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Sentenza — n. 32777/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32777/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32777/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGLIULO RAFFAELE nato a TORRE DEL GRECO (NA) il 03/09/1991 avverso la sentenza emessa in data 29/09/2020 dalla CORTE di APPELLO di NAPOLI. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; rilevato che il ricorso viene trattato con le forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32777/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa in data 11/07/2018, la Corte di appello di Napoli aveva confermato, quanto alle affermazioni di responsabilità, la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 14/03/2017 [che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato Raffaele Magliulo colpevole del reato di partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 2), e dei reati fine ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi 15), 31) e 32)), riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale. Questa Corte, con sentenza n. 9198 del 2020, ha annullato la predetta sentenza "limitatamente alla pena applicabile a titolo di aumento per la continuazione (...) in relazione ai capi 15), 31) e 32)", con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

Parole chiave

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abbandono definitivo del procedimento restituzione in pristino ritiro dell'istanza giudiziaria riapertura della pratica rinvio del dibattimento ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGLIULO RAFFAELE nato a TORRE DEL GRECO (NA) il 03/09/1991 avverso la sentenza emessa in data 29/09/2020 dalla CORTE di APPELLO di NAPOLI. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; rilevato che il ricorso viene trattato con le forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza emessa in data 11/07/2018, la Corte di appello di Napoli aveva confermato, quanto alle affermazioni di responsabilità, la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 14/03/2017 [che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato Raffaele Magliulo colpevole del reato di partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 2), e dei reati fine ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi 15), 31) e 32)), riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale. Questa Corte, con sentenza n. 9198 del 2020, ha annullato la predetta sentenza "limitatamente alla pena applicabile a titolo di aumento per la continuazione (...) in relazione ai capi 15), 31) e 32)", con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha rideterminato in termini più favorevoli la pena finale, contenendo l'aumento operato per la continuazione in relazione ai tre predetti reati fine. Contro questa residua statuizione l'imputato ricorre deducendo vizi di motivazione quanto all'entità dell'aumento per la continuazione operato, viziato da asserita sproporzione tra l'aumento operato in riferimento ai ventidue reati-fine non toccati dall'annullamento (operato in misura pari a mesi due e giorni quindici di reclusione ciascuno), e quello operato per i tre reato oggetto dell'annullamento (operato in misura pari a mesi quattro di reclusione ciascuno).

Il ricorso è infondato. Deve premettersi che, come anche recentemente ribadito da questa Corte (Sez. un., udienza 24/06/2021, notizia di decisione), "in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite", non potendo determinarlo unitariamente. Ciò premesso, rileva il collegio che, nel caso di specie, la Corte di appello ha espressamente motivato l'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione in ordine ai tre reati-fine de quibus facendo riferimento alla natura della sostanza stupefacente ceduta (sempre cocaina) ed al quantitativo di essa, ricostruito attraverso il prezzo della cessione od il numero delle dosi cedute (cfr. f. 3 della sentenza impugnata), laddove la stragrande maggioranza degli altri ventidue reati-fine aveva ad oggetto condotte riguardanti droghe "leggere" (capi 16 e 33-bis) oppure di tipo e quantità non precisata (capi 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30). 2, Per il solo reato di cui al capo 8), avente ad oggetto cocaina, risultava operato un aumento difforme, in minus, con isolata statuizione non impugnata e non emendabile in peius.

Peraltro, il ricorrente si disinteressa del tutto di tale profilo, limitandosi a richiamare la difformità degli aumenti operati per i due blocchi di reati di per sé considerata (come se la Corte di appello fosse obbligata ad operare per ciascun reato un aumento di pari entità), senza d'altro canto considerare minimamente la motivazione della Corte di appello. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 30 giugno 2021 Il Conigliere estensore Il sidente Sergìc Beltrar$