Sentenza — n. 32589/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASEMPLIFiCATA SENTENZA sui ricorsi proposti da: COSTA GIORGIO nato a BITONTO il 09/12/1990 MERCURIO VITO nato a MODUGNO il 12/12/1991 RIZZI VITO nato a BITONTO il 20/11/1992 SCHIRALDI BRUNO nato a BITONTO il 16/03/1990 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 32589/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue affermare che stante l'integrale annullamento della sentenza di patteggiamento in appello, il giudice di rinvio non è incorso in alcuna violazione del divieto di reformatio irrogando una pena inferiore a quella stabilita in primo grado ma riconoscendo la recidiva che la pronuncia ex art. 599 bis cod.proc.pen. aveva escluso e ciò perché l'annullamento era avvenuto come espressamente statuito in toto e cioè con riferimento a tutti gli aspetti riguardanti il calcolo della pena e, quindi, anche in relazione all'esclusione della recidiva.
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SEMPLIFiCATA SENTENZA sui ricorsi proposti da: COSTA GIORGIO nato a BITONTO il 09/12/1990 MERCURIO VITO nato a MODUGNO il 12/12/1991 RIZZI VITO nato a BITONTO il 20/11/1992 SCHIRALDI BRUNO nato a BITONTO il 16/03/1990 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 14 settembre 2020, la corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio dalla corte di cassazione che con pronuncia 27/11/2019 aveva annullato la precedente sentenza di appello del 5 marzo 2019, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del tribunale di Bari del 16.3.2018, ritenuta l'equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e la contestata recidiva, rideterminava la pena inflitta a Schiraldi Bruno, Costa Giorgio, Rizzi Vito e Mercurio Vito in anni 4 di reclusione ed C 18.000 di multa ciascuno perchè ritenuti colpevoli del delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, tramite il proprio difensore avv.to Noviello, deducendo violazione del divieto di reformatio in pejus nella parte in cui, a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione, il giudice di rinvio aveva ritenuto sussistenti le recidive contestate agli imputati che la prima sentenza di appello aveva invece escluso. 1.3 Con le conclusioni depositate in cancelleria il Procuratore Generale deduceva che: "la mancata riproposizione dei motivi attinenti al merito e la stessa portata delle conclusioni rassegnate in sede di giudizio riferite alla sola misura della pena, appare consentire di ritenere corretta la limitazione del giudizio al profilo sanzionatorio, rispetto al quale, per effetto dell'annullamento della precedente sentenza, la Corte d'Appello aveva autonomia di giudizio sia in relazione alla valutazione della recidiva sia al giudizio di bilanciamento delle circostanze ed alla determinazione della pena finale'.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il motivo è infondato ed i ricorsi devono, pertanto, essere respinti. Invero, la corte di appello, non è incorsa in violazioni del divieto di reformatio in pejus posto che la sentenza di annullamento di questa corte di cassazione del 27 novembre 2019, affermata l'illegalità della pena irrogata, aveva testualmente stabilito che:" ciò travolge in toto l'accordo intervenuto fra le parti ed impone quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la trasmissione degli atti alla competente corte d'appello per la celebrazione del giudizio".
Ne consegue affermare che stante l'integrale annullamento della sentenza di patteggiamento in appello, il giudice di rinvio non è incorso in alcuna violazione del divieto di reformatio irrogando una pena inferiore a quella stabilita in primo grado ma riconoscendo la recidiva che la pronuncia ex art. 599 bis cod.proc.pen. aveva escluso e ciò perché l'annullamento era avvenuto come espressamente statuito in toto e cioè con riferimento a tutti gli aspetti riguardanti il calcolo della pena e, quindi, anche in relazione all'esclusione della recidiva.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Sentenza a motivazione semplificata. oma, 8 luglio 2021 IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE Dot