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Sentenza — n. 32782/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32782/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32782/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17.9.2019 il GUP di Bergamo aveva definito in primo grado il procedimento svoltosi con rito abbreviato e che aveva visto coinvolti una pluralità di imputati nei cui confronti si era proceduto all'esito di una indagine condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria della GdF di Bergamo e da cui erano nati diversi filoni investigativi tra i quali quello che aveva visto emergere la figura di Giovanni Luordo il quale, all'esito del processo di primo grado, era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 (associazione a delinquere finalizzata a commettere delitti di estorsione e minacce), 9 (estorsione continuata in concorso in danno di Ferdinando Buonavoglia) e 10 (estorsione continuata in concorso in danno di Ferdinando Buonavoglia) e, con l'aumento per la ritenuta continuazione tra le diverse violazioni di legge, era stato condannato alla pena finale - così ridotta per la scelta del rito premiale - di anni 6 di reclusione ed Euro 2.600 di multa con la applicazione delle pene accessorie di legge; nei suoi confronti era stato inoltre dichiarato NDP per i reati ascrittigli ai capi 11) e 12) perché già oggetto di altra sentenza irrevocabile; il Luordo era stato infine assolto dai reati di cui ai capi 3), 4), 5) e 7), per non aver commesso il fatto;

Regesto Legislator

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artt. 521 cod. proc. pen, art. 416 cod. pen, artt. 649 cod. proc. pen, art. 599bis cod. proc. pen, art. 604 cod. proc. pen, art. 24 Cost; Sentenza — n. 32782/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Aveva quindi eccepito il "ne bis in idem" per quanto concerne i capi 9) e 10) stante la identità dei fatti con quelli giudicati con la sentenza resa nel procedimento 12542/16/21 il cui appello era stato definito ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen.; la insussistenza della aggravante delle "più persone riunite" e, infine, rilevato la eccessività della pena anche alla luce dell'atteggiamento resipiscente dell'imputato.

Parole chiave

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altri reati corruzione nell'esecuzione forzata concorso materiale di reati tentata estorsione pagamento dell'ammenda altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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artt. 521 cod. proc. pen
art. 416 cod. pen
2.2 Il secondo motivo, incentrato sulla contestazione dei presupposti del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., è in realtà precluso non avendo tale questione formato oggetto di motivo di appello e non essendo perciò conoscibile dalla Corte ai sensi dell'art.
artt. 649 cod. proc. pen
art. 599bis cod. proc. pen
Aveva quindi eccepito il "ne bis in idem" per quanto concerne i capi 9) e 10) stante la identità dei fatti con quelli giudicati con la sentenza resa nel procedimento 12542/16/21 il cui appello era stato definito ai sensi dell'art. 599bis cod.
art. 604 cod. proc. pen
32.373, Aiello, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen.
art. 24 Cost
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., è in realtà precluso non avendo tale questione formato oggetto di motivo di appello e non essendo perciò conoscibile dalla Corte ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen..
art. 393 cod. pen
Le argomentazioni difensive circa la riconducibilità del fatto nella ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen., pertanto, riposano su una alternativa ricostruzione della vicenda che è certamente consentito in questa sede di perseguire in forza di una rilettura degli elementi acquisiti.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Luordo Giovanni, nato a Battipaglia il 23.6.1971, contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 7.10.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per la fondatezza del quinto e del sesto motivo di ricorso con conseguente annullamento della sentenza con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17.9.2019 il GUP di Bergamo aveva definito in primo grado il procedimento svoltosi con rito abbreviato e che aveva visto coinvolti una pluralità di imputati nei cui confronti si era proceduto all'esito di una indagine condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria della GdF di Bergamo e da cui erano nati diversi filoni investigativi tra i quali quello che aveva visto emergere la figura di Giovanni Luordo il quale, all'esito del processo di primo grado, era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 (associazione a delinquere finalizzata a commettere delitti di estorsione e minacce), 9 (estorsione continuata in concorso in danno di Ferdinando Buonavoglia) e 10 (estorsione continuata in concorso in danno di Ferdinando Buonavoglia) e, con l'aumento per la ritenuta continuazione tra le diverse violazioni di legge, era stato condannato alla pena finale - così ridotta per la scelta del rito premiale - di anni 6 di reclusione ed Euro 2.600 di multa con la applicazione delle pene accessorie di legge; nei suoi confronti era stato inoltre dichiarato NDP per i reati ascrittigli ai capi 11) e 12) perché già oggetto di altra sentenza irrevocabile; il Luordo era stato infine assolto dai reati di cui ai capi 3), 4), 5) e 7), per non aver commesso il fatto;

