Sentenza — n. 32591/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • CAVALLARO Ivan nato a Palermo il 19/11/1976 avverso la sentenza del 18/11/2020 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 18/11/2020 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 17/10/2018 con la quale Cavallaro Ivan era stato condannato con rito abbreviato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita, aggravata dall'aver commesso il fatto con abuso di relazioni d'ufficio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32591/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di Appello ha altresì, evidenziato, in relazione all'art. 131 bis cod. pen., non solo la ripetizione delle condotte delittuose, commesse in epoca diversa (obiettivamente riscontrabile dall'appropriazione indebita di documenti, oggetti, mezzi e denaro) ma anche la non lieve entità del danno complessivamente causato, in tal modo congruamente motivando il rigetto della richiesta. Il diniego delle attenuanti generiche è stato in termini adeguati giustificato con la personalità negativa dell'imputato, desumibile dall'intensità del dolo, con riferimento alle modalità di realizzazione delle condotte ed alla loro reiterazione.
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • CAVALLARO Ivan nato a Palermo il 19/11/1976 avverso la sentenza del 18/11/2020 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 18/11/2020 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 17/10/2018 con la quale Cavallaro Ivan era stato condannato con rito abbreviato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita, aggravata dall'aver commesso il fatto con abuso di relazioni d'ufficio.
2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, basata esclusivamente sulle inattendibili dichiarazioni della persona offesa, riportate nella querela, acquisita agli atti, in ragione del suo prematuro decesso; in ogni caso il Cavallaro, amministratore unico della Autofrigo Cavallaro s.r.l. e socio al 50%, aveva effettuato gli atti dispositivi contestati per soddisfare interessi sociali; - violazione di legge per il diniego dell'esclusione della punibilità per irrilevanza del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. (la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che l'istituto non potesse trovare applicazione per la pluralità delle condotte, unite dal vincolo della continuazione, a fronte, invece, della unitarietà dell'azione delittuosa, svoltasi in unico contesto spazio - temporale) - violazione di legge e vizio di motivazione per l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi che reiterano censure compiutamente esaminate dalla corte territoriale. È infatti principio acquisito in giurisprudenza che non supera il vaglio di ammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa riproposizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex multis Cass. sez. 6, sent. n. 20377 dell'11/03/2009 - dep. 14/05/2009 - Rv. 243838).
4. Con motivazione immune da vizi logici, con doppia pronuncia conforme di condanna, i giudici di merito hanno accertato la responsabilità dell'imputato non soltanto - come sostenuto nel primo motivo di ricorso - sulla base delle dichiarazioni della persona offesa ma dei riscontri costituiti dalle altre prove dichiarative (testimonianza del commercialista della società e della madre dei Cavallaro), in mancanza di prove circa il dedotto risentimento della vittima o l'utilizzo degli importi nell'interesse sociale.
5. La Corte di Appello ha altresì, evidenziato, in relazione all'art. 131 bis cod. pen., non solo la ripetizione delle condotte delittuose, commesse in epoca diversa (obiettivamente riscontrabile dall'appropriazione indebita di documenti, oggetti, mezzi e denaro) ma anche la non lieve entità del danno complessivamente causato, in tal modo congruamente motivando il rigetto della richiesta. Il diniego delle attenuanti generiche è stato in termini adeguati giustificato con la personalità negativa dell'imputato, desumibile dall'intensità del dolo, con riferimento alle modalità di realizzazione delle condotte ed alla loro reiterazione.
5. L'inammissibilità del ricorso determina a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agost