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Sentenza — n. 32588/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on peculato conviction, rejecting burden of proof inversion claims based on recent case law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32588/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Carlo Spreafico's cassation appeal against a second-instance conviction for peculato. The defense argued that recent jurisprudence required the prosecution to prove the illicit nature of expenses, rather than the defendant justifying them, and claimed the lower court erred in its burden of proof analysis. The court held that the binding precedent from July 2018 explicitly mandated the lower court to reclassify unaccounted expenses as peculato, rendering the appeal's arguments regarding the burden of proof unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 314 c.p.: The binding precedent of the Supreme Court requires the reviewing court to reclassify unaccounted public official expenses as peculato, and recent jurisprudence clarifying the burden of proof does not invalidate such a decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
peculato conviction burden of proof inversion binding precedent public official liability expense justification cassation appeal reclassification of facts recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 314 c.p.
2.1 I motivi proposti sono infondati dovendosi tenere conto del preciso onere demandato dalla ( sentenza di annullamento di questa Corte di cassazione al giudice del rinvio a seguito della riqualificazione delle condotte di appropriazione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari ai sensi dell'art. 314 cod.pen..
Art. 316 ter c.p.
2.2 L'ultimo motivo è proposto in difetto di interesse; invero, l'imputato, in sede di rinvio è stato condannato alla stessa pena di 8 mesi di reclusione ottenuta all'esito del primo giudizio di appello in relazione al meno grave delitto di cui all'art. 316 ter cod.pen.
Art. 157 c.p.
Art. 161 c.p.
art. 314 cod.pen
2.1 I motivi proposti sono infondati dovendosi tenere conto del preciso onere demandato dalla ( sentenza di annullamento di questa Corte di cassazione al giudice del rinvio a seguito della riqualificazione delle condotte di appropriazione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari ai sensi dell'art. 314 cod.pen..
art. 627 cod.proc.pen
art. 316 ter cod.pen
2.2 L'ultimo motivo è proposto in difetto di interesse; invero, l'imputato, in sede di rinvio è stato condannato alla stessa pena di 8 mesi di reclusione ottenuta all'esito del primo giudizio di appello in relazione al meno grave delitto di cui all'art. 316 ter cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018
(Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPREAFICO CARLO nato a BARZANO' il 31/08/1951 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa alle spese di ristorazione e alle spese varie.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 30 gennaio 2020, la corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con la pronuncia 11-7-18 aveva annullato la precedente decisione di appello dell'i dicembre 2017, riqualificando i fatti contestati a Spreafico Carlo ai sensi dell'art. 314 cod.pen., ritenuta la responsabilità per i fatti di peculato, ad esclusione delle spese relative all'acquisto di quadri, cornici e libri, rideterminava la pena allo stesso inflitta in mesi 8 di reclusione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Dinoia, il quale deduceva con plurimi motivi: - nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 606 comma primo lettera b) codice procedura penale, nonché ai sensi della lettera e) dello stesso articolo, per inosservanza dell'articolo 314 codice penale e per manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'onere probatorio relativo alla giustificazione ed alla rendicontazione delle spese oggetto di rimborso; richiamata la motivazione della Corte d'appello circa la supposta assenza di prova da parte dell'imputato della riconducibilità delle spese effettuate alle attività del gruppo consiliare, la difesa richiamava la recente giurisprudenza della stessa sezione sesta di questa Corte di cassazione che escludeva la configurabilità del delitto di peculato nel caso in cui il pubblico ufficiale non fornisca giustificazione del contributo erogato non potendo derivare l'illiceità della spesa da tale mancata prova fornita dall'imputato idovendo essere sempre la pubblica accusa a dimostrare l'avvenuta appropriazione di somme per scopi non istituzionali; - nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 606 comma uno lettere b) ed e) codice procedura penale, per inosservanza dell'articolo 314 del codice penale, con riferimento ai rimborsi delle spese per viaggi e trasferte posto che mancava la prova dell'appropriazione e della offensività della condotta avendo, il ricorrente, rinunciato all'assegnazione della macchina di ufficio e proceduto al rimborso delle spese sostenute; - nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 606 comma primo lettera e) codice procedura penale per difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta illegittimità del rimborso della spesa effettuata in occasione del trasloco del consiglio regionale trattandosi di somme connesse ad attività istituzionale; - nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 606 lettera c) codice procedura penale per violazione del principio del divieto di reformatio in peius e di intangibilità del giudicato con riferimento al rimborso delle spese per l'affitto di una sala conferenza, per il rinnovo della quota associativa dell'ordine dei giornalisti, per le ricariche telefoniche e per l'acquisto di biciclette come contributo ad una associazione benefica, trattandosi tutti di fatti sui quali era stata pronunciata la prescrizione da parte della prima sentenza di appello divenuta definitiva a seguito della mancata impugnazione da parte del procuratore generale di tale punto della sentenza . 1.3 Nelle conclusioni depositate in cancelleria il Procuratore Generale chiedeva il parziale annullamento della pronuncia impugnata osservando come:" Il profilo di più specifica rilevanza attiene alle spese c.d.ambivalenti, ossia quelle spese che per loro natura non possono ritenersi di per sé incompatibili con le finalità pubbliche per le quali sono assegnati i fondi. .....