2. La Corte di Appello di Torino, adita dall'odierno ricorrente, ha confermato la sentenza di primo grado e condannato il Luordo al pagamento delle spese processuali;

3. ricorrono per cassazione i difensori del Luordo lamentando: 3.1 nullità della sentenza per difetto di correlazione con la contestazione di cui al capo 9): violazione di legge e vizio di motivazione sul punto: fanno riferimento alla imputazione elevata nei confronti del ricorrente al capo 9) rilevando che la condanna è intervenuta in primo grado per un fatto diverso per come descritto nella sentenza di primo grado sia per quanto concerne l'importo che sarebbe stato versato dalla vittima, che sul momento in cui ciò sarebbe avvenuto e sui soggetti presenti al fatto; richiama, a tal proposito, i principi evincibili dagli artt. 521 cod. proc. pen. e 6 com. 3, lett.

a) e b) CEDU e la conseguente incidenza della diversità del fatto sulla effettività del diritto di difesa; segnala che, sulla eccezione sollevata all'udienza del 7.10.2020, la Corte di Appello ha fornito una motivazione illogica e contraddittoria nel tentativo di ricondurre il tutto nell'ambito di un mero errore materiale nella stesura della sentenza di primo grado, riconoscendo l'esistenza di una effettiva incongruenza ma ritenendo di poterlo emendare; 3.2 violazione di legge vizio di motivazione con riguardo agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 cod. pen.: rileva come la Corte di Appello non abbia fornito una risposta adeguata ai rilievi difensivi articolati con riguardo alla esistenza dei presupposti per ritenere, a carico del ricorrente, il delitto di cui al capo 1) della rubrica, la cui prova è rimasta affidata a una intercettazione il cui contenuto - a tratti incomprensibile - non consentiva di trarre le conseguenze alle quali sono pervenuti i giudici di merito; segnala, d'altra parte, che il riferimento alle "procedure" precedenti non poteva avere questo significato in quanto il Luordo era entrato nel gruppo in un secondo momento e non era perciò addentro alle sue modalità operative avendo peraltro partecipato al solo episodio in danno del Buonavoglia nei cui confronti era titolare di un credito da recuperare; quanto alla disponibilità di armi, ritenuto quale ulteriore elemento caratterizzante l'esistenza di un gruppo organizzato, segnala che le dichiarazioni del Buonavoglia sono smentite dalle immagini registrate dalle telecamere esterne della impresa di costui con la cui visione avrebbe dovuto essere confrontata la versione della persona offesa; 3.3 manifesta contraddittorietà della sentenza e violazione degli artt. 649 cod. proc. pen., 117 Cost., 4 proc. n. 7 CEDU: rileva la erroneità della motivazione con cui la Corte di Appello ha respinto la doglianza difensiva articolata con riguardo alla condanna inflitta per i capi 9) e 10) considerati dai giudici di secondo grado quali fatti autonomi rispetto a quelli per i quali era già intervenuta la precedente condanna; richiama i principi espressi dalla Corte Costituzionale in ordine alla nozione di medesimezza del fatto sottolineando come nel caso di specie vi fosse una sovrapposizione totale tra i fatti contestati e quelli oggetto del precedente giudizio; 3.4 omessa o errata valutazione della documentazione inerente la richiesta di riqualificazione giuridica dei fatti contestati come estorsione: violazione di legge e travisamento della prova: rileva che la Corte non ha inteso approfondire il ruolo di Lucio Buonavoglia già più volte valutato nel parallelo ricostruzione operata dai giudici di merito, non avrebbe consentito di ritenere la aggravante contestata; 3.7 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: rileva come i giudici di merito abbiano individuato in Rocco Di Lorenzo il "capo" della ritenuta associazione di cui il Luordo sarebbe stato un mero "partecipe" e, ciò non di meno, il Di Lorenzo sia stato condannato ad una pena non di molto superiore a quella dell'odierno ricorrente per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti che non sono state invece ritenute in favore del Luordo al quale si rimprovera la mancata presa di distanza dai fatti nonostante le scuse che erano state formulate e formalmente accettate dalla persona offesa ed il buon comportamento da lui serbato "in vinculis", anche in tal caso ingiustificatamente svilito;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la fondatezza del quinto e del sesto motivo del ricorso e per il conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame: quanto al quinto motivo, rileva infatti che l'intervenuto arresto del Luordo e la querela sporta da Nando Buonavoglia hanno impedito il perfezionamento del fatto estorsivo con la necessità di ritenere integrata la, per il fatto di cui al capo 10), la sola fattispecie tentata; con riguardo al sesto motivo richiama l'arresto delle SS.UU. del 2012 e la dinamica delle vicende così come ricostruite nelle due sentenze di merito che non consente di ritenere la richiamata aggravante; sottolinea come gli altri motivi abbiano replicato censure già motivatamente disattese con la sentenza impugnata;

