Sentenza — n. 32778/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMPAGNO SIMONA nata a SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) il 27/06/1975 avverso la sentenza emessa in data 11/09/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; rilevato che il ricorso viene trattato con le forme di cui all'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. LOREDANA RIGOLI, difensore d'ufficio dell'imputata, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 494 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32778/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al merito delle doglianze formulate, la Corte di appello — con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata affermazione di responsabilità valorizzando (f.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMPAGNO SIMONA nata a SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) il 27/06/1975 avverso la sentenza emessa in data 11/09/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; rilevato che il ricorso viene trattato con le forme di cui all'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. LOREDANA RIGOLI, difensore d'ufficio dell'imputata, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato integralmente la sentenza con la quale, in data 23/01/2019, il Tribunale di Patti in composizione monocratica aveva dichiarato l'imputata Simona Compagno colpevole dei reati , di tentata truffa aggravata e falso ex art. 494 cod. pen., in continuazione, condannandola alla pena ritenuta di giustizia. Contro questa decisione l'imputata ricorre deducendo, con i primi due motivi, mancanza assoluta e manifesta illogicità della motivazione con violazione degli artt. 546 e 125 cod. proc. pen., nonché degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. e 27, comma 1, della Costituzione (la Corte di appello nulla avrebbe osservato in ordine alle specifiche contestazioni dell'imputata, che negava di avere effettuato la chiamata telefonica volta ad attivare l'utenza ENEL de qua, di avere l'uso esclusivo della scheda telefonica all'uopo utilizzata, di avere agito in assenza di accordo con la p.o., di alloggiare in via Orfanelli n. 25); con il terzo motivo, lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso è integralmente inammissibile, perché i motivi sono privi della specificità necessaria (artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.) oltre che in parte non consentiti. Per quanto riguarda i primi due motivi, questa Corte (cfr. per tutte Sez. U, sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 04) è ferma nel ritenere che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125, 530 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.
La citata decisione delle Sezioni Unite ha ribadito, in motivazione, che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione, poiché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta, e che difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca alternativamente ed in modo indifferenziato la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, poiché l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.
Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritannente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
Quanto al merito delle doglianze formulate, la Corte di appello — con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata affermazione di responsabilità valorizzando (f.
4) gli elementi già valorizzati dal Tribunale (f. 1 ss.), come è fisiologico in presenza di una doppia conformetermazione di responsabilità, ed in particolare le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili perché coerenti e dettagliate sulle linee essenziali delle vicende riferite oltre che corroborate dagli importanti elementi documentali di riscontro indicati a f. 2 s. della sentenza di primo grado; la Corte di appello ha precisato che "nessun elemento viene fornito per suffragare una ipotesi di utilizzo indebito dell'utenza da parte di terzi", e che "tutto il contesto della vicenda dimostra l'interesse della [Compagno] ad attivare una utenza della quale essa stessa fruiva all'indirizzo di via Orfanelli 25".
Quanto al terzo motivo, la Corte di appello, con rilievi esaurienti e corretti, dei quali la ricorrente mostra in concreto di disinteressarsi, ha legittimamente valorizzato a fondamento del diniego della causa di non punibilità de qua i precedenti dell'imputata. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, ella va anche condannata al pagamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 2,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, 30 giugno 2021 sigli