Al di là, dunque, delle spese già individuate nel corso dei giudizi come ontologicamente estranee alle finalità del Fondo e rispetto alle quali la prova può discendere dalla stessa documentazione acquisita, nel caso di specie la Corte d'Appello ha posto a fondamento della decisione, quanto alle spese di ristorazione, la mancata giustificazione della connessione delle stesse ad incontri o eventi istituzionali organizzati dal gruppo consiliare e la produzione dei soli scontrini fiscali e fatture. Tale elemento, dal carattere neutro al pari della voce di spesa, non appare sostenuto da altro elemento indiziario, nemmeno deducibile dalla sistematidtà e sproporzione delle spese a fronte delle giustificazioni offerte dalla Difesa.... alla luce delle considerazioni svolte e dei richiamati principi interpretativi, ...chiede che la Corte di Cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa alle spese di ristorazione e alle spese varie".

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 I motivi proposti sono infondati dovendosi tenere conto del preciso onere demandato dalla ( sentenza di annullamento di questa Corte di cassazione al giudice del rinvio a seguito della riqualificazione delle condotte di appropriazione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari ai sensi dell'art. 314 cod.pen.. Invero, la corte di appello, non è incorsa nelle dedotte violazioni di legge né in difetti di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità dell'imputato essendosi attenuta ai principi dettati dalla sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Corte di cassazione in data 11 luglio 2018; ed invero la Corte di cassazione sezione sesta, nella predetta pronuncia, qualificando i fatti ex art. 314 cod.pen., con le osservazioni contenute nelle pagine 12-17 della parte motiva, aveva specificato come tra le spese di funzionamento dei gruppi regionali non potessero essere ricomprese quelle in qualsiasi modo ricollegabili all'espletamento del mandato consiliare ma estranee all'attività politico istituzionale del gruppo; aveva precisato che le spese di rappresentanza sono costituite dai soli oneri sostenuti dal singolo consigliere per mantenere o accrescere verso l'esterno il prestigio del gruppo consiliare in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali; aveva escluso che tra dette spese di rappresentanza potessero essere incluse quelle relative a normali rapporti istituzionali o di servizio; aveva, ancora, testualmente affermato che:" deve escludersi la legittimità degli impiego di fondi pubblici in relazione a spese non giustificate o rispetto alle quali siano prodotti scontrini o fatture privi di giustificazione o recanti indicazioni talmente generiche da impedire la verifica della loro riconducibilità all'attività istituzionale"; aveva sottolineato come la giustificazione causale della singola spesa intesa come indicazione puntuale della sua destinazione nell'ambito delle finalità istituzionali fosse una condizione necessaria per la liceità della spesa stessa in assenza della quale si determina interversione del possesso ed appropriazione illecita; aveva ancora espressamente affermato che le spese oggetto del presente procedimento si prestano infatti per la loro natura indifferentemente al soddisfacimento di plurime esigenze,ragion per cui era da ritenersi esigenza imprescindibile per la loro rimborsabilità che fossero accompagnate dalla documentazione necessaria a comprovarne l'inerenza alla tipologia di spesa rimborsabile.

Tutte tali considerazioni venivano ritenute idonee a fornire risposta al tema della prova dell'appropriazione illecita, dovendo ritenersi, secondo l'impostazione della pronuncia di annullamento, provata la concreta appropriazione anche sulla base di situazioni altamente significative come quelle derivanti dall'assoluta mancanza di allegazioni o di documentazione. E poiché tali deduzioni costituivano specifici obblighi cui doveva attenersi il giudice di rinvio ex art. 627 cod.proc.pen., correttamente la corte di appello di Milano, nell'affermare la responsabilità per il delitto di peculato dello Spreafico, in sede di rinvio riteneva che: - le spese di ristorazione riguardanti i pranzi, le cene, le consumazioni al bar dovendo essere necessariamente finalizzate allo svolgimento del mandato consiliare e connesse all'attività istituzionale del gruppo non risultavano adeguatamente documentate essendo state presentate soltanto ricevute fiscali e fatture che non provavano in alcun modo che dette spese fossero state sostenute in occasione di incontri inerenti attività istituzionali organizzati dal gruppo consiliare di appartenenza; né rilevava quanto ricostruito nella memoria difensiva poiché sfornito di qualsiasi riscontro documentale; le specie di viaggio ,rimborsate al ricorrente in forza della percezione delle somme spettanti al gruppo consiliare, venivano ritenute ingiustificate avuto riguardo alle diarie ed ai rimborsi già stabiliti dalle norme regionali e trattandosi di spostamenti inerenti al più lo svolgimento di attività politica personale in assenza di qualsiasi prova che le stesse fossero state sostenute per lo svolgimento di attività istituzionale inerente il mandato consiliare; le spese sostenute per l'acquisto di 100 cd musicali prodotti dall'associazione di promozione sociale Spirabilia non potevano ritenersi connesse allo svolgimento di attività istituzionale/così come l'importo di euro 648,97 sostenuto in occasione del trasloco del consiglio regionale ad altra sede;