5. in data 5.7.2021 la difesa del Luordo ha trasmesso le proprie conclusioni in cui insiste nell'accoglimento del ricorso con particolare riferimento ai motivi 5 e 6 con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

1. Giovanni Luordo è stato riconosciuto responsabile, in primo ed in secondo grado, dei fatti di estorsione di cui ai capi 9) e 10) nonché della partecipazione al sodalizio di cui al capo 1). 1.1 I giudici di merito hanno ricostruito il fatto sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie avendo dato conto che le indagini avevano consentito di individuare una società, ovvero la International Security srl, utilizzata dagli imputati come "strumento" per porre in essere condotte estorsive in danno di imprenditori che, con il pretesto di recuperare crediti in realtà inesistenti venivano sottoposti a pesanti minacce e violenze finalizzate ad estorcere denaro.

In particolare, poi, tra le vittime era emersa la posizione di Buonavoglia il quale aveva riferito agli investigatori di come gli fosse stata richiesta la restituzione della somma di 250 mila Euro oggetto di un presunto ma inesistente prestito e di come egli, sperando di "tacitare" la pretesa, che gli era stata avanzata con il corredo di violenze e minacce, si fosse risolto a pagare, in più "tranches", la complessiva somma di Euro 25.000 finendo, inoltre, per acconsentire alla richiesta di sottoscrivere una lettera di assunzione del Luordo da recapitare all'UEPE.

Già il GUP aveva motivato sulla esistenza di una vera e propria associazione a delinquere (cfr., pagg. 13-14 della sentenza di primo grado) segnalando come fosse emersa la presenza di un gruppo organizzato composto da più persone e dedito a condotte estorsive e predatorie in danno di facoltosi imprenditori come Buonavoglia Roberto, Buonavoglia Ferdinando, Bordogna Alfredo e Bonfanti Marco, sviluppatesi in un periodo compreso tra il mese di agosto del 2016 ed il mese di marzo del 2017. A conforto della ricostruzione proposta dalla pubblica accusa, aveva richiamato una serie di conversazioni intercettate e la acquisizione di diversi riscontri che avevano consentito di concludere nel senso della operatività di un gruppo strutturato in grado di proseguire la propria attività illecita anche successivamente all'arresto di taluno dei propri componenti come era accaduto, per l'appunto, dopo che era stato arrestato il Luordo. 1.2 Con l'atto di appello, la difesa dell'odierno ricorrente, con il primo motivo (cfr., pagg. 1-4 dell'atto di gravame), pur avendo premesso delle considerazioni di carattere generale sui presupposti del reato associativo, aveva in realtà sviluppato la censura sull'aspetto relativo alla partecipazione del predetto al sodalizio sostenendo che egli aveva preso parte ad una soltanto delle iniziative criminose del gruppo.

Aveva quindi eccepito il "ne bis in idem" per quanto concerne i capi 9) e 10) stante la identità dei fatti con quelli giudicati con la sentenza resa nel procedimento 12542/16/21 il cui appello era stato definito ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen.; la insussistenza della aggravante delle "più persone riunite" e, infine, rilevato la eccessività della pena anche alla luce dell'atteggiamento resipiscente dell'imputato.

