Sentenza — n. 32783/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa in data 5/2/2021 la Corte di appello di Milano confermava la decisione di primo grado con la quale Elena La Rocca, ad esito del giudizio ordinario, era stata condannata alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 500 euro di multa, condizionalmente sospesa, per i reati di truffa continuata e diffamazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32783/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La genericità del motivo di appello, che è causa della sua inammissibilità ai sensi degli artt. 591, comma 1 lettera d), cod. proc. pen., può essere rilevata anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, dello stesso codice. La Corte territoriale, peraltro, ha ritenuto rilevante anche la spendita di detta qualifica da parte dell'imputata, che si fece "apparire come soggetto in grado di adempiere all'obbligazione assunta", con ciò richiamando implicitamente quanto evidenziato dal primo giudice circa l'esito positivo delle prime consegne, strumentali a ottenere ordini per importi superiori.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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nto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 5/2/2021 la Corte di appello di Milano confermava la decisione di primo grado con la quale Elena La Rocca, ad esito del giudizio ordinario, era stata condannata alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 500 euro di multa, condizionalmente sospesa, per i reati di truffa continuata e diffamazione.
2. Ha proposto ricorso Elena La Rocca, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità e illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 516 e 521 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ritenendo la ricorrente colpevole sulla base di condotte diverse da quelle ascrittele: la sentenza ha fatto riferimento alla sola dichiarazione dell'imputata di essere socia della Connecting Italia s.r.I., mentre nell'imputazione era contestata una condotta più complessa. 2.2.
Erronea applicazione della legge penale (art. 640 cod. pen.) e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffa, in assenza di elementi idonei a classificare come artificiosa la condotta contestata alla ricorrente: non può essere ritenuta tale, infatti, la semplice falsa rappresentazione della qualità di socia. 2.3. Inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione per non avere la Corte adeguatamente valutato ogni ricostruzione alternativa della vicenda, quale quella della mancata consegna per inadempimento di una terza persona, suffragata dalla deposizione del teste Grossi, dalla parziale consegna della merce e dal rimborso degli importi versati dalle persone offesa. 2.4.
Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di diffamazione: la sentenza non ha spiegato per quali ragioni sia stata ritenuta dimostrata la presunta asserzione dell'imputata, secondo la quale la società Connecting Italia poteva vendere beni a basso costo, in assenza di fatture e bolle di consegna. 2.5. Inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.
2. I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati. Alla luce delle deposizioni dell'amministratore della società Connecting Italia e di tre persone offese, il primo giudice ha ravvisato la sussistenza degli artifizi e raggiri in ragione del fatto che l'imputata si qualificò falsamente come socia della suddetta azienda, che carpì la fiducia delle vittime presentandosi come venditrice affidabile e che ottemperò agli ordinativi iniziali prima di rendersi inadempiente, inducendole poi a non contattare la società (che non vendeva affatto i prodotti offerti a prezzi vantaggiosi) per evitare di essere scoperta.
A fronte di tale articolata motivazione, con l'appello la difesa aveva sostenuto che la dichiarazione dell'imputata di essere socia della Connecting non era "sufficiente a generare credibilità dell'imputata agli occhi delle vittime", che avrebbero dovuto sospettare in merito alla provenienza dei beni. L'atto di appello si è focalizzato su questo unico elemento (la spendita della qualità di socia), contestandone la "qualifica di artifizio e raggiro". Il giudice di primo grado, tuttavia, aveva descritto la condotta artificiosa in termini assai più ampi, diversamente da quanto prospettato con il gravame.
Sul capo, pertanto, il ricorso era inammissibile sotto il profilo del difetto di "specificità estrinseca" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, iallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 271373-02; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).
La genericità del motivo di appello, che è causa della sua inammissibilità ai sensi degli artt. 591, comma 1 lettera d), cod. proc. pen., può essere rilevata anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, dello stesso codice. La Corte territoriale, peraltro, ha ritenuto rilevante anche la spendita di detta qualifica da parte dell'imputata, che si fece "apparire come soggetto in grado di adempiere all'obbligazione assunta", con ciò richiamando implicitamente quanto evidenziato dal primo giudice circa l'esito positivo delle prime consegne, strumentali a ottenere ordini per importi superiori.
E' priva di ogni pregio, dunque, la deduzione difensiva circa la presunta affermazione di responsabilità da parte della Corte di appello su presupposti diversi da quelli considerati dal primo giudice o nell'imputazione: va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, non mass.).3. E' inammissibile il terzo motivo di ricorso, formulato peraltro in modo del tutto generico e apodittico, in quanto l'ipotesi alternativa di un eventuale inadempinnento di un terzo, priva del benché minimo riscontro, non era stata avanzata in appello. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306;
Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368).
4. I giudici di merito hanno ritenuto integrato il reato di diffamazione, poiché l'imputata aveva giustificato la possibilità di vendere merce a prezzi molto vantaggiosi, in quanto la società Connecting Italia "operava sul mercato nero senza fatturazione": questa l'argomentazione del Tribunale, confermata sul punto dalla Corte di appello, espressa sulla base della deposizione dell'amministratore della società, il quale apprese la circostanza da una "quindicina di persone" recatesi presso gli uffici della Connecting Italia. Né con l'atto di appello né con il ricorso la difesa si è confrontata con le ragioni dei giudici poste a sostegno della decisione.
5. Priva di ogni pregio è anche l'ultima doglianza sul diniego delle attenuanti generiche, questione non devoluta alla Corte di appello. Con il gravame, infatti, in via di subordine, si era chiesta l'applicazione delle attenuanti generiche, senza l'indicazione "delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" a sostegno della richiesta, come espressamente previsto, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, dall'art. 581, comma 1 lettera d), cod. proc. pen.: il mero riferimento a "quanto spiegato in narrativa" (circostanze riguardanti la responsabilità dell'imputata) era insufficiente a colmare la lacuna, in ragione della quale la Corte di appello, legittimamente, ha omesso di considerare il punto in questione.
6. Alla inammissibilità dell'innpugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2021. Il