Sentenza — n. 32774/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TIRANNO VINCENZO nato a CANICATTI' il 24/12/1980 avverso la sentenza emessa in data 03/02/2020 dalla CORTE di APPELLO di PALERMO. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; rilevato che il ricorso viene trattato con le forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 168 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32774/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, sentenza n. 7551 del 08/04/1998, Rv. 210798 - 01) ha già chiarito che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa; di conseguenza, gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa, ed il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio da ritenersi già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TIRANNO VINCENZO nato a CANICATTI' il 24/12/1980 avverso la sentenza emessa in data 03/02/2020 dalla CORTE di APPELLO di PALERMO. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; rilevato che il ricorso viene trattato con le forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato integralmente la sentenza con la quale, in data 25/06/2019, il GUP del Tribunale di Agrigento, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato Vincenzo Tiranno colpevole dei reati di evasione, rapina aggravata e furto, in continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; la Corte di appello ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena riguardante reati separatamente giudicati. Contro questa decisione l'imputato ricorre deducendo violazione dell'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. (il profitto della rapina sarebbe stato interamente recuperato, e le pp.00. non avrebbero patito danni), e dell'art. 168 cod. pen. (trattandosi di revoca facoltativa ex art. 168, comma 2, cod. pen., in difetto di gravame del P.M. la Corte di appello non avrebbe potuto attivarsi di ufficio per revocare il beneficio separatamente riconosciuto all'imputato).
Il ricorso è integralmente inammissibile, perché i motivi sono privi della specificità necessaria (artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.) e manifestamente infondati. Per quanto riguarda il primo motivo, questa Corte (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) è ferma nel ritenere che, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.
Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte di appello, con rilievi esaurienti e corretti, dei quali il ricorrente mostra in concreto di disinteressarsi, ha posto a fondamento del diniego della predetta circostanza attenuante il danno da reato (che ha necessariamente leso la libertà di autodeterminazione e l'integrità psico-fisica delle vittime) e l'entità certo non lieve della somma rapinata (pari ad euro duemilatrecento), il cui successivo recupero sarebbe ai fini de quibus irrilevante, essendo successivo rispetto al momento di consumazione del reato, ma che risulta peraltro recuperata solo in parte (ovvero nella misura di euro millecentosettanta: cfr. sul punto la sentenza di primo grado).Per quanto riguarda il secondo motivo, questa Corte (Sez.
U, sentenza n. 7551 del 08/04/1998, Rv. 210798 - 01) ha già chiarito che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa; di conseguenza, gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa, ed il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio da ritenersi già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato.
Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di reformatio in peius - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione. Al contrario, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del favor rei e quello devolutivo (conforme, su quest'ultima affermazione, Sez. 2, sentenza n. 40989 del 11/04/2018, Rv. 274301 - 01, per la quale è illegittima per violazione del divieto di reformatio in peius, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 168, comma secondo, cod. pen., attesa la natura discrezionale e costitutiva di detto provvedimento).
Ciò premesso, nel caso di specie il ricorrente si limita a richiamare correttamente i predetti principi di diritto, senza tuttavia soffermarsi in alcun modo sulla fattispecie concreta onde argomentarne la riconducibilità, in ipotesi, all'ambito applicativo di cui all'art. 168, comma 2, il che renderebbe la revoca de qua meramente discrezionale e quindi non consentita in difetto di gravame del P.M.; sul punto, il ricorso difetta, quindi, della necessaria specificità. Peraltro, appare evidente che, nel caso di specie, avendo la nuova condanna irrogato all'imputato una pena pari ad anni tre e mesi otto di reclusione, di per sé eccedente i limiti utili ai fini della fruizione del beneficio de quo, ricorressero i presupposti per l'operatività della revoca ex art. 168, comma 1, cod. pen.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, 30 giugno 2021 Il Con igliere estensore ente