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Sentenza — n. 32770/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32770/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32770/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUNDARO' ANTONIO nato a ALCAMO il 26/07/1968 avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato RIGGI PIETRO per FUNDARO' ANTONIO che si riporta ai motivi del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 415bis cod.proc.pen, art. 421bis cod.proc.pen, art. 495 cod.proc.pen; Sentenza — n. 32770/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione agli artt. 415bis e 429 cod.proc.pen. in relazione al mancato deposito, presso la segreteria del PM, all'atto della notifica dell'avviso ex art. 415bis cod.proc.pen., di molti atti di indagine (in particolare della documentazione acquisita dalla G.diF. di Alcamo); l'imputato ha così potuto prenderne visione di documentazione rilevante solo dinanzi al GUP, dopo l'esecuzione del provvedimento di acquisizione di detti atti emesso dal medesimo GUP ex art. 421bis cod.proc.pen. in data 13.5.2014, illegittimo perché portante sanatoria di vizi verificatisi nella fase delle indagini (cfr.

Parole chiave

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reati contro i doveri d'ufficio e professionali omissione del ministero pubblico falsità in documenti di servizio ammissione del pubblico ministero corruzione di pubblici ufficiali stranieri pubblici ufficiali

Disposizioni normative citate

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art. 415bis cod.proc.pen
in relazione al mancato deposito, presso la segreteria del PM, all'atto della notifica dell'avviso ex art. 415bis cod.proc.pen., di molti atti di indagine (in particolare della documentazione acquisita dalla G.diF.
art. 421bis cod.proc.pen
di Alcamo); l'imputato ha così potuto prenderne visione di documentazione rilevante solo dinanzi al GUP, dopo l'esecuzione del provvedimento di acquisizione di detti atti emesso dal medesimo GUP ex art. 421bis cod.proc.pen.
art. 495 cod.proc.pen
- violazione di legge in relazione all'art. 495 cod.proc.pen., essendo stata utilizzata per la decisione documentazione che non ha formato oggetto di formale provvedimento di ammissione da parte del giudice di primo grado; la Corte d'Appello non ha neppure risposto al motivo di gravame al riguardo.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUNDARO' ANTONIO nato a ALCAMO il 26/07/1968 avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato RIGGI PIETRO per FUNDARO' ANTONIO che si riporta ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 14/5/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRAPANI, in data 4/4/2017, nei confronti di FUNDARO' ANTONIO, dichiarava l'intervenuta prescrizione di alcune condotte di truffaldine (in particolare, di quelle poste in essere fino al 30.8.2011) e confermava la condanna in relazione alle restanti ipotesi di truffa aggravata ai danni di più enti pubblici commesse in data 14.12.2011 e 16.12.2011; di conseguenza, riduceva la pena già inflitta dal primo giudice. 1.1. Secondo la conforme ricostruzione del fatto recepita dalle due sentenze di condanna, l'imputato, docente di scuola di secondo grado assunto a tempo indeterminato, ha accettato la designazione e concretamente ricoperto plurimi incarichi professionali presso vari enti pubblici, percependo il relativo compenso, senza dichiarare la propria qualità di dipendente dello Stato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione agli artt. 415bis e 429 cod.proc.pen. in relazione al mancato deposito, presso la segreteria del PM, all'atto della notifica dell'avviso ex art. 415bis cod.proc.pen., di molti atti di indagine (in particolare della documentazione acquisita dalla G.diF. di Alcamo); l'imputato ha così potuto prenderne visione di documentazione rilevante solo dinanzi al GUP, dopo l'esecuzione del provvedimento di acquisizione di detti atti emesso dal medesimo GUP ex art. 421bis cod.proc.pen. in data 13.5.2014, illegittimo perché portante sanatoria di vizi verificatisi nella fase delle indagini (cfr.

Cass., n. 42131\2008). Quest'ultimo giudice ha contraddittoriamente ritenuto che gli atti, sebbene materialmente custoditi presso uffici territoriali della PG, fossero comunque stati messi a disposizione della difesa all'atto della notifica dell'avviso ex art. 415bis cod.proc.pen., mentre poi, sul presupposto della incompletezza delle indagini, ha disposto, ex art. 421bis cod.proc.pen., l'effettiva acquisizione in originale di detti atti al fascicolo delle indagini preliminari. Il Tribunale dibattimentale ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione in questione, ritenendola messa a disposizione dell'imputato già al momento dell'emissione del dell'avviso ex art. 415bis cpp; la Corte d'appello ha parimenti rigettato l'eccezione di inutilizzabilità, senza considerare che l'imputato ha potuto prendere visione della documentazione acquisita dal GUP solo quanto erano oramai precluse diverse scelte di natura processuale. - violazione di legge in relazione all'art. 495 cod.proc.pen., essendo stata utilizzata per la decisione documentazione che non ha formato oggetto di formale provvedimento di ammissione da parte del giudice di primo grado; la Corte d'Appello non ha neppure risposto al motivo di gravame al riguardo. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità rispetto alle ritenute ipotesi di truffa contrattuale, ravvisando la presenza di inganno ai danni degli enti contraenti realizzato successivamente all'espletamento della procedura di selezione, e cioè al momento della redazione delle dichiarazioni di responsabilità, aspetto insussistente in relazione alle due procedure per le quali è stata pronunciata condanna. - violazione di legge e vizio della motivazione rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

I 3. Il ricorso è fondato nei termini infra precisati. 3.1. Dirimente appare il rilievo che la Corte di appello non ha affatto preso in considerazione il secondo motivo di gravame (quello esposto alla pag. 13 e segg. dell'atto di appello), omettendo così di fornire effettiva risposta ad una censura difensiva legittimamente introdotta e non certo infondata, tanto meno in maniera manifesta (invero, nonostante che il primo giudice avesse riservato di decidere sulla formale ammissione delle produzioni documentali del PM, è poi effettivamente mancato il provvedimento ammissivo delle prove documentali, contenenti elementi comunque utilizzati per la decisione). 3.2.

La non manifesta infondatezza del motivo in questione impone di prendere in considerazione l'intervenuta prescrizione delle residuali condotte ascritte (quelle commesse in data 14.12.2011 e 16.12.2011), maturata sin dal 16.6.2019 in assenza di cause di sospensione (cfr. pag. 2 della sentenza di appello). 3.3. Le considerazioni che precedono risultano assorbenti rispetto ai restanti motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 15/06/2021. Il Consigliere Estensore STEFA