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Sentenza — n. 32596/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32596/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32596/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • CONTE Patrizio nato a Napoli il 15/10/1963 avverso l'ordinanza del 16/03/2021 del Trib. Libertà Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale su istanza del difensore; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, avv. Alessandro De Angelis del foro di Roma in sostituzione dell'avv.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32596/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso determina, inoltre, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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testimonianza della vittima diritti del detenuto comunicazione degli elementi a carico statuto di collaboratore dei servizi di intelligence atti istruttori penali agente di polizia

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • CONTE Patrizio nato a Napoli il 15/10/1963 avverso l'ordinanza del 16/03/2021 del Trib. Libertà Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale su istanza del difensore; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, avv. Alessandro De Angelis del foro di Roma in sostituzione dell'avv.

Saverio Campana del foro di Napoli, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 16/03/2021 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, rigettava l'appello proposto nell'interesse di Conte Patrizio avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli del 02/12/2020 con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca della custodia cautelare in corso di esecuzione, applicata in relazione ai reati di tentata estorsione e sequestro di persona, aggravati dal metodo mafioso ex art. 416 bis.1 cod. pen.

2. Avverso la decisione collegiale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Conte, eccependo l'erronea applicazione di norme sostanziali (110, 56 e 629 cod. pen.) e processuali (artt. 273, 299 e 192 cod. proc. pen.) nonché il vizio di motivazione in relazione ai rilievi attinenti ad alcuni atti (verbale d'interrogatorio del collaboratore di giustizia Esposito Giovanni del 29 settembre e del 2 ottobre 2020, verbale di individuazione fotografica e di s.i.t. della persona offesa, ordinanza di revoca della misura nei confronti di Nunnerí Girolamo); ha lamentato inoltre l'omesso riscontro del devoluto. 2.1 Ha precisato il ricorrente che dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare erano emersi fatti sopravvenuti, implementandosi l'istruttoria delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Esposito Giovanni, testimone oculare, il quale aveva escluso la partecipazione del Conte all'episodio descritto nel capo d'imputazione; che ingiustificatamente il tribunale aveva ritenuto priva di riscontri e, quindi, inattendibile tale esclusione di responsabilità, fondando il proprio convincimento sul riconoscimento fotografico effettuato in due circostanze dalla vittima; che in termini contraddittori aveva invece ritenuto attendibile l'Esposito nella valutazione della posizione del co-indagato Nunneri Girolamo, anch'egli inizialmente riconosciuto dalla persona offesa, la quale aveva in seguito ammesso l'errore di persona.

3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi che costituiscono reiterazione di censure già sottoposte al giudice dell'impugnazione cautelare ed adeguatamente definite.

4. Il fatto sopravvenuto a base dell'appello è costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Esposito Giovanni, ritenute tuttavia dal tribunale non in grado di influire sul quadro indiziario. Con argomentazioni immuni da vizi logici e con le quali il ricorrente non si confronta criticamente, l'ordinanza impugnata ha infatti richiamato il tenore del precedente provvedimento emesso in sede di riesame, sottolineando come, rispetto al giudicato cautelare ed alla riscontrata esistenza deì gravi indizi a carico del Conte, le dichiarazioni dell'Esposíto non costituissero elemento di novità perché prive di qualsiasi riscontro, circostanza peraltro non oggetto di specifica contestazione; l'identificazione del Conte da parte della vittima era stata invece ribadita a seguito di un ulteriore riconoscimento fotografico.

5. Del tutto irrilevante è la situazione processuale del Nunneri, posto che non costituisce necessariamente fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, la decisione favorevole resa in diverso giudizio cautelare nei confronti di un co-indagato, poiché l'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione, prevista dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. opera a condizione che questa non sia fondata su motivi esclusivamente personali (Cass. sez. 6, sent. n. 31241 del 14/09/2020 - dep. 09/11/2020 - Rv. 279887); nel caso di specie, la vittima non ha confermato il riconoscimento, fatto rilevante ovviamente solo per la posizione del Nunneri, e che non priva di per sé la capacità mnemonica del dichiarante, a fronte delle valutazioni effettuate a suo tempo in sede di riesame.

6. L'inammissibilità del ricorso determina, inoltre, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pre