Sentenza — n. 32776/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAE' necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere del collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32776/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere del collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TUIJRI OTHMANE nato il 13/12/1988 a Casablanca (Marocco) avverso la sentenza emessa in data 03/07/2020 daella CORTE di APPELLO di MESSINA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; rilevato che il ricorso viene trattato con le forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento d I clii..2____ ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza emessa dal Tribunale di Patti in data 07/10/2019 [che aveva dichiarato l'imputato Tuijri Othmane colpevole del reato di estorsione di cui al capo E)], riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. Contro questa decisione l'imputato ricorre deducendo vizi di motivazione quanto alla configurabilità dell'elemento oggettivo del reato ascrittogli ed al vaglio di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali della p.o. S. Schifanella, valorizzate a fondamento dell'affermazione di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. E' necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere del collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 3, sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). 1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., intenda far valere il vizio di «travisamento della prova>> deve, a pena di inammissibilità (Sez. 1, sentenza n. 20344 del 18/05/2006, Rv. 234115;
Sez. 6, sentenza n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza; (b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata; (c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; (d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 cod. proc. pen., il compito di accertare (Sez. 3, sentenza n. 39729 del 18/06/2009, Rv. 244623; Sez. 5, sentenza n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22/04/2008, Rv. 239789): (a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati); (b) la decisività dell'elemento probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione); (c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto; (d) la sussistenza di una prova non considerata od inventata, ma solo qualora la difformità della realtà storica che ne sia conseguita sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu ()culi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito, il cui giudizio valutativo - ove operato, e quindi non mancante - non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico o contraddittorio.
2. Rileva il collegio che, nel caso di specie, le doglianze riguardanti la valutazione delle dichiarazioni rese da S. Schifanella, p.o. del reato di cui al capo E) ascritto all'odierno imputato, sono in parte fondate, poiché i giudici del merito, pur avendo correttamente ritenuto l'attendibilità delle sue dichiarazioni, ne hanno travisato il senso. 2.1. Il Tribunale aveva fondato l'affermazione di responsabilità de qua sul rilievo che «la condotta degli imputati [Othmane ed il correo Marco Schepis], di presentarsi presso l'abitazione dello Schifanella, dicendogli che se non avesse corrisposto la somma di 50,00 euro "gliela avrebbero fatta pagare", mentre l'Othmane teneva nascosta dietro la schiena una spranga di ferro, ha certamente determinato nella vittima una condizione di soggezione psicologica e di paura tale da coartarne la volontà ed i comportamenti, al punto che la stessa aveva consegnato loro la somma richiesta» (così conclusivamente a f. 13 s. della sentenza di primo grado). 2.2.
Con l'atto di appello, l'imputato, nel lamentare l'asserita inattendibilità delle dichiarazioni rese dallo Schifanella, aveva rappresentato che quest'ultimo aveva in realtà dichiarato di aver versato la somma in contestazione al solo Schepis, e non per paura, ma in virtù della pregressa amicizia, ritenendo che egli ne avesse urgente bisogno, ed aveva riportato il passo delle dichiarazioni sul punto rese dallo Schifanella in dibattimento (f. 5 s. dell'atto di appello). 2.3. La Corte di appello si è limitata a qualificare come generiche le doglianze dell'appellante (f. 6 della sentenza impugnata). 2.4.
Ciò premesso, appare certo e ben documentato il travisamento nel quale è incorso il Tribunale ed altresì evidente la mancanza di motivazione sulla doglianza in proposito formalizzata come motivo di gravame, che vizia la sentenza di appello. Invero, all'udienza 07/10/2019, lo Schifanella aveva riferito che la vicenda della quale egli era rimasto vittima si era svolta in due giorni (non in uno soltanto, come mostra di avere inteso il Tribunale): - dapprima lo Schepis (in presenza dell'Othmane, silente ma armato di una spranga di ferro), aveva rivolto alla p.o. le contestate minacce, che erano rimaste peraltro senza esito, in quanto lo Schifanella non si era lasciato intimidire, ed anzi si era recato presso la Caserma dei CC per denunciare l'accaduto; - il giorno successivo (non, quindi, contestualmente), la p.o. aveva cercato lo Schepis, lo aveva incontrato (in assenza, non in presenza, dell'Othmane) e gli aveva consegnato la somma richiestagli il giorno precedente, asseritamente non per paura, ma per amicizia.
3. Occorreva, pertanto, valutare se il pagamento della somma in contestazione il giorno successivo a quello delle minacce fosse avvenuto per effetto della coartazione del giorno k precedente (e nonostante l'intervenuta denuncia del fatto ai CC), oppure no, ed in caso affermativo, quale fosse il ruolo effettivo dell'Othmane, fisicamente presente soltanto al tentativo posto in essere il giorno precedente, non anche alla consegna (da parte della p.o.) e ricezione (da parte del coimputato Schepis) della predetta somma.
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, che colmerà l'evidenziata lacuna motivazionale.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così