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Sentenza — n. 32595/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32595/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32595/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DELLA GATTA ROSARIO nato a CAPUA il 05/11/1987 DI MAURO GUGLIELMO nato a NAPOLI il 13/09/1973 PICONE LELLO nato a NAPOLI il 18/10/1993 avverso l'ordinanza del 10/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto che la Corte di Cassazione annulli con rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di Della Gatta Rosario e di Picone Lello limitatamente all'aggravante di cui all'art.416bis 1 c.p.; rigetto nel resto dei ricorsi. Rigetti il ricorso di Di Mauro Guglielmo. Letta la memoria di replica della difesa depositata in cancelleria a firma dell'avv.to Stellato con la quale si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso per entrambi gli indagati.

Regesto Legislator

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art. 34 cod.proc.pen, art. 273 cod.proc.pen, art. 172 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen, art. 416 bis c.p, art. 309 comma 7 c.p; Sentenza — n. 32595/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2.1 I ricorsi Di Mauro e Picone non sono fondati e devono, pertanto, essere respinti mentre il ricorso Della Gatta è fondato nei limiti che verranno indicati. Ed invero, quanto alla dedotta nullità del provvedimento del riesame per incompatibilità dei componenti del collegio, esposta nei ricorsi a firma avv.to Stellato, va ricordato come secondo l'orientamento costante di questa Corte di cassazione l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Rv. 273852).

Parole chiave

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prova liberatoria esclusione del testimone facoltà di astenersi dal testimoniare pericolo di reiterazione verosimiglianza della persecuzione principio della libertà di prova

Disposizioni normative citate

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art. 34 cod.proc.pen
Della Gatta, tramite il proprio difensore avv.to Stellato, deduceva: - nullità del provvedimento impugnato per essere stato emesso da giudice incompatibile ed illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod.proc.pen.
art. 273 cod.proc.pen
2 e 8 D.Lgs 74 del 2000 nonché in relazione all'art. 273 cod.proc.pen.
art. 172 cod.proc.pen
2.2 In relazione alla doglianza in materia di omesso rispetto dei termini per la trasmissione degli atti, oggetto di doglianze nei ricorsi Della Gatta e Di Mauro, va rilevato come la disposizione di cui all'art. 172 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
In conclusione, le impugnazioni Di Mauro e Picone devono ritenersi infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
art. 416 bis c.p
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p.
art. 309 comma 7 c.p
nei confronti di Della Gatta Rosario, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Firenze competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 c.p.p..
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DELLA GATTA ROSARIO nato a CAPUA il 05/11/1987 DI MAURO GUGLIELMO nato a NAPOLI il 13/09/1973 PICONE LELLO nato a NAPOLI il 18/10/1993 avverso l'ordinanza del 10/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto che la Corte di Cassazione annulli con rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di Della Gatta Rosario e di Picone Lello limitatamente all'aggravante di cui all'art.416bis 1 c.p.; rigetto nel resto dei ricorsi. Rigetti il ricorso di Di Mauro Guglielmo. Letta la memoria di replica della difesa depositata in cancelleria a firma dell'avv.to Stellato con la quale si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso per entrambi gli indagati.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 10 febbraio 2021, il tribunale della libertà di Firenze respingeva le istanze di riesame avanzate nell'interesse di Della Gatta Rosario e Picone Lello entrambi sottoposti all'obbligo di dimora nonché di Di Mauro Guglielmo, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziati dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di reati in tema di fatturazione per operazioni inesistenti, riciclaggio ed autoriciclaggio. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli indagati;