2. Ritiene il collegio che la risposta della Corte di Appello alle contestazioni difensive contenute nel gravame articolato contro la sentenza di primo grado sia corretta ed adeguata e, di conseguenza, infondate le censure articolate in questa sede. 2.1 Infondato è infatti il primo motivo del ricorso avendo la Corte di Appello correttamente motivato sulla eccezione sollevata dalla difesa secondo cui il GUP avrebbe condannato il Luordo per un fatto diverso da quello contestato: ha spiegato, infatti, che all'interno del capo 9) della rubrica erano state descritte una serie di condotte riferibili a più imputati ma tutte dirette ad estorcere alla persona offesa la complessivo somma di 250.000 Euro quale oggetto del presunto ma inesistente prestito; nell'ambito di tali reiterate condotte, secondo la imputazione, il Luordo avrebbe ricevuto dal Buonavoglia la somma di Euro 12.000 presso il bar Plaza di Bergamo ove si era portato insieme ai coimputati Cerrone e Ndou; la Corte territoriale ha sostenuto che il giudice di primo grado "ha quindi unitariamente considerato l'intera vicenda, in imputazione frazionata in tre capi di accusa (9, 10, 11 ...) anche alla luce di successive intercettazioni ambientali e telefoniche che rivelavano il perdurante interesse di Luordo al buon esito del complessivo disegno estorsivo ai danni del Buonavoglia ..."; ha sottolineato che il GUP aveva delineato la partecipazione del Luordo alla vicenda facendo presente come costui avesse ricevuto Euro 7.000 alla fine di settembre del 2016 presso il bar Plaza sottolineando che, in considerazione del pacifico coinvolgimento del Luordo nella complessiva vicenda estorsiva in danno del Buonavoglia, la circostanza che il GUP avesse fatto riferimento ad un versamento di 7.000 Euro nel mese di settembre piuttosto che di 12.000 Euro alla metà di ottobre, come riferito dal Buonavoglia, è certamente una incongruenza motivazionale (quasi una "svista") cui può rimediare la Corte ma non certo un fatto essenzialmente "diverso" da quello contestato.

In ogni caso, la Corte di Appello ha motivato sovrapponendo o sostituendo le proprie argomentazioni in fatto a quelle della sentenza di primo grado essendo appena il caso di rilevare che il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall'art. 604 cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 30.3.2017 n. 19.246, Speca ed altro; Cass.

Pen., 3, 12.11.2009 n. 9.922, Ignatiuk; Cass. Pen., 6, 8.6.2011 n. 26.075, B.; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 4.6.2019 n. 32.373, Aiello, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l'art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione, né con l'art. 24 Cost., posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte). 2.2 Il secondo motivo, incentrato sulla contestazione dei presupposti del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., è in realtà precluso non avendo tale questione formato oggetto di motivo di appello e non essendo perciò conoscibile dalla Corte ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen..

Per altro verso, la circostanza che il ricorrente fosse entrato a far parte del gruppo solo in un secondo momento non rileva ai fini della partecipazione al sodalizio come non rileva, di per sé, che egli si sia reso responsabile soltanto dei fatti in danno del Buonavoglia ovvero di una delle diverse iniziative delittuose intraprese dagli associati. Il dato rilevante, secondo la Corte di Appello, ai fini della validazione della ipotesi accusatoria, è quello della ripetizione di uno schema operativo consolidato che ha congruamente ed esaustivamente descritto richiamando, a conforto ulteriore, la intercettazione in cui Di Lorenzo intimava a Luordo di "non violare ancora la procedura"; i giudici del gravame hanno fatto riferimento alla disponibilità di armi (cfr., pag. 27 della sentenza in verifica) cui aveva accesso anche il Luordo (cfr., ivi, pag.

28) ed alla attenta e minuziosa programmazione di ogni iniziativa (cfr., ivi) dando infine rilievo alla continuità del gruppo che aveva continuato ad operare anche dopo l'arresto di Luordo e di Cerrone ed alla stessa "solidarietà" mostrata dal gruppo nei confronti del ricorrente proprio in quella occasione costringendo il Buonavoglia ad assumerlo per consentirgli di accedere ai benefici penitenziari. E' in ogni caso corretta, in diritto, la affermazione della irrilevanza, ai fini della partecipazione al sodalizio, del periodo più o meno breve di "affiliazione" (cfr., Cass.

Pen., 5, 8.10.2014 n. 18.756, Buondonno ed altri in cui la Corte ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo; conf., Cass. Pen., 1, 7.11.2019 n. 5.445, Ermini; Cass. Pen., 1, 18.3.2011 n. 31.845, D. ed altri). 2.3 Corretta è inoltre la risposta fornita dalla Corte di Appello alla eccezione di "ne bis in idem" sollevata dalla difesa del Luordo con l'atto di gravame: i giudici bresciani hanno richiamato la sentenza del GUP e quella della Corte di Appello resa ai sensi degli artt. 599bis e 602 comma ibis cod. proc. pen. per i fatti di cui ai capi 11) e 12).

