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Sentenza — n. 32587/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32587/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32587/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • D'AMICO Andrea nato a Roma il 15/06/1955 avverso la sentenza del 30/10/2015 della Corte di Appello di Roma PARTE CIVILE: Elrebai Jaleleddine Ben Tahar visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattati con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.

Regesto Legislator

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art. 507 cod. proc. pen, art. 646 cod. pen, artt. 62 bis c.p, art. 415 bis cod. proc. pen, art. 210 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32587/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il quinto ed il sesto motivo attengono all'accertamento di responsabilità per il reato di appropriazione indebita. Con cd. doppia conforme i giudici di merito hanno accertato la responsabilità del ricorrente, previa analitica valutazione delle prove acquisite in primo grado. Sussiste pertanto il limite del "devolutum" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (di recente, Cass. sez. 5, sent. n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019 - Rv. 277758); in particolare, per quanto attiene all'eccepito vizio di motivazione, previsto dall'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale esenzione dalla pena criminalità persistente azione civile adeguamento della pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 507 cod. proc. pen
pen.) e vizio di motivazione in relazione al rigetto delle richieste istruttorie ex art. 507 cod. proc. pen.
art. 646 cod. pen
- violazione di legge (art. 646 cod. pen.
artt. 62 bis c.p
pen.) e vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al residuo importo di 300.000,00 euro; - violazione di legge (artt. 62 bis c.p.
art. 415 bis cod. proc. pen
art. 210 cod. proc. pen
226884); - la qualifica di Martini Sandro come teste e non imputato di reato connesso ex art. 210 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • D'AMICO Andrea nato a Roma il 15/06/1955 avverso la sentenza del 30/10/2015 della Corte di Appello di Roma PARTE CIVILE: Elrebai Jaleleddine Ben Tahar visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattati con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/10./2015 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 20/05/2014 con la quale D'Amico Andrea era stato condannato alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, perché ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata dall'abuso della qualità di prestatore d'opera (quale difensore e procuratore speciale della persona offesa, Elrebai Jaleleddine Ben Tahar, incassava l'assegno di euro 380.000 emesso a favore di costui dalla società assicuratrice Generali, trattenendo la somma a proprio profitto).

2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di otto motivi, con i quali ha eccepito: - violazione di legge (artt. 125, 127, 130, 516, 519, 522, 546 e 605 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla correzione del capo di imputazione disposta in data 05/07/2013 dal Tribunale di Roma, ritenuta esente da vizi dalla Corte di appello; - violazione di legge (artt. 125, 192, 194, 210, 546 e 605 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla assunzione della deposizione di Martini Sandro ed alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese in data 25/02/2014; - violazione di legge (artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU e artt. 125, 495, 547, 603 e 605 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla revoca disposta dal tribunale del provvedimento di ammissione del terzo testimone presentato dalla difesa, Sabina Massimiani; - violazione di legge (artt. 24 e 111 Cost, art. 6 CEDU e artt. 125, 495, 507, 603 e 605 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione al rigetto delle richieste istruttorie ex art. 507 cod. proc. pen. - violazione di legge (art. 646 cod. pen. e artt. 125, 547 e 605 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione alla somma di 80.000,00 euro, trattenuta a titolo di pagamento degli onorari professionali e di restituzione delle spese anticipate; - violazione di legge (art. 646 cod. pen. e artt. 125, 547 e 605 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al residuo importo di 300.000,00 euro; - violazione di legge (artt. 62 bis c.p. e 133 cod. pen. e artt. 125, 547 e 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione per l'incongruità della pena e l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche; - estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

3. Con memoria del 30/06/2021 il difensore della parte civile ha richiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali, dichiarandosi antistatario. RITENUTO IN DIRITTO 1. Deve rilevarsi preliminarmente l'anomala dilatazione dei tempi processuali dopo la pronuncia di secondo grado, in un giudizio peraltro con costituzione di parte civile (la sentenza della Corte di Appello di Roma risulta emessa il 30/10/2015, con deposito della motivazione il 04/02/2016, mentre le notifiche alle parti sono state effettuate a distanza di oltre due anni e mezzo, nel i novembre 2018; inoltre, il ricorso dell'imputato, proposto 1'08/01/2019 presso la Cancelleria della corte romana, è pervenuto in cassazione il 30/01/2020).

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché basato su motivi che reiterano censure compiutamente esaminate dalla Corte di appello. È infatti principio acquisito in giurisprudenza che non supera il vaglio di ammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa riproposizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex multis Cass. sez. 6, sent. n. 20377 dell'11/03/2009 - dep. 14/05/2009 - Rv. 243838).

3. I primi quattro motivi - coincidenti anche nella numerazione con le rispettive doglianze articolate in appello - attengono a questioni processuali; in particolare, alla rettifica dell'importo oggetto della contestata appropriazione (mancante di uno zero nel capo d'imputazione essendo stato indicato in 380.00 anziché 380.000 euro) ed all'acquisizione delle prove dichiarative in primo grado (utilizzabilità delle dichiarazioni del teste Martini, revoca dell'escussione di altro teste della difesa, rigetto della richiesta di integrazione istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen.). 3.1 Con argomentazioni corrette in termini giuridici, la corte territoriale ha rilevato, riscontrando puntualmente le singole censure: - la correzione dell'errore materiale nella trascrizione nel capo d'imputazione dei caratteri numerici della somma sottratta, risultante pacificamente dagli atti e, in particolare, dall'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.; rettifica disposta con ordinanza riportata nel verbale di udienza del 15/07/2013, su richiesta del PM, sentite le parti e, quindi, anche il difensore, che nulla eccepì a riguardo, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo e doveroso il provvedimento del giudice del dibattimento di correzione di un errore materiale, non produttivo di alcuna nullità, riscontrato nel decreto che dispone il rinvio a giudizio (cfr.

