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Sentenza — n. 32590/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32590/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32590/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GREGGIO MIRCO nato a SANT'ELENA il 14/07/1959 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le note di replica della difesa che ha insistito nei motivi e chiesto l'annullamento della sentenza.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen, art. 108 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 32590/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Né sussiste in alcun modo la denunciata omessa motivazione in punto art. 131 bis cod.pen., escluso dal giudice di appello sulla base delle approfondite argomentazioni spese alle pagine 5- 6 della sentenza e fondate su precise circostanze del fatto e della personalità; argomenti questi che il giudice di merito ha anche utilizzato per motivare la negazione delle attenuanti generiche con conclusioni prive dei lamentati vizi.

Parole chiave

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difesa penale truffa in materia di credito abbandono del procedimento per truffa spese di difesa diritti della difesa lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
art. 108 cod. proc. pen
Difatti, secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione, la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GREGGIO MIRCO nato a SANT'ELENA il 14/07/1959 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le note di replica della difesa che ha insistito nei motivi e chiesto l'annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 8 gennaio 2021, la corte di appello di Torino, confermava la pronuncia del tribunale di Verbania del 19 maggio 2016 che aveva condannato Greggio Mirco alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa ai danni di Luppari Renato. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Bellina, il quale deduceva con distinti motivi: - violazione di legge ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. con riferimento alla mancata concessione del termine a difesa all'udienza del 2 marzo 2016 dinanzi al tribunale di primo grado, all'assoluzione dell'imputato ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche; - difetto di motivazione con riferimento alle doglianze difensive esposte nell'atto di appello essendosi la corte di merito limitata a riprodurre la decisione del giudice di primo grado anche in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. ed alle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Tutti i motivi sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte. Invero, quanto al primo motivo, correttamente la corte di appello di Torino ha evidenziato che la mancata concessione del termine a difesa , costituendo nullità a regime intermedio, avrebbe dovuto essere sollevata immediatamente dopo la sua integrazione; circostanza questa che non risulta essersi avverata nel procedimento in esame. Difatti, secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione, la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua - sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Rv. 278823).

E nel caso in esame alcuna eccezione veniva sollevata all'udienza del 2 marzo 2016 quando il tribunale rigettava la richiesta così che la nullità non può poi essere eccepita nel grado di giudizio successivo. , Quanto alle altre doglianze, la corte di appello non è incorsa né in violazioni di legge né in difetti di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità dell'imputato; va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837).

Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).

Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente è costituito dall'accertata messa in vendita di beni che, per quanto regolarmente pagati, non erano mai stati consegnati, cui seguiva anche la spedizione di una raccomandata che avrebbe dovuto contenere la restituzione dell'importo risultata invece totalmente priva di contenuto.

Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Peraltro, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Né sussiste in alcun modo la denunciata omessa motivazione in punto art. 131 bis cod.pen., escluso dal giudice di appello sulla base delle approfondite argomentazioni spese alle pagine 5- 6 della sentenza e fondate su precise circostanze del fatto e della personalità; argomenti questi che il giudice di merito ha anche utilizzato per motivare la negazione delle attenuanti generiche con conclusioni prive dei lamentati vizi.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2021 CONSIGLIER