Hanno sottolineato che, pur nell'ambito di una vicenda sostanzialmente unitaria in quanto concernente la pretesa di 250.000 Euro avanzata "sine tituto" nei confronti di Ferdinando Buonavoglia, ciascuno dei singoli capi di imputazione aveva riguardato tuttavia distinte condotte connotate da autonomia strutturale che ne consentiva la qualificazione in termini di autonomi reati sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo. La Corte di Appello, dunque, senza che sul punto sia stata articolata una specifica censura difensiva, ha optato per la soluzione secondo cui si sarebbe in presenza di una pluralità di atti estorsivi e non già di una "unica" estorsione sia pure "frazionata" in più iniziative: va detto, peraltro, che questa opzione riposa su una premessa in fatto non sindacabile in questa sede proprio perché frutto di una valutazione degli elementi acquisiti di cui non è consentita la rivisitazione in sede di legittimità; e, tuttavia, va pur detto che anche considerando la vicenda come "unitaria" sino a ritenere che si trattasse di una unica, sia pure articolata, estorsione, non sarebbe comunque possibile giungere a conclusioni diverse da quelle cui è pervenuta la Corte di Appello non potendosi ignorare, sotto il profilo sanzionatorio, una "frazione" della condotta illecita sia pure unitariamente considerata.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di estorsione, integra un unico fatto illecito la condotta dell'agente che, dopo un parziale adempimento delle pretese estorsive, ponga in essere nuove violenze o minacce allo scopo di costringere la persona offesa ad eseguire gli ulteriori atti di disposizione necessari per ottenere la realizzazione della pretesa nella sua integralità (cfr., Cass. Pen., 2, 11.10.2020 n. 6.569, Raffone); correttamente, ed in termini che il collegio condivide pienamente, si è affermato che "... le forme di manifestazione del delitto di estorsione, nell'ipotesi in cui le condotte di violenza o minaccia non si esauriscono in un unico contesto (se, cioè, si realizzi un unico reato o una pluralità di reati), non mutano per il solo dato naturalistico della reiterazione delle azioni intimidatorie" poiché "... i criteri che devono guidare l'interprete, nell'apprezzare l'unicità o la pluralità dei fatti di reato, trovano la loro origine logica nella struttura della fattispecie (...), dovendo farsi riferimento agli elementi che definiscono le caratteristiche dell'azione e dell'evento, dal punto di vista giuridico"; in definitiva "... se ... le plurime minacce e violenze sono finalizzate a realizzare la medesima pretesa estorsiva, con il correlativo danno per il patrimonio della stessa persona offesa, senza che siano rilevabili evidenti fratture temporali tra le condotte (per effetto, ad esempio, di fattori che .abbiano interrotto l'esecuzione del reato o di determinazioni dell'agente che abbia volontariamente desistito dall'azione), la realizzazione parziale dell'illecito profitto, cui facciano seguito nuove intimidazioni rivolte a conseguire per intero la pretesa, rappresentano un'unica azione delittuosa".

Si è perciò ritenuto che si fosse in presenza di un'unica condotta di estorsione, pur caratterizzata da una pluralità di iniziative minacciose o violente, qualora queste risultino sorrette da una unica e "continua" determinazione in primo luogo sotto il profilo del "movente", ovvero della pretesa fatta valere nei confronti della vittima (cfr., Cass. Pen., 2, 28.6.2019 m. 37.297, C.; Cass. Pen., 2, 22.1.2014 n. 7.555, De Cicco; Cass. Pen., 2, 5.6.2003 n. 27.314, Abate; Cass. Pen., 6, 10.11.1994 n. 2.070, Periodo); di plurime ipotesi di reato, consumate o tentate, eventualmente unificabili sotto il vincolo della continuazione, quando le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità (cfr., in questo senso, Cass.

Pen., Sez. 2, n. 37.297, C; Cass. Pen., 2, 2.7.2013 n. 41.167, Tannnnaro; Cass. Pen., 2, 12.1.2017 n. 23.396, Guarnieri). Detto questo, va ribadito che il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere (cfr., Cass. Pen,. 6, 5.3.2015 n. 20.315, L.; cfr., anche, Cass.