Cass. sez. 6, sent. n. 35547 del 10/04/2003 - dep. 16/09/2003 - Rv. 226884); - la qualifica di Martini Sandro come teste e non imputato di reato connesso ex art. 210 cod. proc. pen. sulla base di considerazioni immuni da vizi logici, coerenti con i dati processuali e, in particolare, con la valenza probatoria attribuita alle produzioni documentali (la responsabilità del Martini ha trovato riscontro solo nelle dichiarazioni dell'imputato, a supporto della tesi difensiva secondo cui il denaro sarebbe stato sì da lui incassato ma in seguito trasferito ad altri), spettando al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali, la veste che può assumere il dichiarante (Cass. sez. 6, sent. n. 25425 del 04/03/2020 - dep. 08/09/2020 - Rv. 279606);- la tardiva impugnazione dell'ordinanza del tribunale di revoca dell'ammissione di un teste della difesa, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio (Cass. sez. 5, sent. n. 16976 del 12/02/2020 - dep. 04/06/2020 - Rv. 279166), principio che il ricorrente non contesta, ritenendo tuttavia in termini errati che debba a tal fine darsi rilevanza alla strategia difensiva e non già alla rituale e tempestiva formulazione dell'eccezione (pag. 35 del ricorso); - il mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. con motivazione specifica, non censurabile pertanto in sede di legittimità (il diniego dell'audizione di due ulteriori testi è stata giustificata con l'accertamento in fatto del rapporto di lavoro instauratosi fra il D'Amico ed il Martini e la conseguente superfluità delle testimonianze con riferimento alle due quietanze in atti).

4. Il quinto ed il sesto motivo attengono all'accertamento di responsabilità per il reato di appropriazione indebita. Con cd. doppia conforme i giudici di merito hanno accertato la responsabilità del ricorrente, previa analitica valutazione delle prove acquisite in primo grado. Sussiste pertanto il limite del "devolutum" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (di recente, Cass. sez. 5, sent. n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019 - Rv. 277758); in particolare, per quanto attiene all'eccepito vizio di motivazione, previsto dall'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., le censure non superano il vaglio di ammissibilità perché il presupposto è che la ricostruzione prospettata, contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata, sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Cass. sez. 6, sent. n. 2972 del 04/12/2020 - dep. 25/01/2021 - Rv. 280589). 4.1 Con argomentazioni immuni da vizi logici, la corte territoriale ha ripercorso, alla stregua dei rilievi dell'appellante e delle prove acquisite, dichiarative e documentali, l'evolversi della condotta delittuosa, accertando la condotta appropriativa, con riferimento all'intera somma contestata (euro 380.000).

La Corte d'Appello ha evidenziato (quinto motivo) come il credito vantato dall'imputato in relazione alle competenze professionali ed al ristoro per le spese sostenute non possa ritenersi pacifico e incontestato da parte del cliente, persona offesa; credito, pertanto, privo delle caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità che ne avrebbero consentito la riscossione e l'esercizio del diritto di ritenzione. I giudici di merito sul punto hanno sottolineato la mancanza di prova di un qualsiasi accordo sul pagamento degli onorari - da effettuarsi sulla base dell'entità del risarcimento liquidato dalla società assicuratrice, circostanza mai portata a conoscenza dell'Elrebai - e l'irrilevanza a tal fine della fattura e della notula inviate alla parte civile, in data successiva all'appropriazione delle somme, su iniziativa unilaterale del D'Amico.

Quanto all'appropriazione indebita della somma di euro 300.000 (sesto motivo) le dichiarazioni della parte civile hanno trovato riscontro nella testimonianza del Martini, ritenuto attendibile sulla base di valutazioni plausibili, immuni da rilievi di legittimità (l'emergente difformità dei tratti grafici del contenuto delle quietanze rispetto alle firme apposte in calce; i consolidati rapporti tra l'imputato ed il Martini, il quale era solito rilasciare fogli firmati in bianco); a sua volta, quanto riferito dal Martini ha trovato conferma nella altre risultanze processuali indicate a pag. 3 della sentenza impugnata.

La diversa ricostruzione proposta dalla difesa dei rapporti tra i soggetti coinvolti è risultata priva di idonei riscontri, essendo - per un verso - provato l'incasso dell'assegno da parte del D'Amico, senza successivo trasferimento al diretto beneficiario; per altro - non dimostrato (se non con quietanze disconosciute, abusivamente riempite dopo il rilascio in bianco) il versamento della somma al Martini. In definitiva, la ricostruzione in fatto della vicenda ha dignità logica, con conseguente preclusione in questa sede di un nuovo esame nel merito della fattispecie.

5. Il settimo motivo attiene al trattamento sanzionatorio e non si confronta in termini critici con la motivazione della sentenza impugnata che, sul punto, ha ribadito la congruità della pena, peraltro inferiore alla media edittale all'epoca prevista dall'art. 646 cod. pen., ed il giustificato diniego delle attenuanti, in considerazione della gravità del danno procurato alla parte civile, persona peraltro non abbiente e vittima di un incidente stradale, oltre che del comportamento processuale.

6. Quanto all'ultimo motivo, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

7. L'inammissibilità del ricorso determina, inoltre, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. L'imputato è altresì condannato al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Elrebai Jaleleddine Ben Tahar che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Claudio Maria Cardarello dichiaratosi antis