Della Gatta, tramite il proprio difensore avv.to Stellato, deduceva: - nullità del provvedimento impugnato per essere stato emesso da giudice incompatibile ed illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra le funzioni di G.I.P. e di giudice del riesame posto che il Presidente ed il relatore del provvedimento avevano svolto funzioni di G.I.P. emettendo decreti autorizzativi delle intercettazioni; - nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 309 comma quinto cod.proc.pen. poiché gli atti erano stati trasmessi al tribunale del riesame il sesto giorno senza che potesse rilevare la scadenza in giorno festivo trattandosi di norma inderogabile; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 2 e 8 D.Lgs 74 del 2000 nonché in relazione all'art. 273 cod.proc.pen. posto che la gravità indiziaria era stata fondata su un ragionamento sintetico che non aveva tenuto conto delle circostanze esposte nella memoria depositata in sede di riesame) ove si sottolineava che Della Gatta svolgeva un mero ruolo esecutivo all'interno della società; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante dì cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. poiché la motivazione era sul punto inconsistente e basata su una presunzione assoluta di conoscenza dei soggetti coinvolti; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alle esigenze cautelari avuto riguardo alle intervenute dimissioni del Della Gatta dalla Loreta Costruzioni. 1.3 Di Mauro Guglielmo, a mezzo di ricorso dello stesso avv.to Stellato, deduceva con i primi tre motivi le stesse doglianze avanzate nel ricorso Della Gatta; lamentava poi: - insussistenza della gravità indiziaria in ordine all'aggravante di mafia contestata al Di Mauro e risalenza nel tempo delle condotte contestate che avrebbe consentito una rivalutazione delle esigenze cautelar', avuto anche riguardo alle date dei fatti descritte dai collaboratori; violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 1.4 L'avv.to Bellopede, nell'interesse di Picone, lamentava, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in merito all'asserita esistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla scorta della sola titolarità formale della ditta omonima e sul ruolo di prelevatore di somme di denaro contante, senza indicazione del concreto apporto causale fornito, emergendo dall'informativa di reato l'assenza dell'indagato da tutte le fasi organizzative ed operative della predisposizione delle false fatture. Con un secondo motivo lamentava violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc.pen. con riferimento alle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 I ricorsi Di Mauro e Picone non sono fondati e devono, pertanto, essere respinti mentre il ricorso Della Gatta è fondato nei limiti che verranno indicati. Ed invero, quanto alla dedotta nullità del provvedimento del riesame per incompatibilità dei componenti del collegio, esposta nei ricorsi a firma avv.to Stellato, va ricordato come secondo l'orientamento costante di questa Corte di cassazione l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Rv. 273852).

E deve altresì essere rilevato che questa stessa pronuncia ha dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. proposta dall'imputato il quale, nel giudizio di merito, non aveva avanzato alcuna richiesta di ricusazione. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare l'infondatezza dei motivi avanzati nei rispettivi ricorsi e ciò sia perché l'eventuale incompatibilità non eccepita con specifica istanza di ricusazione non è causa dell'invocata nullità sia, altresì, perché la dedotta questione di illegittimità costituzionale è comunque irrilevante. 2.2 In relazione alla doglianza in materia di omesso rispetto dei termini per la trasmissione degli atti, oggetto di doglianze nei ricorsi Della Gatta e Di Mauro, va rilevato come la disposizione di cui all'art. 172 cod.proc.pen. sulla proroga al giorno successivo del termine scadente in giorno festivo sia principio generale dell'ordinamento la cui applicazione risulta estesa al riesame; si è difatti affermato come la scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo (Sez. 3, n. 46392 del 17/02/2017, Rv. 271793).

Analogamente deve ritenersi anche per il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti che, ove scadente di domenica, non può essere rispettato per l'evidente ragione della chiusura degli uffici giudiziari e, quindi, va prorogato al giorno seguente; anche tale motivo è pertanto non fondato. 2.3 Quanto agli altri motivi avanzati nell'interesse del Della Gatta, la doglianza in tema di gravità indiziaria si risolve in una lettura alternativa di elementi probatori non consentita in questa sede di legittimità in assenza di illogicità della motivazione dell'ordinanza del riesame tanto più manifesta; invero, il tribunale della libertà di Firenze, con le ampie argomentazioni esposte alle pagine 24-25 dell'ordinanza, ha elencato le circostanze di fatto sulla base delle quali ritenere che Della Gatta fosse pienamente e consapevolmente coinvolto, pur nell'ambito delle sue mansioni, nella emissione delle fatture per operazioni inesistenti da parte della società Loreta Costruzioni per la quale prestava attività.

Ed a fronte di tali precisi argomenti, ricavati dalla lettura di intercettazioni e della ricostruzione delle attività svolte, si insiste nel prospettare un ruolo di subordinazione del ricorrente nella predetta società che non avrebbe efficacia esimente sussistendo comunque un'ipotesi di concorso materiale punibile. Fondata è invece la contestazione in relazione all'aggravante di mafia riconosciuta nei confronti di Della Gatta; invero, il tribunale della libertà, pur riconoscendo che la misura cautelare risulta applicata al predetto indagato perché i contestati reati sono aggravati dall'essere stati compiuti al fine di agevolare l'associazione camorristica "clan dei casalesi", non ha poi specificato nella parte motiva sulla base di quali elementi potere ritenere che il Della Gatta abbia agito con tale preciso fine.