Pen., 3, 13.3.2001 n. 15.441, Migliorato, secondo cui il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere). Qualche che sia la soluzione adottata, della esistenza di una pluralità di condotte estorsive ovvero di una condotta unica sia pure "articolata" in più episodi, non è in definitiva ed in alcun modo possibile ritenere che la ulteriore "frazione" di condotta possa integralmente ritenersi "assorbita" nella condanna relativa ad una frazione temporale diversa. 2.4 Infondato è anche il quarto motivo del ricorso.

La Corte di Appello ha esaminato la richiesta difensiva concernente la documentazione relativa ai rapporti tra SIET e tale Giovanni Taschini da cui, tuttavia, ha ritenuto non evincersi alcunché ed alcuna relazione con i fatti per i quali si procede. Le argomentazioni difensive circa la riconducibilità del fatto nella ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen., pertanto, riposano su una alternativa ricostruzione della vicenda che è certamente consentito in questa sede di perseguire in forza di una rilettura degli elementi acquisiti. 2.5 E' infondato, ancora, il quinto motivo di ricorso concernente la qualificazione del fatto di cui al capo 10) in termini di tentativo di estorsione e non già di estorsione consumata: premesso, peraltro, che la questione non era stata sollevata con l'atto di appello, va in ogni caso sottolineato che la Corte territoriale ha correttamente chiarito che la lettera di assunzione del Luordo da parte del Buonavoglia venne da costui sottoscritta per essere successivamente recapitata all'UEPE di modo che il fine propostosi dagli agenti (che era quello non già di una assunzione "materiale" del Luordo, ma di una assunzione anche meramente "formale" funzionale a sostenere la richiesta di detenzione domiciliare) era stato in realtà conseguito.

Ad ogni modo il collegio rileva che, nel caso di specie, si è in presenza, sostanzialmente, di una ipotesi di estorsione c.d. "contrattuale" che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, e nel quale l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è stato ritenuto implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto a concludere il negozio in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (cfr., in tal senso, Cass.

Pen., 19.2.2020 n. 12.434, PMT c/Grazia Vincenzo; Cass. Pen., 14.11.2008 n. 46.058, Russo; Cass. Pen., 25.1.2012 n. 9.185, Biondo ed altri; Cass. Pen., 6, 28.11.2013 n. 48.461, PG, Fontana ed altri; Cass. Pen., 5, 13.10.2016 n. 9.429, PG in proc. Mancuso ed altri). 2.6 Infondato, ancora, è il sesto motivo di ricorso avendo la Corte di Appello, con motivazione che ha dato esaustivamente conto delle risultanze acquisite, fatto presente che Buonavoglia aveva riferito di aver consegnato la somma a Luordo che si trovava, in quel momento, insieme a Cerrone e ad Andrea l'"albanese", il tutto all'interno di un medesimo contesto estorsivo; anche con riferimento al capo 10), i giudici del gravame di merito hanno richiamato le dichiarazioni del Buonavoglia (cfr., pag. 31 della sentenza impugnata) il quale aveva riferito di essere stato costretto ad assumere il Luordo "per le pressioni esercitate da Di Lorenzo e Andrea I"albanese".La vicenda, come accennato, era stata ricostruita in maniera minuziosa anche dal GUP evincendosi chiaramente la esistenza della aggravante in quanto più volte la condotta minacciosa e violenta era stata posta in essere da più persone effettivamente "riunite". 2.7 Con riguardo al settimo motivo, va rilevato che la Corte di Appello, a fronte della sollecitazione difensiva, ha richiamato lo "screenshot" del messaggio telefonico apparentemente proveniente da Ferdinando Buonavoglia aggiungendo che, tuttavia, nulla si evince sul tenore di quello che era stato il messaggio del Luordo al fine di poterne effettivamente apprezzare la portata in termini di ripensamento.

Ha aggiunto che non rileva il (tardivo ed eventuale) pentimento come nemmeno la - peraltro obbligatoria e necessaria - ottemperanza agli obblighi legati alla detenzione spiegando che, ad ogni modo, si tratta di elementi che, nella valutazione della Corte, sono certamente recessivi rispetto alla gravità oggettiva dei fatti, di cui ha rimarcato le negative conseguenze, anche sul piano della salute, cagionate dalle condotte richiamando, infine, la pregressa elevata condanna per stupefacenti che aveva attinto il Luord