Le conclusioni cui è pervenuta la corte di appello di Milano in sede di rinvio appaiono, pertanto, strettamente conseguenziali rispetto alla pronuncia di annullamento che non si limitava a qualificare come condotte rientranti nel precetto di cui all'art. 314 cod.pen. quelle consistenti nell'appropriazione delle somme spettanti ai gruppi consiliari del Consiglio Regionale ma dettava precisi criteri da utilizzare ai fini della valutazione della prova, escludendo che le spese di ristorazione non adeguatamente documentate e quelle di viaggio senza alcuna specifica connessione ad attività istituzionali del gruppo potessero legittimamente essere rimborsate.

Né possono rilevare i principi giurisprudenziali di contenuto differente frutto dell'elaborazione successiva la data della pronuncia di annullamento sempre in tema di prova del peculato, segnalati puntualmente nel ricorso, prevalendo gli obblighi del giudizio di rinvio; al proposito, invero, questa Corte di cassazione ha già affermato che l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza. (Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Rv. 270699).

Detto principio risulta successivamente ribadito e precisato nel suo contenuto da altra pronuncia secondo cui il giudice del rinvio ha l'obbligo di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa, anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatti salvi i casi in cui una sentenza della Corte di Giustizia Europea abbia riconosciuto l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale ovvero sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, con efficacia ex tunc, di una norma sulla cui base era stato affermato il principio di diritto, dovendo il giudice del rinvio riconsiderare la questione alla luce della reviviscenza del trattamento sanzionatorio previgente. (Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, Rv. 275864).

Ne deriva pertanto affermare che tutte le doglianze con le quali si sottolinea che l'affermazione di responsabilità è stata fondata su una inversione dell'onere della prova e che la giurisprudenza più recente ha chiarito come incomba sempre sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la non conducenza della spesa rispetto alle attività consiliari del gruppo politico di appartenenza, non possono trovare fondamento proprio perché il preciso dettato della pronuncia di annullamento datata 11 luglio 2018 aveva imposto al giudice di rinvio di qualificare come peculato tutte quelle condotte che risultavano sprovviste di adeguate pezze giustificative circa la precisa connessione dell'attività del consigliere regionale Spreafico ad attività di rappresentanza del gruppo.

Conseguentemente, appaiono infondati i primi tre motivi di ricorso con i quali si lamenta l'inversione dell'onere della prova o la connessione della spesa del trasloco con attività del gruppo consiliareiavendo escluso detta circostanza il giudice del rinvio e risolvendosi il motivo in una lettura alternativa di elementi di prova. Il rigetto del ricorso non comporta alcuna conseguenza in tema di prescrizione avuto riguardo al termine prorogato ex artt. 157 e 161 cod.pen. previsto per il reato di peculato ed avuto riguardo alle date di consumazione dei fatti per cui è condanna successivi al 2010. 2.2 L'ultimo motivo è proposto in difetto di interesse; invero, l'imputato, in sede di rinvio è stato condannato alla stessa pena di 8 mesi di reclusione ottenuta all'esito del primo giudizio di appello in relazione al meno grave delitto di cui all'art. 316 ter cod.pen. ove risultava dichiarata la prescrizione parziale dei fatti consumati sino a maggio 2010.

Ne consegue che, riqualificato il fatto nel più grave delitto di cui all'art. 314 cod.pen. che prevede una pena base ben superiore a quella inflitta, l'eventuale declaratoria di prescrizione dei fatti anteriori al 2010 non potrebbe comunque comportare la riduzione di una pena già illegale inflitta con riguardo alla fattispecie di peculato e ciò tanto più che il giudice di rinvio non ha neppure stabilito l'aumento per continuazione così da rendere possibile un eventuale scorporo di parte della stessa. Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s