Il provvedimento impugnato non contiene infatti alcuna specifica argomentazione dalla quale ricavare la consapevolezza del predetto indagato di agire in contatto con altri esponenti camorristici od al fine di agevolare un preciso gruppo; sarà, pertanto, onere del giudice di rinvio motivare su tale particolarmente aspetto. Rimangano conseguentemente assorbite anche le doglianze sulle esigenze cautelari, dovendo in sede di rinvio valutarsi le stesse alla luce del mantenimento o meno della gravità indiziaria in relazione alla contestata aggravante. 2.4 Riportandosi alle argomentazioni che precedono quanto ai motivi avanzati nell'interesse del Di Mauro analoghi a quelli del ricorso Della Gatta, quanto alle contestazioni in tema di gravità indiziaria va ricordato come, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(per tutte v.

Cass. Sez. U, 22/3/2000- 2/5/2000, n. 11, Audino, Riv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (per tutte, Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 11, Audino, Rv. 215828).

Orbene, nel caso in esame, alcuno dei denunciati vizi si presenta nella impugnata ordinanza che ha correttamente esposto alle pagine 20-23 gli elementi indiziari sussistenti a carico del ricorrente, il quale risulta raggiunto da diverse chiamate di correità perché indicato come soggetto organico dell'associazione camorristica alle dipendenze di Iovine nonché coinvolto nelle attività di falsa fatturazione nell'interesse di tale gruppo. E tali considerazioni, basate su precise circostanze indiziarie interpretate senza manifesta illogicità, appaiono non censurabili nella presente sede anche in relazione alla contestata e ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. essendosi evidenziato lo stabile collegamento dell'indagato con l'associazione nell'interesse della quale operava.

Infine, in relazione alle esigenze cautelari correttamente l'impugnata ordinanza evidenziava come l'accertata gravità indiziaria anche per la suddetta aggravante comportava la presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria che non risulta superata da alcun elemento specifico. Il ricorso Di Mauro deve, pertanto, essere respinto.\)/ 2.5 Quanto al ricorso del Picone, anch'egli sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, il primo motivo contesta la gravità indiziaria proponendo, anch'esso, una lettura alternativa degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari non consentita nella presente sede.

La doglianza, inoltre, svaluta la portata e la rilevanza della funzione di amministratore dell'impresa attraverso la quale il meccanismo delle false fatturazioni risulta posto in essere, perseguito e realizzato nel tempo. Questa Corte di cassazione ha già affermato la responsabilità a titolo di concorso dell'amministratore di diritto con le condotte illecite di quello di fatto, sia in tema di bancarotta che in tema di reati tributari; e così si è affermato come sussiste la responsabilità dell'amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con l'amministratore di fatto non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Rv. 261814).

In tema di reati tributari, si è affermato che del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, Rv. 280723).

L'applicazione dei sopra esposti principi, che stabiliscono la responsabilità a titolo di concorso dell'amministratore di diritto nelle condotte illecite poste in essere dall'amministratore di fatto per omesso impedimento dell'evento, impongono ritenere che, anche in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il titolare dell'impresa individuale utilizzata per tali operazioni risponde in concorso con l'amministratore di fatto ove sussistano elementi concreti per ritenerlo consapevole dell'utilizzazione di quella ditta per le attività illecite.

E nel caso in esame, correttamente il tribunale della libertà ricavava la piena consapevolezza del Picone dalle successive attività di prelevamento di somme contanti indicate alle pagine 26-27 che facevano emergere non un ruolo meramente passivo dello stesso , bensì lo svolgimento di precisi compiti nell'ambito della compagine associativa. Infine, altresì infondata appare la doglianza in tema di esigenze cautelari posto che il provvedimento impugnata indicava a pagina 27 le circostanze sulla base delle quali affermare l'esistenza del pericolo di reiterazione dei reati in forza della natura dell'attività illecita già portata a termine nei tempo.

In conclusione, le impugnazioni Di Mauro e Picone devono ritenersi infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p. nei confronti di Della Gatta Rosario, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Firenze competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 c.p.p.. Rigetta i ricorsi di Di Mauro Guglielmo e Picone Lellofi che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter dis