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Sentenza — n. 32779/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32779/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32779/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7.3.2016 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto Cesare Giampaoli responsabile dei reati di cui ai capi E) ed F) (esclusa l'ipotesi di cui all'art. 485 cod. pen. contestata sub F) e Franchini Claudio dei reati di cui ai capi A), B), C) e D) della medesima rubrica; ritenuta per entrambi la continuazione tra le diverse violazioni di legge e le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, aveva condannato, per quel che interessa in questa sede, Cesare Giampaoli alla pena complessiva di anni 3 di reclusione ed Euro 2.000 di multa e lo aveva assolto dal delitto di cui all'art. 485 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;

Regesto Legislator

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art. 485 cod. pen, art. 3 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32779/2021 — snpen · Corte di Cassazione: il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che le parti avevano originariamente concordato una pena in continuazione esterna con altre condanne e, a fronte del rigetto della Corte di Appello, avevano formulato un nuovo concordato nei termini infine accolti e recepiti dalla sentenza qui impugnata; richiama la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del precedente "patteggiamento" in appello sottolineando che, anche nella vigenza della attuale formulazione dell'istituto, l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa salvo che si tratti di pena illegale.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale riconsiderazione motivi di cassazione revisione del trattato impugnabilità della decisione di rinvio adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 485 cod. pen
Con sentenza del 7.3.2016 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto Cesare Giampaoli responsabile dei reati di cui ai capi E) ed F) (esclusa l'ipotesi di cui all'art. 485 cod. pen.
art. 3 Cost
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna di esonero.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Giampaoli Cesare, nato a Roma il 13.1.1957, contro la sentenza della Corte di Appello di Roma dell'8.7.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 7.3.2016 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto Cesare Giampaoli responsabile dei reati di cui ai capi E) ed F) (esclusa l'ipotesi di cui all'art. 485 cod. pen. contestata sub F) e Franchini Claudio dei reati di cui ai capi A), B), C) e D) della medesima rubrica; ritenuta per entrambi la continuazione tra le diverse violazioni di legge e le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, aveva condannato, per quel che interessa in questa sede, Cesare Giampaoli alla pena complessiva di anni 3 di reclusione ed Euro 2.000 di multa e lo aveva assolto dal delitto di cui all'art. 485 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;

2. la Corte di Appello di Roma ha preso atto della richiesta di concordato avanzata dal difensore e procuratore speciale del Giampaoli e del consenso prestato dal PG; ha stimato congrua la pena indicata dalle parti per i fatti di truffa e ricettazione a lui ascritti che ha perciò rideterminato in quella di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 2.000 di multa;

3. ricorre per cassazione il difensore del Giampaoli lamentando: 3.1 carenza di motivazione in relazione al mancato accoglimento del concordato richiesto: rileva che la Corte di Appello, nonostante l'accordo tra la difesa ed il PG, ha respinto il concordato in tal modo vanificando la possibilità del ricorrente di vedersi riconoscere il vincolo della continuazione con altre condanne già a loro volta unificate in sede di esecuzione con individuazione della pena complessiva di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed Euro 900 di multa rispetto alla quale l'istanza difensiva aveva indicato un aumento di ulteriori mesi 3 di reclusione ed Euro 300 di multa; rileva peraltro la assoluta genericità della motivazione con cui la Corte ha respinto la richiesta;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che le parti avevano originariamente concordato una pena in continuazione esterna con altre condanne e, a fronte del rigetto della Corte di Appello, avevano formulato un nuovo concordato nei termini infine accolti e recepiti dalla sentenza qui impugnata; richiama la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del precedente "patteggiamento" in appello sottolineando che, anche nella vigenza della attuale formulazione dell'istituto, l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa salvo che si tratti di pena illegale.

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 Dalla stessa sentenza impugnata e dalla verifica operata sui verbali del giudizio di secondo grado risulta che, dopo una serie di rinvii dovuti, di volta in volta, alla richiesta del difensore del coimputato e, poi, all'impedimento ed alla sollecitazione del difensore del ricorrente in vista della formulazione di una richiesta di concordato, si era giunti all'udienza del 10.6.2019 quando "la difesa del Giampaoli proponeva concordato in continuazione con altra sentenza passata in giudicato; il PG prestava il proprio consenso sulla richiesta di concordato, la difesa dell'imputato Giampaoli si riportava alla richiesta di concordato e la difesa del Franchini chiedeva la riforma della sentenza ..." (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata).

Se non ché "la richiesta di concordato veniva rigettata, invitandosi la parte interessata a limitare la proposta ai soli reati oggetto di processo" (cfr., ivi) per cui "all'udienza odierna, riformulata la richiesta di concordato dal difensore e procuratore speciale del Giampaoli nei termini appresso indicati, il PG si è riportato al consenso già prestato sul concordato ed alla richiesta di conferma della sentenza di primo grado già avanzata ... relativamente alla posizione del Franchini ..." (cfr., ivi, pag. 7). La Corte ha quindi richiamato i termini della proposta di concordato che ha giudicato congrua in quanto "meglio proporzionata alla gravità del reato, all'intensità del dolo e all'entità del danno patrimoniale prodotto alle vittime (cfr., ivi). 4.2 Tanto premesso, il ricorso è allora in primo luogo aspecifico avendo omesso di dare atto di quanto era effettivamente accaduto nel corso del giudizio di appello limitandosi a lamentare il carattere immotivato del rigetto della richiesta di concordato omettendo di considerare che le parti avevano "sostituito" la prima proposta con altra che era stata accolta.

In ogni caso, va rilevata la manifesta infondatezza del rilievo concernente il difetto di motivazione sul rigetto della (prima) richiesta di concordato: questa Corte, infatti, ha anche recentemente ribadito che nel "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, non deve esplicitare le ragioni del rigetto, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento (cfr., Cass.

Pen., 4, 22.1.2019 n. 16.195, Archi Lilo; conf., nella vecchia formulazione del "patteggiamento in appello", Cass. Pen., 5, 1.7.2002 n. 29.896, Arienti ed altri). Questa stessa Sezione, anzi, ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599bis, comma 3, e 602, comma ibis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di concordato in appello debba essere motivato e tale da determinare un obbligo di astensione del giudice di secondo grado, sia perché, trattandosi di una valutazione anticipata rispetto all'analisi dei motivi di gravame, tale rigetto non esime il giudice di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, dal fornire motivazione specifica in relazione a ciascuno dei motivi proposti con l'impugnazione, sia perché, in mancanza di accesso ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, non vi è alcuna anticipazione di giudizio (cfr., in tal senso, infatti, Cass.

Pen., 2, 22.11.2019 n. 8.745, Avolese Antonino).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna di esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma il 25 maggio 2021 Il Consigli