale di Verona, ad esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato Danilo Amadasi e Francesco Pesoni colpevoli del reato di truffa in concorso e, solo il secondo, di sostituzione di persona; riconosciute agli imputati le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, la Corte territoriale rideterminava le pene inflitte, confermando nel resto la sentenza di primo grado.2. Hanno proposto ricorso Danilo Amadasi e Francesco Pesoni, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza.

3. Nel ricorso presentato nell'interesse di Danilo Annadasi si lamenta unicamente la mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

4. Il ricorso di Francesco Pesoni è articolato in quattro motivi. 4.1. Violazione della legge processuale e motivazione omessa o apparente in ordine alla sussistenza del reato di truffa, non essendo stato dimostrato che Amadasi, al momento della ricezione della somma da parte della persona offesa, avesse già intenzione di non adempiere l'incarico affidatogli con il contratto di brokeragg io. 4.2. Motivazione apparente e violazione della legge processuale in relazione al concorso di Pesoni nella truffa. Gli elementi di collegamento fra lo stesso e Amadasi sono "meramente estrinseci rispetto alla ipotesi di truffa" e i giudici di merito hanno erroneamente utilizzato le dichiarazioni accusatorie rese nella fase delle indagini da parte dello stesso Amadasi, rimasto però contumace nel giudizio. 4.3.

Violazione della legge processuale e motivazione illogica in relazione alla condanna per il reato di sostituzione di persona, insussistente in quanto il ricorrente aveva utilizzato uno pseudonimo senza la finalità di ingannare la persona offesa. 4.4. Violazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati.

2. Il ricorso di Annadasi oblitera un dato fondamentale: il primo giudice aveva espressamente escluso la possibilità di riconoscere per entrambi gli imputati la sospensione condizionale della pena, in quanto gli stessi "non possono più usufruire del beneficio ex art. 163 c.p. in ragione dei precedenti penali", vale a dire in presenza di una causa ostativa ex lege. Con detta argomentazione la difesa, nell'atto di appello, non si era affatto confrontata, non svolgendo neppure uno specifico motivo di gravame e incorrendo sul punto nel vizio di genericità, sotto il profilo del difetto di "specificità estrinseca" (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). L'unico motivo di appello, infatti, riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e solo nella richiesta in via subordinata si era chiesto il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale. La Corte di appello, accogliendo il motivo inerente alle suddette attenuanti, ha ricordato che ad Amadasi è stata contestata e applicata la recidiva reiterata, fondata su due condanne per reati fallimentari. La difesa neppure con il ricorso ha dedotto che, diversamente da quanto affermato espressamente nella prima decisione, con conferma implicita nella sentenza impugnata, Danilo Amadasi potrebbe astrattamente beneficiare della sospensione condizionale.

Peraltro, dal certificato del casellario giudiziale risulta che le pene inflitte per le suddette condanne furono di un anno e quattro mesi di reclusione e di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, cosicché, ai sensi dell'art. 163 cod. pen., difettava radicalmente la possibilità di disporre la sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione (oltre multa), come rideterminata dalla Corte di appello.

3. Nel ricorso di Pesoni sono reiterate doglianze già valutate e disattese dalla Corte di appello con adeguata motivazione, per nulla carente o illogica, cosicché il ricorso è connotato anche da genericità. 3.1. In relazione al reato di truffa, oggetto dei primi due motivi, va premesso che nella sentenza del Tribunale vi è un incidentale riferimento a una dichiarazione di Annadori nell'interrogatorio, ma solo per dare conto della sua tesi difensiva, senza alcun rilievo ai fini della ricostruzione del quadro probatorio a carico di Pesoni. La sussistenza della truffa e il concorso di quest'ultimo sono stati desunti da una pluralità di risultati probatori convergenti, indicativi del previo accordo fra i due imputati e della loro evidente mala fede iniziale, alla luce soprattutto delle puntuali e coerenti dichiarazioni della parte civile, supportate dalla dimostrazione del pacifico versamento della cospicua somma, mai restituita, rispetto alle quali le doglianze della difesa sono generiche e reiterative.

Detti risultati di prova, ampiamente e puntualmente illustrati nella sentenza impugnata (§ 2.2), sono stati in buona parte obliterati dal ricorrente, che nel contempo ha proposto una inammissibile rilettura del compendio probatorio, quando invece è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 9108 del 17/02/2021, Scordato, non mass.). 3.2. Il motivo in ordine al reato ex art. 494 cod. pen. è privo di fondamento, avendo la sentenza impugnata correttamente escluso l'onere in capo alla persona offesa di svolgere indagini sulla effettiva identità del proprio interlocutore. In ogni caso, ad integrare il delitto di sostituzione di persona è necessaria e sufficiente una condotta ingannevole, che induca il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome - come nel caso in esame - o di un falso stato o di false qualità personali, cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici (Sez. 5, n. 3012 del 19/09/2019, dep. 2020, De Gaetani, Rv. 278146;

Sez. 5, n. 11087 del 15/12/2014, dep. 2015, Volpicelli, Rv. 263103). Resta irrilevante l'eventuale pregresso uso di tale "pseudonimo" da parte di Pesoni, circostanza peraltro dallo stesso riferita in assenza del benché minimo riscontro e priva di ogni fondamento logico, come spiegato nella sentenza impugnata. 3.3. Non ha alcun pregio l'ultimo motivo in tema di recidiva, essendo chiaramente inammissibile una doglianza quale quella proposta nell'atto di appello sul punto: la difesa si era limitata a dedurre che "l'attribuita recidiva non sussiste", senza l'indicazione "delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" a sostegno della (implicita) richiesta di esclusione della circostanza, come espressamente previsto, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, dall'art. 581, comma 1 lettera d), del codice di rito.

Non vi è neppure la contraddittorietà della motivazione, genericamente denunciata dal ricorrente: la Corte di appello, infatti, ha rilevato che l'ultimo dei quattro precedenti penali dell'imputato riguardava fatti risalenti al 1993; tuttavia, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale, il calcolo dei cinque anni va effettuato avendo riguardo, quanto al dies a quo, non già alla data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì a quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (ex plurimis cfr.

Sez. 6, n. 15441 del 17/03/2016, Graviano, Rv. 266547; da ultimo v. Sez. 4, n. 21557 del 05/05/2021, Solinas, non mass.). Nel caso di specie risulta dal certificato del casellario giudiziale che l'ultima condanna, per il fatto commesso nel 1993, divenne irrevocabile nell'anno 2008, soltanto tre anni prima della commissione del nuovo delitto.

4. Alla inammissibilità delle impugnazioni, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 20