Italian Court dismisses appeal for misappropriation of condominium funds due to statute of limitations and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the crime of misappropriation had expired due to specific transfers and requested accounting expertise, but the court found the statute of limitations had already run upon the appellant's resignation. Furthermore, the appeal lacked specific grounds for the first ground of objection and raised issues regarding sentencing that were not properly addressed in the lower court proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The statute of limitations for misappropriation of condominium funds runs from the cessation of the administrator's office, and appeals inadmissible for lack of specificity or new grounds cannot raise prescription issues or sentencing complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FREGNAN GIORGIO, nato a Venezia il 12 ottobre 1970 avverso la sentenza n. 1540/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Venezia il 9 aprile 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 25 maggio 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria presentata dal difensore del Condominio "R1" di Verona, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 aprile 2019 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 28 marzo 2018, con cui FREGNAN GIORGIO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di appropriazione indebita di somme di denaro, di cui aveva il possesso in veste di amministratore del Condominio "R1" di Verona. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:
1) erronea applicazione della legge e vizi di motivazione per essere stati ritenuti dalla Corte d'appello privi di specificità i motivi 2 e 3 dell'atto di impugnazione, che contenevano invece l'indicazione delle precise ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado;
2) erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per essere stato ritenuto sussistente il delitto contestato, senza considerare la consulenza tecnica, prodotta dall'imputato, ove erano delineati tutti i movimenti del conto corrente del Condominio, e senza dare seguito alla richiesta di disporre ex art. 507 c.p.p. una perizia contabile sui documenti, prodotti dalle parti. Inoltre, anche a volere ammettere una differenza di cassa, si tratterebbe di somme non richieste ai condomini e non di somme di cui l'imputato si sarebbe appropriato;
3) erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione per due delle condotte descritte nell'unico capo di imputazione e, precisamente, per la dazione del 17 settembre 2004 di euro 3.000,00 in favore del Condominio "Rossana" e per il prelievo di euro 5.500,00 del 27 aprile 2004. La consumazione del reato sarebbe da collocare al momento delle singole dazioni, poiché è in tale frangente che l'imputato si sarebbe comportato uti dominus;
4) erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione, per non essere state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, con conseguente eccessività della pena irrogata. Secondo il ricorrente, non sarebbero stati valorizzati il suo comportamento processuale e la contenuta offensività di quanto addebitatogli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo difetta di specificità. Il Collegio territoriale, nel ritenere che l'appellante si era limitato a riproporre le stesse doglianze già formulate in primo grado ed espressamente disattese, ha compiuto una corretta lettura dell'atto di appello, effettivamente contenente una reiterazione di rilievi difensivi a cui il giudice di primo grado aveva già dato adeguata risposta. Il menzionato Collegio ha fatto applicazione, quindi, dei principi enunciati da questa Corte secondo cui i motivi di impugnazione, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e puntualmente disattesi dal precedente Giudice, devono considerarsi non specifici, ma solo apparenti, in quanto omettono, in modo del tutto disancorato dal correlativo apparato motivazionale, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838;
Sez. 6, n. 22445 dell'8/5/2009, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di impugnazione vengano aggiunte frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata . meramente assertive ed apodittiche, difettanti di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico del giudice. 1.2 Anche il secondo motivo è privo di specificità. L'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di responsabilità, formulato nei confronti del ricorrente, esponendo le argomentazioni del giudice di primo grado, che ha pienamente condiviso, anche con riguardo alla mancata ammissione di una consulenza tecnica ex art. 507 c.p.p., essendo già stata effettuata una consulenza tecnica sulla base dei dati esposti nei rendiconti e bilanci, redatti dal medesimo imputato. 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un Condominio da parte di colui che ne sia stato amministratore, il reato si consuma all'atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso (Sez. 2, n. 11323 del 9/2/2021, Rv. 280807). Difatti, considerata la natura fungibile del denaro, sino alla cessazione dalla carica l'amministratore potrebbe reintegrare il Condominio delle somme precedentemente disperse.
L'assunto del ricorrente poggia, quindi, su una premessa di diritto erronea, vale a dire il considerare quale dies a quo, per il calcolo della prescrizione, il momento delle singole dazioni. Essendo l'imputato cessato dalla carica il 30 novembre 2011, l'estinzione del reato per prescrizione è maturata a maggio 2019, ossia dopo la pronuncia della sentenza d'appello, avvenuta il 9 aprile 2019. Né, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, la questione della prescrizione, maturata dopo la sentenza d'appello, può farsi valere in questa sede. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Sez. un., n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; conformi, Sez. un., n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv. 231164, e Sez. un., n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv. 239400).1.4 Il quarto motivo non è consentito.
Il ricorrente non aveva dedotto in appello alcunché in ordine alla pena e alle attenuanti generiche, sicché la doglianza non può essere formulata per la prima volta in questa sede. Questa Corte è ferma nel ritenere (v, tra. le altre, Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Rv. 269745) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 25 maggio 2021 Il Consi