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Sentenza — n. 32771/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32771/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32771/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CASTROFILIPPO ANTONINO nato a PALERMO il 11/09/1983 LODDO ANTONIO nato a PALERMO il 28/09/1964 avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

Regesto Legislator

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art. 624 cod.pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 32771/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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rapina qualificata reato di poca entità scippo durata dell'infrazione furto di lieve entità tentata rapina

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod.pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CASTROFILIPPO ANTONINO nato a PALERMO il 11/09/1983 LODDO ANTONIO nato a PALERMO il 28/09/1964 avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 28/5/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di TRAPANI, in data 9/10/2019, nei confronti di CASTROFILIPPO ANTONINO e LODDO ANTONIO in relazione al concorso in due fatti di rapina impropria aggravata e di resistenza a pubblico ufficiale; invero, secondo la conforme ricostruzione dei fatti recepita dalle due sentenze di condanna, gli imputati, resisi autori di due distinti furti di denaro e beni mobili (rispettivamente aventi ad oggetto una borsa e un portafogli, nel primo caso custodita all'interno di una vettura in sosta, nell'altro in un deposito per attrezzi agricoli), una volta intercettati dagli operanti che ne stavano controllando i movimenti, si sono dati a rocambolesca fuga mediante la vettura di cui disponevano, venendo infine bloccati solo all'esito di un pericoloso inseguimento, ponendo pure in essere atti di resistenza nei confronti del vice brigadiere Ingrao Palmieri.

Dunque, la condotta oppositiva e violenta posta in essere nei confronti dei militari operanti, già nella fase dell'inseguimento che ha fatto seguito alla sottrazione della res furtiva, ha comportato la qualificazione dei fatti appropriativi in rapina impropria.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta qualificazione come rapina; invero, tra i furti e le condotte integrative della resistenza (fuga in auto e atteggiamenti oppositivi nei confronti degli operanti) è trascorsa circa un'ora di tempo; difetta dunque la contestualità spazio-temporale tra sottrazione e violenza, con la conseguenza che le condotte di cui ai capi A e B debbono essere riqualificate ai sensi dell'art. 624 cod.pen.. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., attesa l'esiguità delle somme sottratte nelle due condotte predatorie (rispettivamente, €120 ed €75). - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva, fondata solamente sui precedenti penali, senza valorizzazione del dato della loro risalenza nel tempo.

L'esclusione della recidiva e la concessione dell'attenuante di cui sopra avrebbero dovuto consentire un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti.

3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 3.1. Con memoria difensiva del 11.6.2021 i ricorrenti hanno insistito sui motivi di ricorso.

4. Il ricorso congiunto è inammissibile perché generico. Le doglianze riproducono infatti pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera ne' specificatamente censura. Il giudice di appello, per affermare l'infondatezza della tesi difensiva, ha infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato che: -la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Rv. 257310 - 01) afferma che nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la I contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo-sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità; nella richiamata fattispecie questa Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina impropria di un furto cui erano seguite immediate indagini di P.G. nell'ambito delle quali gli autori dello stesso, dopo circa due ore, venivano individuati ed arrestati, dopo aver tentato di forzare un posto di blocco).

Massime precedenti conformi: n. 3721 del 1991, n. 2410 del 1999 rv. 214926 - 01, n. 30127 del 2009 rv. 244821 - 01, n. 40421 del 2012 rv. 254171 - 01. E dunque nella fattispecie, caratterizzata da immediate ricerche, predisposizione di posti di blocco, fuga dei malfattori ed inseguimento da parte della PG, con definitiva cattura a poca distanza di tempo (la sentenza d'appello parla di poche decine di minuti, la difesa di circa un'ora) dall'impossessamento dei beni, deve rilevarsi che trattasi di vicenda del tutto analoga a quella richiamata, sicchè manifestamente infondato deve ritenersi il motivo relativo alla richiesta derubricazione dell'addebito. - quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., pur da valutare in relazione al singolo atto predatorio (cfr., Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018, Rv. 272270 - 01) deve considerarsi che, nella fattispecie, non può essere concessa poiché (cfr, Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685 - 01) , in relazione a fatti di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. Nella specie sono stati legittimamente valorizzati (oltre alla non marginalità del danno), gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalle persone offese. - l'aggravante speciale della recidiva, invece, è stata adeguatamente giustificata in relazione ai precedenti penali dei prevenuti e all'assenza di resipiscenza nelle condotte nonostante le condanne riportate e le pene espiate. 4.1.

Tali specifiche e dettagliate motivazioni il ricorso non prende nemmeno in considerazione, limitandosi a ribadire la tesi gia' esposta nei motivi di appello e confutate, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata.

5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.Sentenza a motivazione sempfificata. Così deciso il 15/06/2021 Il Consigliere Estensore STEFAN