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Ordinanza — n. 32594/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation sentence detention term due to appellate calculation error without violating reformatio in peius.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32594/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a detention sentence previously issued by itself, reducing the term from one year, nine months, and ten days to one year, eight months, and ten days. This procedural adjustment addressed a material error in the appellate court's calculation of the reduction for the abbreviated trial procedure. The court ruled that while the new term was lower than the original, it could not be reduced further as it already fell below the statutory minimum applicable to the case.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court may correct a material error in a sentence issued by itself if the correction does not violate the principle of reformatio in peius, provided the final sanction remains within the limits of the original judgment's intent.

Parole chiave

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reformatio in peius material error correction detention sentence reduction abbreviated trial procedure statutory minimum penalty Cassation procedure appellate calculation error riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018 Rv. 274390
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Testo completo

ente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO NARDO ANTONINO nato a PALERMO il 21/06/1975 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto procedersi alla correzione della pena detentiva lasciando inalterata la pecuniaria.

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO Letti gli atti del procedimento n. 8687/2021 nei confronti di Lo Nardo Antonino definito con sentenza di questa Corte di cassazione del 5 maggio u.s.; ritenuto che con la predetta sentenza è stata inflitta al Lo Nardo la pena di anni 1, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed C 2667,00 di multa quale effetto dell'eliminazione dell'aumento per continuazione e del calcolo della riduzione per il rito abbreviato sulla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed C 4.000,00 di multa già stabilita dalla corte di appello; che tuttavia la corte di appello di Palermo, nella impugnata sentenza del 15 settembre 2020 nei confronti del Lo Nardo, aveva inflitto una pena detentiva inferiore di anni 1, mesi 8, giorni 10 di reclusione; che tale pena, per quanto errata posto che la riduzione di un terzo sulla pena finale di anni 2 e mesi 11 di reclusione inflitti in appello avrebbe dovuto comportare l'irrogazione di una sanzione detentiva pari ad anni 1, mesi 11 e giorni 10 di reclusione, non può comunque essere elevata; che secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di identica entità rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018 Rv. 274390). ritenuto pertanto che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale riducendo la sanzione detentiva inflitta con la sentenza di questa Corte di cassazione del 5 maggio u.s. nei confronti del Lo Nardo sostituendo la pena detentiva di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione con quella di anno 1, mesi 8, giorni 10 di reclusione; che tale pena non può ulteriormente essere ridotta, pur in presenza dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, trattandosi di sanzione già inferiore al minimo edittale calcolata per errore dal giudice di appello e tuttavia non emendabile nel giudizio di legittimità perché non oggetto di impugnazione da parte del P.G.;

P.Q.M.

Ordina correggersi la pena detentiva inflitta a Lo Nardo Antonino con la sentenza n. 20324/21 di questa corte del 5 maggio 2021 sostituendo le parole "anni uno, mesi nove, giorni 10 di reclusione" con quelle esatte:" anni uno, mesi otto, giorni dieci di reclusione". Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale. Roma, 8 luglio 2021 IL CONSIGLIERE ES IL PRESIDENTE Dott. Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANC