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Sentenza — n. 32784/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court partially allows appeal, quashing conviction for attempted fraud due to lack of profit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32784/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Virginia Cislaghi's appeal against her fraud conviction, annulling the specific charge regarding attempted fraud. While the court dismissed the claim of insufficient evidence for the completed fraud, it found the second argument valid because the victim successfully reversed the bank transfer, proving no profit or damage occurred. Consequently, the conviction for attempted fraud was upheld with a reduced sentence, and the remainder of the appeal was declared inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 620 c.p.p.; The Court of Cassation may annul a judgment without remittal when it can reclassify the crime based on established facts, such as distinguishing between completed and attempted fraud due to the absence of profit or damage.

Parole chiave

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attempted fraud lack of profit no damage caused annulment without remittal burden of allegation reclassification of crime Italian criminal procedure truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 620, comma 1 lett. /), cod. proc. pen., modificato dalla legge n. 103 del 2017
La sentenza impugnata viene annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett. /), cod. proc. pen., modificato dalla legge n. 103 del 2017, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent.
art. 620 c.p
Visto l'art. 620 c.p.p., riqualificato il fatto di cui al capo E) come reato tentato, ridetermina la pena in aumento per detto reato in giorni quindici di reclusione ed euro venticinque di multa e per l'effetto ridetermina la pena finale in mesi undici e giorni quindici di reclusione ed euro 575,00 di multa.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 28008 del 19/06/2019, Arena
Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiunnefreddo
Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu
275284; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv.
Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng
261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv.
Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario
Sez. 2, n. 14552 del 18/02/2021, Amico
Sez. 2, n. 14552 del 18/02/2021, Amico, non mass.).
sent. n. 3464 del 30/11/2017, Matrone
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Testo completo

glimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 9/10/2019 la Corte di appello di Milano confermava la decisione di primo grado con la quale - per quanto qui rileva - Virginia Cislaghi, ad esito del giudizio ordinario, era stata condannata alla pena di un anno di reclusione e 600 euro di multa per sette reati di truffa "on line", uniti dal vincolo della continuazione.2. Ha proposto ricorso Virginia Cislaghi, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Mancanza di motivazione in ordine alla denunciata assenza di prova dell'attivazione delle carte prepagate e dell'incasso delle somme da parte della ricorrente.

La motivazione sul punto è apodittica e "non vi sono elementi per non ritenere che qualcuno abbia utilizzato indebitamente i documenti dell'imputata per attivare la carta o i conti correnti a sua insaputa e averne la piena disponibilità, prelevando le somme accreditate dalle persone offese". 2.2. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa riqualificazione nella ipotesi tentata del reato contestato al capo E). Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, nel caso della truffa commessa in danno di Maria Giuseppa Furci e del padre Domenico, il profitto non fu conseguito dall'imputata e le persone offese non subirono alcun danno, in quanto, su richiesta delle stesse, l'istituto di credito interruppe l'operazione di bonifico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata, sui punti indicati dalla difesa, non è affatto mancante. Aderendo alle argomentazioni del primo giudice, la Corte di appello ha osservato che l'attivazione di una carta prepagata si effettua solo esibendo documenti identificativi della persona che ne diviene intestataria; là dove ha escluso la presenza di ragioni "per ritenere che alcuno abbia indebitamente utilizzato i documenti dell'imputata", la sentenza ha implicitamente richiamato il rilievo del primo giudice sulla "mancanza in atti di denunce di smarrimento sporte dalla Cislaghi in relazione ai documenti identificativi a lei riferibili".

I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nell'ordinamento processuale penale non è ovviamente previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 3, n. 28008 del 19/06/2019, Arena, Rv. 276381;

Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiunnefreddo, Rv. 275284; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916). Anche di recente questa Corte ha osservato che l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dei fatti contestati, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682; in senso conforme, da ultimo, v.

Sez. 2, n. 14552 del 18/02/2021, Amico, non mass.).

3. Il secondo motivo è fondato. La persona offesa Maria Giuseppa Furci, infatti, ha dichiarato di essere riuscita a revocare in tempo l'ordine di bonifico della somma di 140,00 euro, che pertanto non pervenne mai nella disponibilità dell'imputata. Non vi furono, pertanto, danno e profitto, cosicché il reato contestato al capo E) va riqualificato nella ipotesi di tentata truffa. La sentenza impugnata viene annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett. /), cod. proc. pen., modificato dalla legge n. 103 del 2017, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831: «La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto»).

P.Q.M.

Visto l'art. 620 c.p.p., riqualificato il fatto di cui al capo E) come reato tentato, ridetermina la pena in aumento per detto reato in giorni quindici di reclusione ed euro venticinque di multa e per l'effetto ridetermina la pena finale in mesi undici e giorni quindici di reclusione ed euro 575,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 13 luglio 2021. Il Consigliere estensore Fero Messini D