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Sentenza — n. 32780/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32780/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32780/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 26/9/2019 la Corte di appello di Torino confermava la decisione di primo grado con la quale Angelo De Matteis era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione; esclusa la continuazione interna "e ritenuta la sola recidiva reiterata", la Corte territoriale rideterminava la pena in un anno e quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 157 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32780/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669; Sez. 6, n. 36849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483), come di recente ribadito dalle Sezioni unite nella citata sentenza Schettino, sulla base della previsione dell'art. 157, terzo comma, cod. pen.Lì Pertanto, il tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen. va così calcolato: anni otto, avuto riguardo alla pena massima prevista dall'art. 648, primo comma, cod. pen., aumentati della metà per la recidiva reiterata (ex art. 99, quarto comma prima parte, cod. pen.), quindi ad anni dodici.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale aggravamento della pena criminalità persistente riesame dell'entità pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 157 cod. pen
pen.Lì Pertanto, il tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

bilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 26/9/2019 la Corte di appello di Torino confermava la decisione di primo grado con la quale Angelo De Matteis era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione; esclusa la continuazione interna "e ritenuta la sola recidiva reiterata", la Corte territoriale rideterminava la pena in un anno e quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa.

2. Ha proposto ricorso Angelo De Matteis, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge, illegittima "nella parte in cui non esclude la recidiva infraquinquennale erroneamente contestata all'imputato e, conseguentemente, non dichiara estinto il reato per intervenuta prescrizione, previa ulteriore esclusione della recidiva reiterata".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

2. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di appello - come sopra riportato - ha espressamente escluso che la recidiva reiterata fosse infraquinquennale, accogliendo, dunque, il motivo di gravame con il quale la difesa aveva sostenuto che De Matteis non fosse "un recidivo infraquinquennale", poiché l'ultima condanna per delitto doloso era risalente all'anno 2010. Il ricorrente, tuttavia, solo in sede di legittimità ha chiesto l'esclusione della recidiva reiterata, in ragione della natura e dell'epoca di commissione dei precedenti delitti.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). La richiesta di esclusione della natura infraquinquennale della recidiva è affatto diversa, anche in relazione ai presupposti, da quella inerente alla disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva: la prima richiede solo il controllo di un dato cronologico obiettivo (il decorso di meno di cinque anni fra il passaggio in giudicato della sentenza riguardante il precedente reato e la commissione del delitto per cui si procede), mentre la seconda implica una valutazione «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839; in senso conforme v., più di recente, Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319). Neppure il motivo, peraltro assai generico, sulla "eccessività della pena irrogata all'imputato" era idoneo al fine di ritenere che fosse stata devoluta alla Corte di appello la questione riguardante l'applicazione della recidiva, non sussistendo connessione tra i due profili, in quanto - come già statuito da questa Corte, con un principio condiviso dal Collegio - «il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva» (così Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Palladino, Rv. 279673; in senso conforme v., in precedenza, Sez. 7, n. 14140 del 09/02/2018, Cirella, Rv. 272679).

3. Il reato di ricettazione, dunque non era (né è tuttora) estinto per prescrizione, essendo stata in concreto applicata la recidiva reiterata, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche. Secondo il diritto vivente, infatti, della recidiva qualificata occorre tenere conto, anche se ritenuta subvalente - e, a maggior ragione, equivalente - nel giudizio di comparazione (Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, Flagiello, Rv. 275639;

Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669; Sez. 6, n. 36849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483), come di recente ribadito dalle Sezioni unite nella citata sentenza Schettino, sulla base della previsione dell'art. 157, terzo comma, cod. pen.Lì Pertanto, il tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen. va così calcolato: anni otto, avuto riguardo alla pena massima prevista dall'art. 648, primo comma, cod. pen., aumentati della metà per la recidiva reiterata (ex art. 99, quarto comma prima parte, cod. pen.), quindi ad anni dodici.

Per individuare il termine massimo, detto tempo va aumentato di altri due terzi, come previsto dall'art. 161, secondo comma, cod. pen. per i casi di recidiva reiterata (aggravata o meno): si arriva, quindi, ad anni venti. Infatti, secondo un principio del tutto consolidato, la recidiva qualificata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen. sia sulla entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721;

Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50319 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; da ultimo v. Sez. 2, n. 15563 del 08/04/2021, De Vergori, non mass.). Nel caso di specie, quindi, la prescrizione sarebbe maturata solo nel gennaio 2030.

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2021. Il Consigliere