Sentenza — n. 32772/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa CORTE di APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 22/9/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA, in data 12/4/2018, nei confronti di REPUPILLI GABRIELE confermava la condanna in relazione a plurime condotte di truffa (capo A) e di frode informatica (capo C). 1.1. Secondo la conforme ricostruzione dei fatti recepita dai giudici del merito, l'imputato ha realizzato (tra il 22.9.2013 e il 16.10.2013) plurime truffe ai danni di numerose persone offese (alle quali venivano offerti in vendita su internet telefoni cellulari e monete d'oro che, nonostante il pagamento del prezzo, non venivano poi consegnati) nonché tre episodi di frode informatica in data 15.11.2012 (poste in essere ai danni di Ginesi Giorgio effettuando transazioni a carico di una carta di credito e di un conto corrente appartenenti al predetto soggetto ignaro). 1.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 ter cod.pen; Sentenza — n. 32772/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione limitatamente al delitto di frode informatica, con eliminazione del relativo aumento di pena, e rigetto nel resto. 3.1. Con memoria difensiva del 3.6.20121 il ricorrente ha contrastato le conclusioni del PG, insistendo sui motivi già proposti. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei soli limiti infra precisati.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REPUPILLI GABRIELE nato a JESI il 30/10/1989 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. RILEVATO IN FATTO .
1. La CORTE di APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 22/9/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA, in data 12/4/2018, nei confronti di REPUPILLI GABRIELE confermava la condanna in relazione a plurime condotte di truffa (capo A) e di frode informatica (capo C). 1.1. Secondo la conforme ricostruzione dei fatti recepita dai giudici del merito, l'imputato ha realizzato (tra il 22.9.2013 e il 16.10.2013) plurime truffe ai danni di numerose persone offese (alle quali venivano offerti in vendita su internet telefoni cellulari e monete d'oro che, nonostante il pagamento del prezzo, non venivano poi consegnati) nonché tre episodi di frode informatica in data 15.11.2012 (poste in essere ai danni di Ginesi Giorgio effettuando transazioni a carico di una carta di credito e di un conto corrente appartenenti al predetto soggetto ignaro). 1.2.
Tuttavia, in considerazione della data di commissione del fatto sub B (la cui data di commissione non è successiva ad alcuna delle condanne irrevocabili figuranti nel certificato del casellario giudiziale), la Corte d'appello ha escluso (limitatamente a tale addebito) che potesse trovare applicazione l'aggravante della recidiva, che dunque eliminava, provvedendo di conseguenza a rideterminare il trattamento sanzionatorio in termini riduttivi.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita rispetto alle truffe di cui al capo A, difettando l'individuazione degli artifici e raggiri. - violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, essendo stato applicato, per ciascuno dei fatti di truffa di cui al capo A, un aumento di pena doppio rispetto all'aumento applicato per il capo B, in assenza di adeguata motivazione. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'entità della pena base per il capo A, rimasta immutata, nonostante la minor gravità del danno, dopo che è stato rideterminato il trattamento sanzionatorio per effetto dell'esclusione, in appello, della recidiva rispetto al solo capo B. - violazione di legge in relazione al mancato rilievo della prescrizione rispetto al capo B.
3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione limitatamente al delitto di frode informatica, con eliminazione del relativo aumento di pena, e rigetto nel resto. 3.1. Con memoria difensiva del 3.6.20121 il ricorrente ha contrastato le conclusioni del PG, insistendo sui motivi già proposti. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei soli limiti infra precisati.
1. Inammissibile è il primo motivo, assolutamente generico, che non considera gli argomenti espressi dai giudici del merito circa gli artifici e raggiri integranti le truffe di causa, ampiamente e diffusamente illustrati alle pagg. 6 e 7 della sentenza d'appello (cfr. richiami alla • serialità delle condotte e alle modalità insidiose -delle vendite on lme,- al meccanismo del pagamento anticipato, alla distanza tra le parti, all'inesistenza originaria del bene offerto in vendita).
2. Inammissibili, perché manifestamente infondati, il secondo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente; invero, per effetto dell'esclusione della recidiva con riferimento al solo capo B (che in primo giudice aveva ritenuto come reato base ai fini della ritenuta continuazione), la violazione più grave è stata logicamente individuata nella truffa, aggravata dalla recidiva, commessa ai danni di Schioppa Luigi; congruo (considerando la recidiva) risulta altresì il corredo motivazionale rispetto alla pena base (mesi 8 di reclusione ed C 80 di multa) e ai 4 aumenti per continuazione per le ulteriori truffe (pari a mesi 2 di reclusione ed C 20 di multa ciascuno, rimasti immutati), laddove è stato valorizzata l'insensibilità manifestata verso le condanne e la disinvoltura mostrata nel delinquere.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie -, come spiegato, evidentemente non ricorre.
3. Fondato, invece, è l'ultimo motivo. Per effetto dell'esclusione della recidiva rispetto alla frode informatica, il reato, commesso in data 15.11.2012, si è prescritto, pur considerando le sospensioni indicate dalla Corte d'appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), in data 18.7.2020 , dunque anteriormente alla pronuncia di secondo grado.
4. Di conseguenza, la pena può essere direttamente rideterminata da questa Corte, scorporando da quella finale (pari ad anni 1, mesi 5 di reclusione ed C 170 di multa), in considerazione delle puntuali indicazioni al riguardo contenute nella sentenza impugnata, l'aumento di pena già applicato in relazione al capo B (pari a 1 mese di reclusione ed C 10 di multa).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 640 ter cod.pen. essendo lo stesso estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena, rideterminando la stessa in anni 1 mesi 4 di reclusione ed C 150 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 15/6/2021 Il Consigliere Es i ore