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Sentenza — n. 32773/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32773/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32773/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONACO STEFANO nato a LECCE il 04/07/1990 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO- E IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di LECCE, con sentenza in data 17/2/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata secondo il rito abbreviato dal GIP del TRIBUNALE di LECCE, in data 2/7/2019, nei confronti di MONACO STEFANO in relazione ai reati di tentata estorsione ai danni di Schito Giuseppe (capo A) e di rapina ai danni di Andriani Bernardino (capo B). 1.1.

Regesto Legislator

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art. 628 cod.pen, art. 131 bis cod.pen, art. 133 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 32773/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'esposta ricostruzione è stata dunque legittimamente posta a corretto supporto della qualificazione del capo B ai sensi dell'art. 628 cod.pen., ricorrendo con evidenza i relativi elementi caratteristici e distintivi, rispetto alla violenza privata, del profitto (che può consistere in una qualunque utilità) e del relativo dolo. 4.4. Tale specifica e dettagliata motivazione il ricorrente non prende in adeguata considerazione, limitandosi a ribadire la tesi gia esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata.

Parole chiave

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diritto a un difensore legittimazione a contestare licenza legittimazione ad agire legittimazione a ricorrere difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod.pen
art. 131 bis cod.pen
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la decisione è giustificata sulla ricorrenza di una sentenza ex art. 131 bis cod.pen.
art. 133 c.p
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONACO STEFANO nato a LECCE il 04/07/1990 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO- E IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di LECCE, con sentenza in data 17/2/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata secondo il rito abbreviato dal GIP del TRIBUNALE di LECCE, in data 2/7/2019, nei confronti di MONACO STEFANO in relazione ai reati di tentata estorsione ai danni di Schito Giuseppe (capo A) e di rapina ai danni di Andriani Bernardino (capo B). 1.1.

Secondo la conforme ricostruzione dei fatti recepita nella due sentenze di condanna, l'imputato, in concorso con tre soggetti rimasti ignoti, ha prima certato di ottenere, con minaccia e violenza, la restituzione dallo Schito di una imprecisata somma di denaro (senza riuscire a portare a termine l'azione per l'intervento di una terza persona, Andriani Bernardino, che ha permesso alla persona offesa di sottrarsi all'aggressione) e, successivamente, ha violentemente aggredito anche l'Andriani, impossessandosi poi della vettura di quest'ultimo con la quale si è allontanato dal luogo dei fatti.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del capo B come rapina piuttosto che violenza privata, motivo d'appello ignorato dalla Corte territoriale. - violazione di legge quanto alla qualificazione del capo B; la difesa aveva dedotto che l'imputato ha solamente spostato la vettura della persona offesa di pochi metri, dopo averla avviata con le chiavi che erano sul mezzo, senza asportare alcunchè e abbandonando l'auto dop6 averla parcheggiata nei pressi, scambiando anche messaggi sms con la persona offesa indicativi della volontà di restituire il mezzo.

Difetta dunque il dolo di rapina e non ricorre profitto ingiusto né utilità di sorta per l'agente. L'Andriani si è allontanato dal luogo dell'aggressione lasciando l'auto in mezzo alla strada e l'imputato l'ha semplicemente spostata per evitare di attirare l'attenzione delle forze dell'ordine. - vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, anche in relazione all'entità dell'aumento per la continuazione, difettando adeguate risposte al motivo d'appello sul punto. - vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, negate pur in presenza di un precedente di minimo spessore e di una pendenza giudiziaria.

3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.1. Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte con le quali ha richiamato i motivi già esposti.

4. Il ricorso è inammissibile perché generico. 4.1. Le doglianze riproducono infatti pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera ne specificatamente o adeguatamente contrasta. 4.2. Invero, il giudice di appello, per affermare l'infondatezza della tesi difensiva, ha, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato che: - la ricostruzione della dinamica degli eventi (che avevano visto l'imputato Monaco aggredire violentemente la persona offesa Schito nel tentativo di recuperare un pregresso consistente credito, verosimilmente relativo a pregresse cessioni di droga) era del tutto congruente (oltre che con l'addebito di tentata estorsione di cui al capo A) anche rispetto alla qualificazione della condotta sub B quale rapina: invero il Monaco si è impossessato con violenza e minaccia dell'auto in uso al soggetto (appunto, l'Andriani) che aveva accompagnato lo Schito all'incontro con l'imputato medesimo (cfr. pagg. 2-3 e 6-7 della sentenza di primo grado); quest'ultimo, invero, ha spostato il mezzo dal luogo ove l'Andriani l'aveva lasciato (essendosi dato a precipitosa fuga a piedi dopo le violenze subite da parte del Monaco), per poi parcheggiarlo a poca distanza, lasciandolo aperto ma senza le chiavi all'interno.

In tale dinamica, e nelle frasi proferite dall'imputato (che ha anche invitato l'Andriani ad effettuare il passaggio di proprietà del mezzo a proprio favore; cfr. pag. 10 della sentenza d'appello), sono stati logicamente ravvisati univoci elementi indicativi della volontà di impossessamento del mezzo a fine di profitto, dunque del dolo di rapina e dei connessi elementi di profitto e danno; ricostruzione che non risulta affatto messa in crisi dal successivo scambio di messaggi (sms) tra Monaco e Schito, avendo i giudici del merito adeguatamente desunto la strumentalità degli stessi, finalizzati ad evitare le conseguenze penali del gesto, dato che quei messaggi sono di poco successivi all'arrivo delle forze dell'ordine presso l'abitazione del Monaco, su richiesta dell'Andriani . 4.3.

L'esposta ricostruzione è stata dunque legittimamente posta a corretto supporto della qualificazione del capo B ai sensi dell'art. 628 cod.pen., ricorrendo con evidenza i relativi elementi caratteristici e distintivi, rispetto alla violenza privata, del profitto (che può consistere in una qualunque utilità) e del relativo dolo. 4.4. Tale specifica e dettagliata motivazione il ricorrente non prende in adeguata considerazione, limitandosi a ribadire la tesi gia esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata.

5. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la decisione è giustificata sulla ricorrenza di una sentenza ex art. 131 bis cod.pen. nonché di una grave pendenza; dunque con motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).

6. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello ha condiviso e richiamato, a fondamento della statuizione contestata, i plurimi e specifici elementi individuati dal GUP, quali le gravi modalita' dei fatti accertati e l'intensità del dolo, aspetti che univocamente denotano spiccata capacita' criminale. In tal modo il giudice di merito si e' adeguato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilita' di circostanze attenuanti generiche, il giudice puo' limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalita' del colpevole od all'entita del reato ed alle modalita' di esecuzione di esso puo', pertanto, risultare all'uopo sufficiente (cosi', da ultimo, Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, RV. 249163).

7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/6/2021. Il C