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Sentenza — n. 32775/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32775/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32775/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Questa Corte (Sez. U, sentenza n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 - 01) ha già chiarito che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente (come quello di cui all'odierna contestazione: cfr. capo 1) clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. 1.1. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio limitatamente al capo B), perché il fatto contestato, che va qualificato ai sensi dell'art. 485 cod. pen., non è previsto dalla legge come reato; va, di conseguenza, eliminato l'aumento di pena operato a titolo di continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen., e la pena va rideterminata in mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa.

Regesto Legislator

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art. 485 cod. pen, art. 491 cod. pen, art. 647 cod. pen, art. 2 cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 673 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32775/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai fini della configurabilità della ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato costituisce pacificamente elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, ovvero un c.d. "elemento normativo della fattispecie" (Sez. 2, n. 36281 del 04/07/2003, Rv. 228412; Sez. 3, n. 30591 del 03/06/2014, Rv. 259957). Autorevole dottrina ha, in proposito, condivisibilmente chiarito che, «poiché l'abolitio criminis viene radicata dall'art. 2, 2° co., su una successione di leggi penali, di cui una attributiva e l'altra eliminativa dell'illiceità di tipi (serie, classi) di condotte, essa non si verifica nel caso di successione di leggi soltanto richiamate da elementi normativi della fattispecie.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte falsità ideologica in documenti falsificazione dei pesi e delle misure uso di false generalità verdetto di colpevolezza sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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art. 485 cod. pen
(il reato di falso, da qualificare ex art. 485 cod. pen., sarebbe depenalizzato) e mancanza di motivazione quanto al diniego del beneficio della non menzione.
art. 491 cod. pen
e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen.
art. 647 cod. pen
270220 - 01) per la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di appropriazione di cosa smarrita di cui all'art. 647 cod. pen.
art. 2 cod. pen
7, del reato presupposto, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da una norma esterna alla fattispecie incriminatrice, e ciò comporta che l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod.
art. 648 cod. pen
art. 673 cod. proc. pen
che, in applicazione del principio, ha ritenuto la non revocabilità, ai sensi dell'art. 673 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRIGLIA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/05/1982 avverso la sentenza emessa in data 10/01/2020 dalla CORTE di APPELLO di NAPOLI. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), con rigetto nel resto del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avv. ANTONIO POLLIO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 30/05/2016, che aveva dichiarato l'imputato Giuseppe Briglia colpevole dei reati di cui agli artt. 648 e 491 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Contro questa decisione l'imputato ricorre deducendo violazione degli artt. 491 e 648 cod. pen. (il reato di falso, da qualificare ex art. 485 cod. pen., sarebbe depenalizzato) e mancanza di motivazione quanto al diniego del beneficio della non menzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, ed è, nel resto, inammissibile.

1. Questa Corte (Sez. U, sentenza n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 - 01) ha già chiarito che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente (come quello di cui all'odierna contestazione: cfr. capo 1) clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. 1.1. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio limitatamente al capo B), perché il fatto contestato, che va qualificato ai sensi dell'art. 485 cod. pen., non è previsto dalla legge come reato; va, di conseguenza, eliminato l'aumento di pena operato a titolo di continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen., e la pena va rideterminata in mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa.

2. Non appare inopportuno precisare che, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 7, ordinanza n. 20644 del 16/02/2016, Rv. 267132 - 01; Sez. 2, sentenza n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv. 270220 - 01) per la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di appropriazione di cosa smarrita di cui all'art. 647 cod. pen. a seguito della depenalizzazione di quest'ultimo ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la ricettazione di un assegno bancario avente clausola di non trasferibilità (art. 485 cod. pen.) conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato presupposto, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da una norma esterna alla fattispecie incriminatrice, e ciò comporta che l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa. 2 ' 2.1.

Ai fini della configurabilità della ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato costituisce pacificamente elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, ovvero un c.d. "elemento normativo della fattispecie" (Sez. 2, n. 36281 del 04/07/2003, Rv. 228412; Sez. 3, n. 30591 del 03/06/2014, Rv. 259957). Autorevole dottrina ha, in proposito, condivisibilmente chiarito che, «poiché l'abolitio criminis viene radicata dall'art. 2, 2° co., su una successione di leggi penali, di cui una attributiva e l'altra eliminativa dell'illiceità di tipi (serie, classi) di condotte, essa non si verifica nel caso di successione di leggi soltanto richiamate da elementi normativi della fattispecie.

La soluzione che respinge qui l'operatività dell'art. 2 co. 2 è nel sistema vigente da preferire, in quanto la nuova legge non introduce alcuna differente valutazione in relazione alla fattispecie legale astratta di cui ad una norma incriminatrice e al suo significato di disvalore, ma toglie dall'ordinamento o modifica disposizioni (penali o) extrapenali che si limitano ad influire nel singolo caso sulla concreta applicazione della norma incriminatrice stessa». Proprio in ossequio a tale assunto, pur non esplicitamente enunciato, la giurisprudenza, anche se in riferimento a fenomeni successoti diversi da quello de quo, ha già avuto univocamente modo di osservare che l'eventuale abrogazione o le modifiche delle norme esterne alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 648 cod. pen. che definiscono la «provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato> non assumono rilevanza ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e che la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano (Sez. 2, n. 36281 del 2003 cit. che, in applicazione del principio, ha ritenuto la non revocabilità, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., di una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato nella specie presupposto, e cioè l'emissione di assegno senza autorizzazione della banca trattaria, fosse stato depenalizzato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa; conforme, Sez.

III, n. 30591 del 2014 cit., che, in applicazione del principio, ha ritenuto la non revocabilità di una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato presupposto relativo alla detenzione di supporti privi del contrassegno SIAE fosse stato successivamente ritenuto incompatibile con la normativa comunitaria). 2.2. In applicazione del medesimo principio di diritto, con riferimento all'odierno fenomeno successorio, ne consegue che la depenalizzazione dell'art. 485 cod. pen., norma penale che definisce la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato in concreto configurato, non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto di ricettazione contestato essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa proveniente da delitto.

3. Il secondo motivo non è consentito: in appello, il corrispondente motivo era stato formulato in modo meramente assertivo (cioé attraverso la semplice richiesta di riconoscerlo, non corredata da alcuna argomentazione), il che rendeva in parte qua l'appello inammissibile per difetto della necessaria specificità; detta causa di inammissibilità parziale dell'atto di appello è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto di cui al capo B), qualificato ai sensi dell'art. 485 cod. pen., non è previsto dalla legge come reato e per l'effetto riduce la pena a mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 30 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il evidente Serg